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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1993

Cassazione n. 49130/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05IJYZY) nato il 26/02/199A. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05C9VXT) nato il 25/12/1993 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché i distinti ma comuni motivi dedotti, in punto di mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, e di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha valorizzato la notevole estensione, nel tempo (circa un anno) dell'attività di spaccio svolto, anche contestualmente attraverso l'aiuto di soggetti terzi, in favore di una vastissima rete di cliente e, quindi, valorizzando, in modo non atomistico, "mezzi, modalità e circostanze del fatto" ostative a ritenere la condotta di lieve offensività anche per la capacità di approvvigionamento di droga.

Tenuto conto del numero di vendite e dell'amplissima platea di acquirenti non sono illogiche le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante della cessione anche in favore di minori.

Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere est or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05IJYZY) nato il 26/02/199A. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05C9VXT) nato il 25/12/1993 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché i distinti ma comuni motivi dedotti, in punto di mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, e di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha valorizzato la notevole estensione, nel tempo (circa un anno) dell'attività di spaccio svolto, anche contestualmente attraverso l'aiuto di soggetti terzi, in favore di una vastissima rete di cliente e, quindi, valorizzando, in modo non atomistico, "mezzi, modalità e circostanze del fatto" ostative a ritenere la condotta di lieve offensività anche per la capacità di approvvigionamento di droga. Tenuto conto del numero di vendite e dell'amplissima platea di acquirenti non sono illogiche le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante della cessione anche in favore di minori. Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere est or
Sentenza Cassazione n. 49130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris