CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32831/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 10791/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., è inammissibile in quanto avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che, quanto alla doglianza afferente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente ed esaustivamente ritenuto integrato tale reato, essendo stato accertato come il ricorrente avesse proferito minacce al fine di impedire ed ostacolare l'atto d'ufficio consistente nell'accompagnamento del ricorrente stesso presso la propria cella (cfr. sentenza impugnata p. 2 e sentenza di primo grado, p. 4); Ritenuto che alla medesima conclusione si espone la censura con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., dal momento che i giudici di merito hanno congruamente ritenuto integrato il reato alla luce delle dichiarazioni dell'agente penitenziario nonché del referto medico in atti (cfr. sentenza di primo grado, p. 4); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci