CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in uno all'ordinanza per la cautela personale rivolta nei confronti di altri indagati, dal G.i.p del Tribunale milanese il 20 giugno 2022. Con il decreto predetto veniva disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un importo di euro 531.770,00, nonché di tre automezzi, poi eseguito nella misura di poco più di settemila euro. [OSCURATO:PERSONA] risultava indiziato di appartenere ad una associazione per delinquere guidata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla commissione dei delitti di bancarotta, al riciclaggio ed altri reati, coinvolgente ben otto società aventi quale oggetto sociale l'attività di autotrasporto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, cognato di [OSCURATO:PERSONA] per averne sposato la sorella, risultava essere amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], una delle predette società, e aver ricoperto la carica predetta fin dalla costituzione, avvenuta il 13 luglio 2009, e ciò fino alla dichiarazione di fallimento del 9 giugno 2016. Al ricorrente veniva contestata, quale prestanome del cognato, la bancarotta fraudolenta impropria in ordine al fallimento della Xhead, per la distrazione di 22 veicoli, di ulteriori tre veicoli in leasing, nonché per la dissipazione del patrimonio aziendale, non avendo provveduto alla riscossione dei canoni di locazione dell'immobile di via Boccaccio in Trezzano sul Naviglio, già concesso in leasing a Xhead che vi aveva sede operativa, immobile che risultava essere la base logistica del gruppo criminale, in quanto dimora di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Guido, con i rispettivi nuclei familiari, oltre che sede anche di alcune delle società utilizzate dall'associazione a delinquere, che condividevano, in una sorta di 'confusione societaria', anche il personale dipendente (capo 7). [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto nella qualità di amministratore della Xhead il contratto di leasing immobiliare del complesso, costituito oltre che dagli appartamenti utilizzati dagli [OSCURATO:PERSONA], anche da uffici fuori terra, un capannone industriale e un'area di parcheggio per gli autoarticolati: né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i rispettivi appartamenti, né nei confronti delle diverse società che di fatto occupavano parte del complesso immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] per la Xhead aveva ricosso canoni per il godimento delle unità immobiliari. Veniva altresì contestato all'attuale ricorrente anche il concorso, come extraneus, nella bancarotta per distrazione dell'importo di oltre 500mila euro dalla società [OSCURATO:PERSONA], facente capo al gruppo predetto (capo 3). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce in primo luogo, quanto al fumus commissi delicti, che [OSCURATO:PERSONA] abbia stipulato quale amministratore di diritto il contratto di leasing immobiliare e che però sia anche dipendente della Xhead e, pertanto, si era insinuato al passivo per dieci mensilità da 2500 euro, spettantegli e non pagate; era inoltre privo di poteri di gestione attribuiti invece, in sua presenza, in sede di assemblea a [OSCURATO:PERSONA], destinatario di ampi poteri. Difetterebbero quindi gli elementi indiziarill adeguati a comprovare la consapevolezza in [OSCURATO:PERSONA], al quale deve attribuirsi la qualità di 'testa di legno'. Quanto alla ragione del sequestro, lamenta il ricorrente l'incoerenza del sequestro, sia impeditivo che funzionale alla confisca, ritenendo che si veda nel solo sequestro della prima specie, concentrandosi esclusivamente su questo e lamentando il difetto di prova quanto al nesso che colleghi le somme sequestrate ai reati contestati. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il difensore del ricorrente depositava ulteriore memoria con la quale insisteva sulle ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un.n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). 3. Tanto premesso deve rilevare questo Collegio come non vi sia stata alcuna articolazione del ricorso con riferimento alle norme violate, non risultando né richiamate le ragioni del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. né tantomeno esplicitamente richiamate le norme che si ritengono erroneamente applicate. E bene, il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). 4. Ad ogni buon conto, quanto al fumus commissi delicti l'argomentare del Tribunale del riesame risulta assolutamente congruo e non affetto da manifesta illogicità, oltre che in linea rispetto all'orientamento consolidato in ordine alla responsabilità penale dell'amministratore di diritto 'testa di legno'. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713). D'altro canto, il Tribunale del riesame, senza aporìe logiche, correttamente valorizza l'esistenza di un legame di affinità con i capi dell'organizzazione criminale, l'affidamento dei poteri gestori allo [OSCURATO:PERSONA], comunque il ruolo di dipendente, ovvero l'essere stipendiato mensilmente anche solo per il ruolo di prestanome, elementi tutti che escludono l'assenza di consapevolezza. 5.Quanto alla ragione del sequestro, il motivo è inammissibile in quanto si sofferma esclusivamente sul sequestro impeditivo, tralasciando del tutto quello finalizzato alla confisca. In tal senso deve rilevarsi come certamente, per quanto indicato dal Tribunale del riesame, il sequestro fu disposto per entrambe le ragioni di cautela (fol. 11 dell'ordinanza impugnata), come richiesto dal Pubblico ministero al Gip, che ne dava atto nel relativo provvedimento (fol. 72). E quindi il motivo sul punto è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto il ricorso per cassazione si limita alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, entrambe autonome ed autosufficienti: infatti da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448). Va per altro evidenziato come il Tribunale del riesame, con motivazione corretta, ritenuta comprovata la percezione dei profitti da parte del [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delle condotte di bancarotta, rilevi come il nesso di pertinenzialità, sul quale vede il motivo di ricorso, sia in vero da valutarsi tenuto in conto del principio per cui — Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01 — qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. E per altro, anche il delitto di associazione per delinquere, per il quale anche è indiziato [OSCURATO:PERSONA], costituisce titolo per il sequestro ed é idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che questa interpretazione trova conferma indiretta nell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 23 del 2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di