CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4663/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2092/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 4663/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 30/9/2022, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento dei requisiti, vantati da detta soci età, per il valido eserciziodel diritto di prelazione volto all’acquisto di un terreno agricolo (confinantecon il proprio) che i proprietari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano ceduto a [OSCURATO:PERSONA], pur essend osi i proprietari di tale terreno confinante precedentemente accordati, in modo informale, con la [OSCURATO:PERSONA].r.l. per la vendita di detto terreno verso il pagamento di un prezzodi euro 26.000,00; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base della disciplina legislativa vigente, il diritto di prelazione invocato dalla società attrice possa essere esercitato, oltre che d al coltivatore diretto persona fisica, dalle sole societàagricole aventi le caratteristiche descritte dall’art. 2, co. 3, del d.lgs.n. 99/2004, ossia d alle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto comerisultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; avversola sentenza del giudice d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; MauroGranzotto resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 n.2-bis L. 817/1971, dell’art. 1, comma 5 - bis , del d.lgs. n. 99/2004 e Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 4663/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.1 della legge n. 154/2016 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente limitato il riconoscimento del diritto di prelazione dedotto in giudizio alle sole societàagricole di persone aventi i req uisiti di cui all’art. 2, co. 3, del d.lgs.n. 99/2004, senza tener conto che l’art. 1, co. 3, della legge n. 154/2016 che, modificando l’art. 7 della legge n. 817/1971, ha aggiunto, a tale articolo, il comma 2 - bis che estende il diritto di prelazione agraria ai confinanti imprenditori agricoli professionali iscrittidella previdenza agricola, tra i quali l’art. 1, co. 5 - bis , del d.lgs. n.99/2004 include anche l’amministratore di società di capitali; sottoaltro profilo, la società ricorrente evidenzia l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha erroneamente interpretato l’art.1 della legge n. 154/2016 (nel senso che l’estensione del diritto diprelazione all’imprenditore agricolo prof essionale ne richiederebbe espressamente l’iscrizione nella previdenza agricola, come tale mancantealle società), atteso che detta norma, dopo aver specificato quandole società di capitali possono considerarsi imprenditore agricolo professionale(co. 3), prevede espressamente (al successivo co 3 - bis ) che “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”, con la conseguenzache, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, il diritto di prelazione agraria deve ritenersi attribuito anche all’imprenditoreagricolo professionale costituito in forma di società di capitali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 154/2016,all’art. 7 della legge n. 817/1971 e all’art. 8 della legge n. 590/1965; ilricorso è infondato ; osserva in primo luogo il Collegio come, secondo i l tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le ipotesi di Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 4663/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prelazione-riscatto disciplinat e in materia agraria dall’ordinamento giuridicodevono considerarsi ‘ tassative ’ e ‘ di stretta interpretazione ’ : cfr.,ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 25/03/2016 (Rv. 639421 -01) (secondo cui " i diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesitassative, non suscettibili di interpretazione estensiva " ), Sez. 3, Sentenzan. 6572 del 14/03/2013 (Rv. 625389 - 01) (per cui " i n tema di prelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazioneestensiva”); c osì come devono ritenersi tali da non soffriredi alcuna interpretazione ‘ analogica ’ : cfr. Sez. 3, Sentenza n. 26286del 31/10/ 200 8 (secondo cui “ la giurisprudenza di questa Corte nondubita […] che il comma 1, dell'art. 8 […], come norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietàcontempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti ” ); e, più di recente,Sez. 3, Ordinanza n. 23989 del 7/8/2023; fermetali premesse, varrà considerare come il diritto di prelazione agraria- inizialmente spettante al solo soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita(art. 8 della l. 26/05/1965, n. 590) o di proprietario del fondo confinantecon quello offerto in vendita (art. 7 della l. 14/08/1971, n. 817) - sia stato successivamente esteso , in forma espressa , agli imprenditori agricoli professionali iscritti a lla gestione previdenziale agricoladell'Inps (art. 1, comma 3, della legge n. 154 del 28/07/2016, cheha introdotto il n . 2 - bis nel comma 1 dell'art. 7 della l egge n. 817 del14/08/1971), comprese le società agricole; le società agricole a cui il diritto di prelazione agraria è stato espressamenteesteso con la riforma dell'impresa agricola, entrata in vigore dal 7 maggio 2004 (d.lgs. 29/03/2004, n. 99, modificato dal d.lgs. 27/05/2005, n. 101, a partire dal 30 giugno 2005) sono: le Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 4663/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri societàdi persone in cui almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatorediretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale delregistro delle imprese di cui all'art. 2188 e seg g. c.c. (art. 2, comma 3, del d.lgs. 29/03/2004, n. 99); le società cooperative agricole di coltivatori della terra (art. 16 della l egge n. 817 del 14/08/1971); le cooperativedi imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delleattività di cui all'art . 2135 c.c. , prevalentemente prodotti dei soci, ovveroforniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura eallo sviluppo del ciclo biologico (considerate imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18/05/2001, n. 22), quando almeno la metà degli amministratori e dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezionespeciale del registro delle imprese di cui agli art t. 2188 e seg g. c.c.(art. 7 - ter del d.l. n. 91 del 24/06/ 2014, introdotto dalla legge di conversionen. 116 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]); nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricole di capitali,come l’odierna società ricorrente , il diritto di prelazione agraria (cfr., seppure in obiter dictum , Sez. 3, Ordinanza n. 32917 del 27/11/2023); il legislatore, estendendo espressamente il diritto di prelazione agrariaalle sole categorie di società ( in possesso d e i requisiti di volta in volta individuati) diverse dalle società di capitali , ha chiaramente manifestato l’intenzione di non voler riconoscere tale specifica prerogativaa tali ultime società ; proprio tale circostanza assume valore dirimente sul piano dell’applicazione del criterio interpretativo in forza del quale ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit , non essendovi alcuna altra ragione (diversadalla volontà di escluderle) per cui le norme di volta in volta richiamateabbiano limitato l’estensione del diritto di prelazione agraria Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 4663/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri allesocietà nominate senza ricomprendervi anche società agricole di capitali; varrà, pertanto, rilevare come del tutto correttamente la corte territorialeabbia escluso, in capo all’odierna società ricorrente, il diritto diprelazione agraria dall a stess a invocato ; sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate,dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2. 5 00,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versame