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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 2025

Cassazione n. 05079/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 28/08/2025; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolve nella pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5, paragrafo 6,) che correttamente ha ritenuto la tempestività della querela in quanto proposta entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa aveva avuto conoscenza certa del fatto di reato e cioè dalla scadenza del termine di 15 giorni indicato nell'atto di messa in mora con diffida a restituire la somma di cui l'imputato aveva la detenzione; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e congruamente valutate dalla Corte territoriale ed è altresì manifestamente infondato, avendo il collegio di merito proceduto ad una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità in quanto sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si evidenzia l'insussistenza del requisito della particolare tenuità dell'offesa in considerazione del valore non esiguo del danno cagionato alla persona offesa e cioè del mancato introito della somma di 2.700,00 euro); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 28/08/2025; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolve nella pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5, paragrafo 6,) che correttamente ha ritenuto la tempestività della querela in quanto proposta entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa aveva avuto conoscenza certa del fatto di reato e cioè dalla scadenza del termine di 15 giorni indicato nell'atto di messa in mora con diffida a restituire la somma di cui l'imputato aveva la detenzione; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e congruamente valutate dalla Corte territoriale ed è altresì manifestamente infondato, avendo il collegio di merito proceduto ad una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità in quanto sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si evidenzia l'insussistenza del requisito della particolare tenuità dell'offesa in considerazione del valore non esiguo del danno cagionato alla persona offesa e cioè del mancato introito della somma di 2.700,00 euro); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicemb
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