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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 10816/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22111 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (gi à [OSCURATO:PERSONA] E PIETROS.N.C.), in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]- TRO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati Oggetto:operazioni soggettivamenteinesi- stenti edifesi dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo stu- diolegale dell ’ Avv.

G iacinto [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma via A. Bafile n.3; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian.2613/8/2016 depositata il 5 maggio 2016.

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 18 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- diaveniva rigettato l ’ appello proposto dalla societ à [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,già Impresa edile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e dai soci [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n.677/2/2014emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ber- gamo,la quale a sua volta rigettava i ricorsi riuniti proposti dai contri- buenti ed aventi ad oggetto l ’ avviso di accertam ento per IVA, oltre accessorirelativo all ’ anno di imposta 2006, emesso per imposta ille- gittimamentedetratta in relazione ad operazioni soggettivamente ine- sistenti,dalla cui contestazione scaturiva anche un procedimento pe- naleavanti al giudice ordinario . 2.Il giudice d ’ appello, disattese le questioni preliminari, nel merito confermavala decisione del giudice di prime cure e confermava inte- gralmentele riprese. 3.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contri- buenti,affidato a sei motivi illustrati con memoria ex art.380 bis cod. proc.civ., cui replica l ’ Agenzia delle entrate con controricorso.

Consideratoche: 4.Il primo motivo, articolato alle pagg. 7 e ss. del ricorso in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., prospetta la viola- zionee falsa applicazione degli artt.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n.546/1992 e, in subordine, anche l ’ omesso esame di fatti controversie rilevanti ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. con riferimentoa determinate circostanze di fatto indicate alle pagg.14 e 15(Garedil e subappaltanti risultavano iscritti presso la CCIIAA, elenchi IVA ecc..), per aver la CTR apoditticamente avallato la ricostruzione dell’[OSCURATO:PERSONA] entrate posta alla base dell e riprese. 4.1.Il secondo motivo, articolato alle pagg.15 e ss. del ricorso ai fini dell’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta l ’ erronea indi- viduazionedei doveri che gravano sul destinatario della fattura, in vio- lazione degli artt.9 par.1 22 5 Dir 112/2006 UE, 18, 19 e 21 d.P.R. n.633/86,2727, 2729 cod. civ. nella parte in cui la sentenza nega alla contribuente la detrazione perch é la subappaltante sarebbe risultata inaffidabilefiscalmente e priva di esperienza. 4.2.Con il terzo motivo, agl i effetti dell ’ art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., si deduce alle pagg.19 e ss. del ricorso la violazione degliartt.2697 cod. civ., 54 e 56 d.P.R. n.633/72, 116 cod. proc. civ. perpalese insostenibilit à delle conclusioni cui giunge il giudice d i primo gradoin punto di onere della prova e, in subordine, anche per aver fattocattivo governo del potere discrezionale di valutazione delle prove ignorandole risultanze del procedimento penale (pp.20 e ss. ricorso). 5.I motivi, connessi, non sono sce vri da aspetti di inammissibilit à , gi à perla loro tecnica di formulazione che investe contemporaneamente bentre profili del paradigma processuale dell ’ art.360 del codice di rito ordinario.Sono in ogni caso inammissibili i dedotti vizi motivazionali, perchéincappano nella preclusione della doppia conforme di cui all ’ art. 348ter quarto e quinto comma cod. proc. civ., in assenza di dimostra- zionedella diversit à dei presupposti di fatto delle conformi decisioni in primoe secondo grado sfavorevoli a parte contribuente, oltre che in quanto complessivamente sottesi ad ottenere una rivalutazione del meritocome eccepito in controricorso. 5.1.Per il resto, i residui profili di violazione di legge sono radicalmente infondati.Quanto alla lamentata nullit à della sentenza si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando, bench è graficamente esi- stente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far cono- scereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte- grarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture » (Sez.

U, Senten za n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei can oni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimit à sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costit uzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in s é , purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez.

U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nelcaso di specie la sentenza censurata rispetta pienamente il minimo costituzionale,contenendo precisi riferimenti alla fattispecie concreta, al quadro probatorio, ed esprimendo una chiara ratio decidendi , ele- mentiperaltro in parte anche citati in ricorso ed erroneamente ritenuti irrilevantidai ricorrenti, da ultimo nella memoria illustrativa. 5.2.Non sussistono infine neppure i profili di violazione di legge lam en- tatiin quanto, in sintesi, la CTR ha espresso una logica ratio sfavore- vole ai contribuenti sulla base del ricorso ad un appalto a una ditta (Garedil)che - secondo l ’ accertamento del giudice d ’ appello non sin- dacabilein questa sede nei termini proposti - non disponeva di risorse sufficienti,con soli tre dipendenti, per realizzare le opere fatturate e in assenzadi documentata effettiva esecuzione di subappalti da parte di ditteterze.

Inoltre,sempre in punto di valutazione della prova oggetto delle cen- sure,è accertato in sentenza che l ’ appaltatrice Garedil aveva avuto vita brevissima,non aveva una sede operativa, la sede legale era ripetuta- mente cambiata in tempi brevissimi e la veniva collocata presso uno studioprofessionale notoriamente coinvolto i n un vasto contesto di il- legalitàe, con un legale rappresentante sconosciuto all ’ erario sin dagli anni’90 del XX secolo; la ditta riceveva i pagamenti in assegni; anche le subappaltatrici scelte avevano avuto vita brevissima ecc. (cfr. p.4 sentenzad’appello).

Le argomentazione all ’ evidenza non solo non sono apodittiche,ma logiche e tengono conto di riferimenti precisi al quadro fattualee probatorio in atti. 6.Destituito di fondamento è poi il quarto motivo, articolato a pag.22 del ricorso in cui si de nuncia la violazione degli artt.4 All.

E della l. n.2248/1865,47 comma 2 CEDU, 111 e 117 Cost..

Infatti, tramite il mezzo erroneamente la contribuente veicola l ’ esistenza nell ’ ordina- mento giuridico di un obbligo per il giudice tributario di rigetto della pretesaerariale per effetto dell ’ archiviazione del procedimento penale daparte dell ’ AGO.

Basti qui ricordare che l ’ esito processuale penale è stato s ì originato dai medesimi fatti posti alla base delle riprese, ma restagiuridicamente apprezzabile da par te del giudice tributario senza che da ci ò discendano effetti necessari (cfr. per il decreto penale di archiviazione,Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020, per lasentenza che accerta l ’ assenza del reato, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n.20579 del 29/09/2020), stante l ’ autonomia reciproca dei due pro- cessie delle due distinte giurisdizioni, tributaria e ordinaria. 7.La quinta censura articolata alle pagg.24 e ss. del ricorso prospetta, inrelazione all ’ art.360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., l ’ erro- neaapplicazione da parte della CTR dei termini accertativi, in violazione degliartt.57 comma 3 del d.P.R. n.633/72, 36 d.lgs. n.546/92, 116 e 132n.4 cod. proc. civ., oltre che l ’ omessa pronuncia su fatto contro- versoe rilevante, non a vendo tenuto conto a tal fine dell ’ intervenuta archiviazionepenale. 8.In disparte dai profili di inammissibilit à del motivo per la tecnica di formulazionecumulativa degli eterogenei paradigmi processuali di do- glianza,di doppia conforme quanto al prospe ttato vizio motivazionale oltreche alla non sufficienza della mera “ rilevanza ” del presunto fatto omesso essendo richiesta la sua “ decisivit à” , egualmente la macro - censuranon è neppure accoglibile funditus , dal momento che l ’ archi- viazione penale per cost ante interpretazione giurisprudenziale (Cass.11aprile 2017 n.9322) non incide sul raddoppio dei termini di accer- tamento.

Infatti,in tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei ter- miniprevisti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel la versione ap- plicabile"ratione temporis", rileva unicamente la sussistenza dell'ob- bligodi presentazione di denuncia penale, a prescindere dall ’ esito del relativoprocedimento e nonostante l ’ eventuale prescrizione del reato, poichéciò che interessa è so lo l ’ astratta configurabilit à di un ’ ipotesi di reato, atteso il regime di autonomia reciproca tra giudizio penale e procedimentotributario.

La decisione impugnata, anche sotto il profilo oggettodi censura, non solo rispetta anche il minimo costituzionale ma èconforme al principio di diritto che precede. 9.Il sesto motivo, che prospetta un ’ omessa pronuncia del giudice d ’ ap- pello ai fini dell ’ art.112 cod. proc. civ. e, in subordine, la violazione degliartt.75 d.P.R. n.633/72, 220 disp. att. c.p.p. e 191 c.p.p., circa l’inutilizzabilità parziale degli elementi di prova raccolti dall ’ Ammini- strazionefinanziaria in sede di ispezione, in quanto successivi alla co- noscenzadella denuncia di reato è affetta da concorrenti profili di inam- missibilitàe infonda tezza.

E ’ inammissibile per carenza di interesse il profilodell’ omessa pronuncia, in quanto la questione sottesa alla de- dottaomessa pronuncia è infondata prima facie , dal momento che gli elementi posti a base della decisione sono stati raccolti dall ’ Agenzia delleentrate in seno al procedimento tributario e non in veste di polizia giudiziaria e le risultanze del processo penale sono state oggetto di valutazionedel giudice tributario, come previsto dal sistema nei termini giàesposti al punto 6 della presente decisione.

Da ci ò l ’ infondatezza delprofilo di doglianza concernente la presunta violazione dei richia- matidisposti di legge. 10.In conclusione, il ricorso dev ’ essere rigettato e le spese di lite sono regolatesecondo soccombenza, e liquidate co me da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22111 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (gi à [OSCURATO:PERSONA] E PIETROS.N.C.), in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]- TRO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati Oggetto:operazioni soggettivamenteinesi- stenti edifesi dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo stu- diolegale dell ’ Avv. G iacinto [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma via A. Bafile n.3; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian.2613/8/2016 depositata il 5 maggio 2016. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 18 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- diaveniva rigettato l ’ appello proposto dalla societ à [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,già Impresa edile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e dai soci [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n.677/2/2014emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ber- gamo,la quale a sua volta rigettava i ricorsi riuniti proposti dai contri- buenti ed aventi ad oggetto l ’ avviso di accertam ento per IVA, oltre accessorirelativo all ’ anno di imposta 2006, emesso per imposta ille- gittimamentedetratta in relazione ad operazioni soggettivamente ine- sistenti,dalla cui contestazione scaturiva anche un procedimento pe- naleavanti al giudice ordinario . 2.Il giudice d ’ appello, disattese le questioni preliminari, nel merito confermavala decisione del giudice di prime cure e confermava inte- gralmentele riprese. 3.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contri- buenti,affidato a sei motivi illustrati con memoria ex art.380 bis cod. proc.civ., cui replica l ’ Agenzia delle entrate con controricorso. Consideratoche: 4.Il primo motivo, articolato alle pagg. 7 e ss. del ricorso in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., prospetta la viola- zionee falsa applicazione degli artt.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n.546/1992 e, in subordine, anche l ’ omesso esame di fatti controversie rilevanti ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. con riferimentoa determinate circostanze di fatto indicate alle pagg.14 e 15(Garedil e subappaltanti risultavano iscritti presso la CCIIAA, elenchi IVA ecc..), per aver la CTR apoditticamente avallato la ricostruzione dell’[OSCURATO:PERSONA] entrate posta alla base dell e riprese. 4.1.Il secondo motivo, articolato alle pagg.15 e ss. del ricorso ai fini dell’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta l ’ erronea indi- viduazionedei doveri che gravano sul destinatario della fattura, in vio- lazione degli artt.9 par.1 22 5 Dir 112/2006 UE, 18, 19 e 21 d.P.R. n.633/86,2727, 2729 cod. civ. nella parte in cui la sentenza nega alla contribuente la detrazione perch é la subappaltante sarebbe risultata inaffidabilefiscalmente e priva di esperienza. 4.2.Con il terzo motivo, agl i effetti dell ’ art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., si deduce alle pagg.19 e ss. del ricorso la violazione degliartt.2697 cod. civ., 54 e 56 d.P.R. n.633/72, 116 cod. proc. civ. perpalese insostenibilit à delle conclusioni cui giunge il giudice d i primo gradoin punto di onere della prova e, in subordine, anche per aver fattocattivo governo del potere discrezionale di valutazione delle prove ignorandole risultanze del procedimento penale (pp.20 e ss. ricorso). 5.I motivi, connessi, non sono sce vri da aspetti di inammissibilit à , gi à perla loro tecnica di formulazione che investe contemporaneamente bentre profili del paradigma processuale dell ’ art.360 del codice di rito ordinario.Sono in ogni caso inammissibili i dedotti vizi motivazionali, perchéincappano nella preclusione della doppia conforme di cui all ’ art. 348ter quarto e quinto comma cod. proc. civ., in assenza di dimostra- zionedella diversit à dei presupposti di fatto delle conformi decisioni in primoe secondo grado sfavorevoli a parte contribuente, oltre che in quanto complessivamente sottesi ad ottenere una rivalutazione del meritocome eccepito in controricorso. 5.1.Per il resto, i residui profili di violazione di legge sono radicalmente infondati.Quanto alla lamentata nullit à della sentenza si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando, bench è graficamente esi- stente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far cono- scereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte- grarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture » (Sez. U, Senten za n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei can oni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimit à sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costit uzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in s é , purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nelcaso di specie la sentenza censurata rispetta pienamente il minimo costituzionale,contenendo precisi riferimenti alla fattispecie concreta, al quadro probatorio, ed esprimendo una chiara ratio decidendi , ele- mentiperaltro in parte anche citati in ricorso ed erroneamente ritenuti irrilevantidai ricorrenti, da ultimo nella memoria illustrativa. 5.2.Non sussistono infine neppure i profili di violazione di legge lam en- tatiin quanto, in sintesi, la CTR ha espresso una logica ratio sfavore- vole ai contribuenti sulla base del ricorso ad un appalto a una ditta (Garedil)che - secondo l ’ accertamento del giudice d ’ appello non sin- dacabilein questa sede nei termini proposti - non disponeva di risorse sufficienti,con soli tre dipendenti, per realizzare le opere fatturate e in assenzadi documentata effettiva esecuzione di subappalti da parte di ditteterze. Inoltre,sempre in punto di valutazione della prova oggetto delle cen- sure,è accertato in sentenza che l ’ appaltatrice Garedil aveva avuto vita brevissima,non aveva una sede operativa, la sede legale era ripetuta- mente cambiata in tempi brevissimi e la veniva collocata presso uno studioprofessionale notoriamente coinvolto i n un vasto contesto di il- legalitàe, con un legale rappresentante sconosciuto all ’ erario sin dagli anni’90 del XX secolo; la ditta riceveva i pagamenti in assegni; anche le subappaltatrici scelte avevano avuto vita brevissima ecc. (cfr. p.4 sentenzad’appello). Le argomentazione all ’ evidenza non solo non sono apodittiche,ma logiche e tengono conto di riferimenti precisi al quadro fattualee probatorio in atti. 6.Destituito di fondamento è poi il quarto motivo, articolato a pag.22 del ricorso in cui si de nuncia la violazione degli artt.4 All. E della l. n.2248/1865,47 comma 2 CEDU, 111 e 117 Cost.. Infatti, tramite il mezzo erroneamente la contribuente veicola l ’ esistenza nell ’ ordina- mento giuridico di un obbligo per il giudice tributario di rigetto della pretesaerariale per effetto dell ’ archiviazione del procedimento penale daparte dell ’ AGO. Basti qui ricordare che l ’ esito processuale penale è stato s ì originato dai medesimi fatti posti alla base delle riprese, ma restagiuridicamente apprezzabile da par te del giudice tributario senza che da ci ò discendano effetti necessari (cfr. per il decreto penale di archiviazione,Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020, per lasentenza che accerta l ’ assenza del reato, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n.20579 del 29/09/2020), stante l ’ autonomia reciproca dei due pro- cessie delle due distinte giurisdizioni, tributaria e ordinaria. 7.La quinta censura articolata alle pagg.24 e ss. del ricorso prospetta, inrelazione all ’ art.360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., l ’ erro- neaapplicazione da parte della CTR dei termini accertativi, in violazione degliartt.57 comma 3 del d.P.R. n.633/72, 36 d.lgs. n.546/92, 116 e 132n.4 cod. proc. civ., oltre che l ’ omessa pronuncia su fatto contro- versoe rilevante, non a vendo tenuto conto a tal fine dell ’ intervenuta archiviazionepenale. 8.In disparte dai profili di inammissibilit à del motivo per la tecnica di formulazionecumulativa degli eterogenei paradigmi processuali di do- glianza,di doppia conforme quanto al prospe ttato vizio motivazionale oltreche alla non sufficienza della mera “ rilevanza ” del presunto fatto omesso essendo richiesta la sua “ decisivit à” , egualmente la macro - censuranon è neppure accoglibile funditus , dal momento che l ’ archi- viazione penale per cost ante interpretazione giurisprudenziale (Cass.11aprile 2017 n.9322) non incide sul raddoppio dei termini di accer- tamento. Infatti,in tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei ter- miniprevisti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel la versione ap- plicabile"ratione temporis", rileva unicamente la sussistenza dell'ob- bligodi presentazione di denuncia penale, a prescindere dall ’ esito del relativoprocedimento e nonostante l ’ eventuale prescrizione del reato, poichéciò che interessa è so lo l ’ astratta configurabilit à di un ’ ipotesi di reato, atteso il regime di autonomia reciproca tra giudizio penale e procedimentotributario. La decisione impugnata, anche sotto il profilo oggettodi censura, non solo rispetta anche il minimo costituzionale ma èconforme al principio di diritto che precede. 9.Il sesto motivo, che prospetta un ’ omessa pronuncia del giudice d ’ ap- pello ai fini dell ’ art.112 cod. proc. civ. e, in subordine, la violazione degliartt.75 d.P.R. n.633/72, 220 disp. att. c.p.p. e 191 c.p.p., circa l’inutilizzabilità parziale degli elementi di prova raccolti dall ’ Ammini- strazionefinanziaria in sede di ispezione, in quanto successivi alla co- noscenzadella denuncia di reato è affetta da concorrenti profili di inam- missibilitàe infonda tezza. E ’ inammissibile per carenza di interesse il profilodell’ omessa pronuncia, in quanto la questione sottesa alla de- dottaomessa pronuncia è infondata prima facie , dal momento che gli elementi posti a base della decisione sono stati raccolti dall ’ Agenzia delleentrate in seno al procedimento tributario e non in veste di polizia giudiziaria e le risultanze del processo penale sono state oggetto di valutazionedel giudice tributario, come previsto dal sistema nei termini giàesposti al punto 6 della presente decisione. Da ci ò l ’ infondatezza delprofilo di doglianza concernente la presunta violazione dei richia- matidisposti di legge. 10.In conclusione, il ricorso dev ’ essere rigettato e le spese di lite sono regolatesecondo soccombenza, e liquidate co me da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, o
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