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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18210/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 9 MAG, 2024 IL i Luatt [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 13285/2023 della Corte di cassazione, riconosceva all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e confermava la pena inflitta con sentenza in data 12/02/2020 dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza dell'art. 69, comma 4, cod.pen.

Espone che la Corte di appello, pur riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen aveva dato atto della irrilevanza ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio richiamando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen. che inibiva un giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica; evidenzia che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale con sentenza n. 141/2023 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod.pen. proprio nella parte in cui nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., sulla quale il Giudice del rinvio ha basato l'esito del giudizio di bilanciamento tra la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e la ritenuta recidiva, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. con sent. 141/2023 della Corte Costituzionale, decisione depositata successivamente alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato tutte le precedenti pronunce che hanno ritenuto incompatibile con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., nonchè le rationes decidendi sottese a quelle pronunce ("all'esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria", evitando l'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato", sent. n. 251 del 2012" creata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.

Ha, quindi, evidenziato come la fattispecie in esame può abbracciare anche "condotte di modesto disvalore", con riferimento non solo all'entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, ma anche "alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza (come una lieve spinta) ovvero, nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione), che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia"; anche rispetto a tali fatti, la disciplina vigente impone una pena minima di cinque anni di reclusione: "una che risulterebbe, però, manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva dei fatti medesimi - anche in rapporto alle pene previste per la generalità dei reati contro la persona -, se l'ordinamento non prevedesse meccanismi per attenuare la risposta sanzionatoria nei casi meno gravi".

Di conseguenza, anche rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del meccanismo disegnato dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., nei termini dinanzi indicati, in modo da a porre in condizioni il giudice di non dover necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè il giudice di merito, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma applicata, proceda ad una nuova valutazione in merito al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.

P.Q.M.

Annuita la sentenza impugnata relativamente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 9 MAG, 2024 IL i Luatt [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 13285/2023 della Corte di cassazione, riconosceva all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e confermava la pena inflitta con sentenza in data 12/02/2020 dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza dell'art. 69, comma 4, cod.pen. Espone che la Corte di appello, pur riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen aveva dato atto della irrilevanza ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio richiamando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen. che inibiva un giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica; evidenzia che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale con sentenza n. 141/2023 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod.pen. proprio nella parte in cui nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., sulla quale il Giudice del rinvio ha basato l'esito del giudizio di bilanciamento tra la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e la ritenuta recidiva, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. con sent. 141/2023 della Corte Costituzionale, decisione depositata successivamente alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato tutte le precedenti pronunce che hanno ritenuto incompatibile con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., nonchè le rationes decidendi sottese a quelle pronunce ("all'esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria", evitando l'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato", sent. n. 251 del 2012" creata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. Ha, quindi, evidenziato come la fattispecie in esame può abbracciare anche "condotte di modesto disvalore", con riferimento non solo all'entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, ma anche "alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza (come una lieve spinta) ovvero, nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione), che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia"; anche rispetto a tali fatti, la disciplina vigente impone una pena minima di cinque anni di reclusione: "una che risulterebbe, però, manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva dei fatti medesimi - anche in rapporto alle pene previste per la generalità dei reati contro la persona -, se l'ordinamento non prevedesse meccanismi per attenuare la risposta sanzionatoria nei casi meno gravi". Di conseguenza, anche rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del meccanismo disegnato dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., nei termini dinanzi indicati, in modo da a porre in condizioni il giudice di non dover necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè il giudice di merito, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma applicata, proceda ad una nuova valutazione in merito al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. P.Q.M. Annuita la sentenza impugnata relativamente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad a
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