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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 41052/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha confermato la conversione nei suoi riguardi della pena pecuniaria nella libertà controllata e, con un unico motivo di ricorso, deduce che l'ordinanza difetterebbe di idonea motivazione in punto di condizione d'insolvibilità del condannato; ritenuto che si tratta di motivo non consentito, poiché tutte le censure sono interamente versate in fatto e volte a sollecitare una diversa lettura delle risultanze poste a fondamento del provvedimento al fine di ottenere una diversa valutazione sulla possibilità di adempiere da parte del condannato; considerato che la condizione d'insolvibilità è stata inferita dal Magistrato di sorveglianza da analitici accertamenti da parte della Guardia di Finanza svolti sulla posizione reddituale e patrimoniale di Dileo, in alcun modo avversati dal ricorrente; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha confermato la conversione nei suoi riguardi della pena pecuniaria nella libertà controllata e, con un unico motivo di ricorso, deduce che l'ordinanza difetterebbe di idonea motivazione in punto di condizione d'insolvibilità del condannato; ritenuto che si tratta di motivo non consentito, poiché tutte le censure sono interamente versate in fatto e volte a sollecitare una diversa lettura delle risultanze poste a fondamento del provvedimento al fine di ottenere una diversa valutazione sulla possibilità di adempiere da parte del condannato; considerato che la condizione d'insolvibilità è stata inferita dal Magistrato di sorveglianza da analitici accertamenti da parte della Guardia di Finanza svolti sulla posizione reddituale e patrimoniale di Dileo, in alcun modo avversati dal ricorrente; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41052/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris