CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 08975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 15/07/2021, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo ha applicato loro la pena concordata in relazione ai reati loro contestati. Con i ricorsi si lamenta l'assenza di motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte. 2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto la doglianza prospettata è palesemente estranea alla tipologia di vizi, che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente la ricorribilità per cassazione avverso le sentenze di patteggia mento. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE Dt CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCEU_ERIA 1 201/