CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 32978/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12800/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1495/2025 depositata il 07/3/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12800/2025 Numero sezionale 866/2025 Numero di raccolta generale 32978/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Roma, 17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12800/2025 Numero sezionale 866/2025 Numero di raccolta generale 32978/2025 Data pubblicazione 17/12/2025