CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 04069/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 32903/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 21 ottobre 2020 del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 30.000 di multa, per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] presenta due ricorsi, uno personale e l'altro a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo lamenta il mancato proscioglimento. Con il secondo lamenta l'illegalità della pena e il mancato proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. Il primo è un ricorso personale, presentato in spregio dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che stabilisce che sia l'atto di ricorso che le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale regola si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), come quello in esame. Il secondo, presentato a mezzo del difensore, reca censure manifestamente infondate. Quanto al mancato proscioglimento, il ricorrente ha rinunciato in appello ai motivi sulla responsabilità. Quanto alla pena, va osservato che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, all'udienza del 29 aprile 2021 non ha formulato un'istanza di definizione del processo in appello ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., a differenza del coimputato, ma si è limitato a insistere sui motivi inerenti al trattamento sanzionatorio. Pertanto, non è sindacabile la decisione motivata della Corte territoriale di irrogare al ricorrente la medesima pena irrogata al coimputato che ha "patteggiato" la pena detentiva nella misura di anni 4, mesi 2 di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria a euro 30.000. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della RG 32903/2021 causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]