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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23697/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, configura il reato previsto dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile (Sez.

F, n. 38028 del 28/08/2014, Rv. 261095 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la sussistenza del reato di cui all'art.681 cod. pen. (e non quello ex art.666 cod. pen. ormai depenalizzato) in quanto la licenza rilasciata per il locale in uso all'imputato consentiva la presenza di un massimo di 84 persone e solo per attività di ristorazione, mentre egli era solito adibire il locale per serate danzanti per un numero ben superiore di persone (anche superiore alle mille unità) ponendo così in pericolo l'incolumità pubblica e la salute dei presenti, tenuto conto delle serie difficoltà, puntualmente indicate nel provvedimento impugnato quanto al fondamento della conclusione, nel fuoriuscire dal locale in caso di emergenza (tema sul quale il ricorso risulta di assoluta genericità); Considerato inoltre che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, tenuto conto dei precedenti penali e della possibilità per il ricorrente di aprire un nuovo locale; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per confermare la decisione di primo grado con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 6 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, configura il reato previsto dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile (Sez. F, n. 38028 del 28/08/2014, Rv. 261095 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la sussistenza del reato di cui all'art.681 cod. pen. (e non quello ex art.666 cod. pen. ormai depenalizzato) in quanto la licenza rilasciata per il locale in uso all'imputato consentiva la presenza di un massimo di 84 persone e solo per attività di ristorazione, mentre egli era solito adibire il locale per serate danzanti per un numero ben superiore di persone (anche superiore alle mille unità) ponendo così in pericolo l'incolumità pubblica e la salute dei presenti, tenuto conto delle serie difficoltà, puntualmente indicate nel provvedimento impugnato quanto al fondamento della conclusione, nel fuoriuscire dal locale in caso di emergenza (tema sul quale il ricorso risulta di assoluta genericità); Considerato inoltre che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, tenuto conto dei precedenti penali e della possibilità per il ricorrente di aprire un nuovo locale; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per confermare la decisione di primo grado con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 giug
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