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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07452/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] srls, in persona del suo rappresentante legale pro- tempore, tramite procuratore speciale, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. di rigetto dell'incidente di esecuzione dalla stessa proposto avente ad oggetto l'annullamento o la revoca della confisca disposta, anche per equivalente, con sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi delitti di cui all'art. 2 d.

Igs. 74/00 al medesimo ascritti quale titolare della "M.F.

DI [OSCURATO:PERSONA]" ed eseguita sulla somma di euro 51.860,60 giacente sul conto corrente intestato alla società ricorrente, sul quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava delegato ad operare senza limiti.

Il ricorso articola un unico esteso motivo, con cui si deduce erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali in relazione all'art. 666 cod. proc. pen e d, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: con esso si deduce che la società ricorrente è retta da un consiglio di amministrazione, che [OSCURATO:PERSONA] è mero dipendente della stessa con contratto inizialmente a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato e che è delegato ad operare sui conti correnti societari senza averne alcuna titolarità al solo scopo di rendere possibile l' ordinaria amministrazione durante, ad esempio, l'assenza dell'amministratore, che i fatti per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha subito condanna sono estranei alla società ricorrente e che il mero rilascio di una delega non vale a dimostrare la piena disponibilità del conto corrente in capo al delegatario, ulteriormente rappresentando che tutte le movimentazioni del conto corrente sono state eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] solo ed esclusivamente per attività della società ricorrente, che, infine, l'inzial-e nomina del medesimo difensore non costituisce elemento deponente nel senso di una riconducibilità del conto CORRENTE bancario al [OSCURATO:PERSONA] .

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in opposizione ex artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal giudice dell'esecuzione nella materia della confisca, ovvero della restituzione delle cose sequestrate, rientrante, testualmente, nella previsione delle "Altre competenze" del giudice dell'esecuzione, previste dall'art. 676 cod. proc. pen..

Il medesimo art. 676 citato, in fine al comma 1, prevede espressamente che nelle materie previste dalla prima parte del comma, il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., disposizione che, a sua volta, prevede che il giudice provveda in ogni caso senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.

La disposizione, inoltre, prevede che avverso l'ordinanza così emessa la parte interessata, il difensore e il pubblico ministero possano proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, e che nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui all'art. 666 del codice di rito.

Ne discende che il provvedimento oggi impugnato non era direttamente soggetto a ricorso per cassazione, ammesso solo avverso il provvedimento che definisca l'opposizione, ai sensi dell'art. 666 citato, comma 2.

2. Tale ricostruzione sistematica del regime dell'impugnazione trova conferma nell' orientamento della giurisprudenza di questa Corte, espresso con riferimento alla specifica materia delle confische tributarie proprio in relazione ad un' ipotesi di confisca disposta con sentenza nei confronti dell'imputato, ed alla istanza del il terzo titolare del bene ablato rimasto estraneo al giudizio di primo grado, che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione: con riferimento a tale ipotesi, la Corte ha affermato chiaramente che il terzo può proporre opposizione dinanzi al medesimo giudice, a norma del combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito, all'esito riqualificando in opposizione il ricorso per cassazione proposto (Sez. 3, n. 45818 del 11/09/2024, Sk, Rv. 287274 - 01), osservando in motivazione come tale opzione interpretativa, cui anche in questa sede si ritiene di aderire, sia preferibile ad altro più risalente orientamento (sez. 3, n. 47473 del 02/10/2013, Corsano, Rv. 258078 - 01), che riconosceva l'esperibilità immediata del ricorso per cassazione, in ragione della necessità di "... riconoscere, anche alla luce delle fonti sovranazionalì, particolare attenzione alle esigenze del terzo e al dato della sua mancata partecipazione al processo di cognizione all'esito del quale è stato disposto il provvedimento ablatorio, e che, quindi, la particolare tutela derivante dalla articolata sequenza di cui agli artt. 676 e 667 co.4 cod. proc. pen. [...] finisce con il rappresentare strumento di minima contropartita, anche in chiave di costituzionalità, rispetto all'assenza di diritti partecipativi al giudizio penale di merito" (così Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Cataldo, Rv. 267478 - 01, in motivazione).

3. Tanto premesso, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non è direttamente soggetto a ricorso per cassazione, bensì ad opposizione e che, dunque, il ricorso, possedendone tutti i requisiti e risultando a tal fine tempestivo (posto che il ricorrente deduce di averne ricevuto la notifica con pec in data 29 settembre 2025, ed il ricorso in atti reca timbro di deposito presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] GIP in data 15 ottobre 2025), deve essere riqualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione al GIP presso il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice dell'esecuzione, per il prosieguo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.

Così è deciso, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] srls, in persona del suo rappresentante legale pro- tempore, tramite procuratore speciale, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. di rigetto dell'incidente di esecuzione dalla stessa proposto avente ad oggetto l'annullamento o la revoca della confisca disposta, anche per equivalente, con sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi delitti di cui all'art. 2 d. Igs. 74/00 al medesimo ascritti quale titolare della "M.F. DI [OSCURATO:PERSONA]" ed eseguita sulla somma di euro 51.860,60 giacente sul conto corrente intestato alla società ricorrente, sul quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava delegato ad operare senza limiti. Il ricorso articola un unico esteso motivo, con cui si deduce erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali in relazione all'art. 666 cod. proc. pen e d, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: con esso si deduce che la società ricorrente è retta da un consiglio di amministrazione, che [OSCURATO:PERSONA] è mero dipendente della stessa con contratto inizialmente a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato e che è delegato ad operare sui conti correnti societari senza averne alcuna titolarità al solo scopo di rendere possibile l' ordinaria amministrazione durante, ad esempio, l'assenza dell'amministratore, che i fatti per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha subito condanna sono estranei alla società ricorrente e che il mero rilascio di una delega non vale a dimostrare la piena disponibilità del conto corrente in capo al delegatario, ulteriormente rappresentando che tutte le movimentazioni del conto corrente sono state eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] solo ed esclusivamente per attività della società ricorrente, che, infine, l'inzial-e nomina del medesimo difensore non costituisce elemento deponente nel senso di una riconducibilità del conto CORRENTE bancario al [OSCURATO:PERSONA] . La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in opposizione ex artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal giudice dell'esecuzione nella materia della confisca, ovvero della restituzione delle cose sequestrate, rientrante, testualmente, nella previsione delle "Altre competenze" del giudice dell'esecuzione, previste dall'art. 676 cod. proc. pen.. Il medesimo art. 676 citato, in fine al comma 1, prevede espressamente che nelle materie previste dalla prima parte del comma, il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., disposizione che, a sua volta, prevede che il giudice provveda in ogni caso senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. La disposizione, inoltre, prevede che avverso l'ordinanza così emessa la parte interessata, il difensore e il pubblico ministero possano proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, e che nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui all'art. 666 del codice di rito. Ne discende che il provvedimento oggi impugnato non era direttamente soggetto a ricorso per cassazione, ammesso solo avverso il provvedimento che definisca l'opposizione, ai sensi dell'art. 666 citato, comma 2. 2. Tale ricostruzione sistematica del regime dell'impugnazione trova conferma nell' orientamento della giurisprudenza di questa Corte, espresso con riferimento alla specifica materia delle confische tributarie proprio in relazione ad un' ipotesi di confisca disposta con sentenza nei confronti dell'imputato, ed alla istanza del il terzo titolare del bene ablato rimasto estraneo al giudizio di primo grado, che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione: con riferimento a tale ipotesi, la Corte ha affermato chiaramente che il terzo può proporre opposizione dinanzi al medesimo giudice, a norma del combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito, all'esito riqualificando in opposizione il ricorso per cassazione proposto (Sez. 3, n. 45818 del 11/09/2024, Sk, Rv. 287274 - 01), osservando in motivazione come tale opzione interpretativa, cui anche in questa sede si ritiene di aderire, sia preferibile ad altro più risalente orientamento (sez. 3, n. 47473 del 02/10/2013, Corsano, Rv. 258078 - 01), che riconosceva l'esperibilità immediata del ricorso per cassazione, in ragione della necessità di "... riconoscere, anche alla luce delle fonti sovranazionalì, particolare attenzione alle esigenze del terzo e al dato della sua mancata partecipazione al processo di cognizione all'esito del quale è stato disposto il provvedimento ablatorio, e che, quindi, la particolare tutela derivante dalla articolata sequenza di cui agli artt. 676 e 667 co.4 cod. proc. pen. [...] finisce con il rappresentare strumento di minima contropartita, anche in chiave di costituzionalità, rispetto all'assenza di diritti partecipativi al giudizio penale di merito" (così Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Cataldo, Rv. 267478 - 01, in motivazione). 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non è direttamente soggetto a ricorso per cassazione, bensì ad opposizione e che, dunque, il ricorso, possedendone tutti i requisiti e risultando a tal fine tempestivo (posto che il ricorrente deduce di averne ricevuto la notifica con pec in data 29 settembre 2025, ed il ricorso in atti reca timbro di deposito presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] GIP in data 15 ottobre 2025), deve essere riqualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione al GIP presso il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice dell'esecuzione, per il prosieguo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. Così è deciso, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] est
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