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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46634/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il reato di cui all'art. 75, comma 1, cod. antimafia è integrato, allorché l'obbligo violato sia quello della permanenza notturna al domicilio, anche da una singola trasgressione (la ripetitività del comportamento inosservante essendo, viceversa, requisito di fattispecie rispetto al distinto obbligo di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati: Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01), ferma la valutazione dell'eventuale particolare tenuità del fatto; che quest'ultimo profilo è stato ragionevolmente escluso dalla sentenza impugnata, sull'assorbente rilievo della non esiguità del pericolo correlato alla condotta dall'imputata serbata e del grado intenso di colpevolezza; che anche il diniego delle attenuanti generiche è puntualmente argomentato; che, a fronte, le censure della ricorrente sono del tutto aspecifiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il reato di cui all'art. 75, comma 1, cod. antimafia è integrato, allorché l'obbligo violato sia quello della permanenza notturna al domicilio, anche da una singola trasgressione (la ripetitività del comportamento inosservante essendo, viceversa, requisito di fattispecie rispetto al distinto obbligo di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati: Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01), ferma la valutazione dell'eventuale particolare tenuità del fatto; che quest'ultimo profilo è stato ragionevolmente escluso dalla sentenza impugnata, sull'assorbente rilievo della non esiguità del pericolo correlato alla condotta dall'imputata serbata e del grado intenso di colpevolezza; che anche il diniego delle attenuanti generiche è puntualmente argomentato; che, a fronte, le censure della ricorrente sono del tutto aspecifiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris