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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37851/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, quale sostituto processuale dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], giusta delega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito hanno avuto ad oggetto l'omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto il 26 settembre del 2008 in Legnano.

Secondo la contestazione l'omicidio sarebbe stato deliberato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e materialmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] e Fara° Vincenzo, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA].

La decisione di primo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2021, mentre quella di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 1 giugno 2023. 1.1 I due giudizi di merito hanno avuto esiti - in larga misura - difformi, atteso che: a) la decisione di primo grado ha visto affermata la responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA], con assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la decisione di secondo grado ha visto la conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] e il ribaltamento sfavorevole (in accoglimento della impugnazione della parte pubblica) per il resto, con condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La sintesi delle due decisioni va affidata ad un riepilogo delle fonti di prova e delle diverse argomentazioni valutative tra primo e secondo grado, in modo schematico, trattandosi di elementi di conoscenza noti alle parti e non riproducibili per esteso nella decisione di questa Corte di legittimità.

Le linee argomentative delle due decisioni verranno esaminate in rapporto ai profili di critica espressi negli atti di ricorso. 2.1 Conviene partire da una serie di dati obiettivi e/o asseverati nelle due decisioni in modo conforme. 2.1.1 La prova generica : [OSCURATO:PERSONA] è deceduto dopo essere stato raggiunto da un unico colpo di arma da fuoco al capo (proiettile e bossolo non rinvenuti).

Il colpo ha fatto ingresso in sede parieto-occipitale sinistra ed è uscito in regione naso-geniena destra.

Da qui la considerazione per cui lo sparatore doveva trovarsi alle spalle della vittima. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato colpito mentre era seduto (aveva tracce ematiche sui pantaloni).

Il proiettile era, per alcune caratteristiche del tramite, probabilmente calibro 38 special e lo sparatore si trovava a brevissima distanza.

La morte, secondo le considerazioni dell'esperto, è avvenuta tra le 19.20 del 26 settembre 2008 e la 1.20 del 27 settembre 2008.

Il luogo di rinvenimento del cadavere, all'alba del 27 settembre 2008 (un campo in località [OSCURATO:PERSONA] sul Legnano) non era quello in cui si era verificata l'aggressione mortale (segni di trascinamento del corpo). 2.1.2 I fatti delittuosi avvenuti in precedenza e richiamati nelle decisioni: si tratta dell'omicidio avvenuto in Cirò marina il 5 agosto del 2007 in danno di [OSCURATO:PERSONA], zio materno di [OSCURATO:PERSONA], e dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 14 luglio del 2008 nei pressi di Legnano. 2.1.3 I rapporti di parentela : [OSCURATO:PERSONA] ha spostato [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], detenuto da diversi anni e ritenuto uno dei capi della cosca Farao/Marincola di Cirò (condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio).

La coppia, al momento del fatto unita e convivente, ha avuto due figli.

Fara° Silvio, imputato, è il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], imputato, è il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], imputato, è un nipote di [OSCURATO:PERSONA] (essendo figlio di [OSCURATO:PERSONA]).

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] è un ulteriore fratello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4 La condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio del 2008: [OSCURATO:PERSONA] si incontra a Malpensa con il [OSCURATO:PERSONA]. dei [OSCURATO:PERSONA] e racconta fatti che riguardano la famiglia di origine della moglie, che il militare provvede a registrare.

Si coglie nelle registrazioni il sentimento di forte avversità di [OSCURATO:PERSONA] verso il suocero [OSCURATO:PERSONA] e verso gli altri reggenti della cosca, nonché i timori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per la propria incolumità (.. mia moglie è una ragazza d'oro.. se no mettevo un mitra, li ammazzavo a tutti quanti questi qua.. prima il suocero poi gli altri. .però loro hanno paura di me.. .. io non mi fido di nessuno.. ).

Secondo il teste [OSCURATO:PERSONA] il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e i reggenti della cosca Farao-Marincola derivava, per quanto a lui riferito da [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione presa da costoro di uccidere [OSCURATO:PERSONA] (che aveva gestito gli affari illeciti del gruppo in un periodo in cui tutti gli altri personaggi di spicco erano detenuti).

L'incontro del mese di maggio era stato preceduto da contatti telefonici intervenuti tra il militare e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5 : La presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - da latitanti - alla riunione tra esponenti della ‘ndrangheta tenutasi in località Cardano al Campo in data 3 manici 2008, unitamente a [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un elemento di notevole rilievo probatorio, emergente da intercettazioni confluite e utilizzate nei processi tenutisi in Milano e relativi al radicamento della 'ndrangheta in Lombardia. 2.1.6 La condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del giorno in cui trovò la morte, sino alle ore 16 circa.

E' pacifico che in data 26 settembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] si recò in Lombardia alle prime ore del mattino, in auto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (dalla provincia di Bologna dove si era di recente trasferito, provenendo dal varesotto); il [OSCURATO:PERSONA] ricorda di essere ripartito verso Bologna intorno alle 17.30/18.00 con una diversa vettura, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase nella zona di Legnano (senza fare più ritorno e senza più rispondere al cellulare).

Quel giorno [OSCURATO:PERSONA] incontrò pacificamente il cognato [OSCURATO:PERSONA] intorno alle ore 12 e fino alle 16 .

Successivamente l'unica traccia certa della vittima (ancora in vita) è rappresentata dai filmati della telecamera ubicata presso il bar Nerocafè all'interno del centro commerciale Legnano 2000 tra le 19.07 e le 19.12 . [OSCURATO:PERSONA] entra da solo nel bar alle 19.07, alle 19.11 entra nel bar [OSCURATO:PERSONA] e poco dopo i due escono in sequenza ([OSCURATO:PERSONA] apre la porta dall'interno e lascia passare per primo il [OSCURATO:PERSONA], vedi pag. 215 sentenza primo grado) e [OSCURATO:PERSONA] si reca presso l'esercizio commerciale del Trifino.

Il cellulare della vittima venne rinvenuto, spento, all'interno della vettura rimasta parcheggiata presso il medesimo centro commerciale Legnano 2000. 2.1.7 Il dato obiettivo dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi, il 4 novembre del 2008. 2.1.8 II lungo intervallo temporale che intercorre tra la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli aderente alla locale di Cirò), avvenuta nell'estate del 2000 e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], tale da escludere che il fatto di sangue per cui è processo possa essere derivato dai sospetti espressi - al momento della scomparsa - dal padre della donna sul conto di [OSCURATO:PERSONA].

3. Le fonti di prova dichiarativa. 3.1 Le principali fonti di prova sul fatto omicidiario sono rappresentate da due collaboratori di giustizia: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vi sono poi altri collaboranti cui va riconosciuto un certo rilievo dimostrativo: [OSCURATO:PERSONA] (unico soggetto escusso nuovamente nel giudizio di secondo grado), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Conviene indicare, in estrema sintesi, i principali contenuti dichiarativi di tali fonti, riportati da pagina 114 sino a pagina 172 della decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] si presenta come uomo di fiducia e stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e vive principalmente la realtà di Legnano, ove costoro operavano (a suo dire) come cellula di 'ndrangheta con stretti contatti operativi con la 'casa madre' di Cirò.

Limitando le indicazioni di sintesi allo stretto necessario, va ricordato che costui ha affermato di essere stato messo al corrente della necessità di eliminare [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (era un ..tema ricorrente..) , in ragione di un mandato omicidiario proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] costoro erano stati informati della esistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e un 'capitano dei carabinieri' (cosa che gli venne riferita tanto dal [OSCURATO:PERSONA] che dal Marincola) e, in ogni caso, era noto che [OSCURATO:PERSONA] voleva vendicare la morte dello zio Pirillo.

Sapeva che [OSCURATO:PERSONA] era contrario a questo omicidio (per come gli aveva riferito lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) e ricorda un episodio in cui dopo una riunione di famiglia a Cirò (nella primavera del 2008) il [OSCURATO:PERSONA] era visibilmente agitato.

In ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] venne coinvolto nei preparativi dell'omicidio e in alcuni casi partecipò a degli 'appostamenti' in Calabria (nella primavera del 2008) e in Lombardia, ma in queste occasioni non si riuscì a commettere il delitto ([OSCURATO:PERSONA] doveva essere accompagnato, nei luoghi ove erano appostati, da [OSCURATO:PERSONA], ma ciò non avvenne).

Ricorda che proprio ad agosto del 2008 era il [OSCURATO:PERSONA] a spingere per l'esecuzione dell'omicidio, lamentandosi con il Rispolí dei 'ritardi'.

Afferma che gli affiliati alla locale di Legnano-[OSCURATO:PERSONA] avevano come luogo di incontro il bar Ritual. [OSCURATO:PERSONA] come persona inserita nel gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], da sempre alleati del [OSCURATO:PERSONA].

Nel momento di effettiva esecuzione del delitto lui si trovava a Palermo per ragioni di carattere familiare, ma appena rientrato (il giorno dopo) si recò dal [OSCURATO:PERSONA] da cui ebbe dettagliata narrazione di quanto accaduto.

L'omicidio sarebbe stato materialmente commesso dal [OSCURATO:PERSONA] (gli disse.. era capitata l'occasione..) mentre lui e [OSCURATO:PERSONA] erano in una auto BMW (del Longobucco) guidata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era seduto dietro e sparò alla testa di [OSCURATO:PERSONA].

Occorreva recuperare l'arma (una 357 corta a tamburo) che [OSCURATO:PERSONA] aveva gettato in un campo a circa 2-300 metri dal luogo di rinvenimento dal cadavere, compito che era stato affidato ai fratelli Benevento che non erano riusciti a trovarla.

La vettura era ancora ricoverata sul retro della casa dei Benevento. [OSCURATO:PERSONA] a quel punto si occupò del recupero dell'arma, riuscendo a individuarla.

L'incontro con [OSCURATO:PERSONA] era stato reso possibile da una iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva fatto venire a Legnano; [OSCURATO:PERSONA] era presente al [OSCURATO:PERSONA] di Mezzafame ove forse vi era anche [OSCURATO:PERSONA]; da qui partirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la BMW, che venne poi rottamata (ricorda anche ve venne fatta una denunzia di furto a copertura).

Quanto a Oliverio, il [OSCURATO:PERSONA] lo indica come affiliato che si occupava di droga a Rho.

Ricorda un incontro del 2007-2008 tra lo stesso Oliverio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui era presente.

Oliverio era, ovviamente, in contatto con il [OSCURATO:PERSONA] (che era il capo della locale di Legnano). [OSCURATO:PERSONA] è un cognato della vittima [OSCURATO:PERSONA], in quanto fratello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] .

La narrazione di costui si incentra su quanto avvenuto a Cirò prima dell'omicidio.

In particolare, premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a dire del dichiarante (con il padre Giuseppe) i capi della cosca di Cirò e restando sul punto specifico dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver saputo dei problemi creati da [OSCURATO:PERSONA] dal fratello Vincenzo (la volontà di vendicare lo zio Pirillo, ucciso in [OSCURATO:PERSONA]) già nei mesi antecedenti.

Riferisce di averne parlato con lo zio [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] quando costoro erano latitanti.

Durante questo colloquio era evidente la animosità del [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di un tentativo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di evitare problemi al cognato, occupandosi personalmente della situazione e risolvendola senza eccessi, (.. facendogli una passata di botte..) ed in presenza dello zio [OSCURATO:PERSONA] (che nulla dice), il Marincola avrebbe a quel punto affermato .. non ti preoccupare... .ce la vediamo noi.. . [OSCURATO:PERSONA] sperava che ciò non comportasse la morte dell'[OSCURATO:PERSONA], ma quando avvenne l'omicidio capì che .. lo avevano fatto ..

Quanto alla fase esecutiva in senso stretto il dichiarante afferma di aver ricevuto informazioni dal cugino [OSCURATO:PERSONA].

Costui gli disse che l'omicidio era stato portato a termine da [OSCURATO:PERSONA] (suo fratello) e da [OSCURATO:PERSONA] ( disse.. il sangue nostro ce lo dobbiamo bere noi..); fece anche riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era un confidente dei carabinieri.

Non ebbe modo di parlarne con il fratello Vincenzo in epoca successiva al fatto.

La sorella Elena gli avrebbe detto, quanto alla sera dell'omicidio .. lui era uscito con [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo nostro.. come mai non è rientrato più..?. . [OSCURATO:PERSONA], collaborante dal 2012, è il solo soggetto escusso nuovamente in secondo grado.

Nel giudizio di primo grado costui ha dichiarato - sul tema specifico - che frequentava [OSCURATO:PERSONA], per comune appartenenza alla 'ndrangheta, dal 2005.

Nel 2007 aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in Calabria), che erano - anche a suo dire - i mandanti dell'omicidio Pirillo.

La locale di Legano, con a capo il [OSCURATO:PERSONA] era strettamente collegata a quella di Cirò.

Lui e il [OSCURATO:PERSONA] avevano frequenti contatti tramite il Piscioneri.

Il dichiarante ha riferito che era venuto a conoscenza della esistenza di intercettazioni del ROS che riguardavano il crossodromo di Cardano al Campo e per questo motivo non aveva preso parte al summit del 3 maggio 2008.

Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], venne a sapere che costui maltrattava la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed era un confidente dei carabinieri.

Ebbe notizie da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via preventiva rispetto all'omicidio.

Sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a riferire che [OSCURATO:PERSONA] si era incontrato a Malpensa con il maggiore [OSCURATO:PERSONA].

In particolare fu [OSCURATO:PERSONA], tempo prima dell'omicidio, a dirgli che se fosse accaduto qualcosa ad [OSCURATO:PERSONA] .. erano stati loro.. , mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una occasione gli avrebbero detto che .. si deve bonificare il terreno.., espressione riferita ai comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA].

Dopo l'omicidio si sarebbe incontrato con il [OSCURATO:PERSONA] che venne all'incontro con [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò che il [OSCURATO:PERSONA] gli disse (sia pure in modo non esplicito) lui comprese che anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte all'omicidio dell'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] avrebbe elogiato il [OSCURATO:PERSONA] per il suo modo di sparare). [OSCURATO:PERSONA] gli disse anche che avevano fatto inginocchiare [OSCURATO:PERSONA] prima di sparargli. [OSCURATO:PERSONA] si presenta come appartenente alla famiglia mafiosa di Crotone.

Arrestato nel 2009, collaborante dal 2010.

Aveva buoni rapporti con [OSCURATO:PERSONA] che incontrò in carcere subito dopo l'arresto e prima di essere sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

Conferma che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano i capi della cosca di Cirò.

Il più influente era [OSCURATO:PERSONA].

Negli incontri avuti in carcere [OSCURATO:PERSONA] - in una occasione - gli avrebbe spiegato le ragioni dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (.. è voluto morire lui..) e dell'[OSCURATO:PERSONA] (.. mio genero se l'è cercata questa morte perché si è messo a sparlare su di noi dopo la morte del Pirillo., non si poteva fare a meno..), facendogli intendere che era stata .. una cosa di famiglia.. [OSCURATO:PERSONA], già capo della locale di Rossano, ha riferito sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Costui collabora dal 2021.

Conferma la particolare influenza della locale di Cirò nella struttura della 'ndrangheta .

Lui aveva stima in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e venne messo al corrente - dallo stesso Marincola - della necessità di eliminare [OSCURATO:PERSONA], che aveva retto la cosca in precedenza.

Successivamente, chiese notizie dell'avvenuto omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - che pure conosceva - a [OSCURATO:PERSONA], che lo rassicurò dicendo che era stata una cosa 'interna' alla cosca Farao-Marincola (.. se la sono vista tra di loro..).

Analoghe informazioni, circa le ragioni dell'omicidio, le ebbe anche da [OSCURATO:PERSONA].

4. Le ragioni delle diverse valutazioni della prova, per come espresse nelle due decisioni di merito. 4.1 Come si è detto, la decisione di primo grado perviene alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed alla assoluzione dei restanti quattro imputati.

Le linee argomentative possono essere sintetizzate nel modo che segue. 4.1.1 Quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], si formula - in premessa - un giudizio di piena attendibilità delle fonti dichiarative [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte di Assise, inoltre, non vi è dubbio circa la riconducibilità del movente ad un contesto mafioso, così come descritto nella imputazione. [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente cooperato con il [OSCURATO:PERSONA] (sul punto vi sono ampi riscontri circa la stretta frequentazione) ed ha preso parte alle attività preparatorie dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], come da lui narrato, nonché alle attività successive (il recupero dell'arma).

Solo per un caso (assenza da Legnano per motivi familiari) non è stato presente al momento esecutivo in senso stretto.

Le sue dichiarazioni vengono ritenute dotate di alto valore dimostrativo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e le imprecisioni circa la collocazione temporale di alcuni avvenimenti vengono ritenute frutto del tempo trascorso dai fatti.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] si afferma che le sue narrazioni riguardano in parte accadimenti cui ha partecipato in prima persona (in particolare l'incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si parlava proprio dei problemi cagionati da [OSCURATO:PERSONA]; l'incontro avuto con il fratello Vincenzo prima che costui partisse per Milano durante il quale pure si parlò della situazione di [OSCURATO:PERSONA]) ed in parte conoscenze indirette (egli riporta, quanto al momento esecutivo, informazioni avute da [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, da [OSCURATO:PERSONA]).

Vengono ritenute non decisive, al fine di intaccare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], talune discrasie con la narrazione resa dal [OSCURATO:PERSONA].

La convergenza piena tra i due dichiaranti sul ruolo tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], in una con la autonomia genetica della rispettiva conoscenza (quella del [OSCURATO:PERSONA] con natura confessoria, in quanto proveniente proprio dal [OSCURATO:PERSONA]) e con i riscontri oggettivi a talune affermazioni (ad es. quelle sulla vettura utilizzata) rese dal [OSCURATO:PERSONA], conducono alla affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in un contesto che - anche secondo il giudice di primo grado - impone di ritenere valida la genesi mafiosa del fatto, ascrivibile ad una esigenza 'interna' alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola.

Quanto alle assoluzioni, va evidenziato che la Corte di Assise reputa inattendibile (in modo espresso) il collaborante Oliverio (perché alcune sue affermazioni sono risultate non veritiere, come quella sulla fase esecutiva in cui coinvolge erroneamente [OSCURATO:PERSONA]) e reputa sostanzialmente non valutabili perché 'indirette' (e non confermate dalle fonti primarie) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, la valutazione delle fonti dichiarative 'collaborative' viene espressamente limitata ai contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) per i due ipotetici mandanti osserva, quanto a [OSCURATO:PERSONA] che la condotta silente descritta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione del colloquio «diretto» è equivoca e non può dirsi espressiva di un concorso morale in omicidio, posto che - tra l'altro - anche la contestuale espressione di [OSCURATO:PERSONA] [.. ce la vediamo noi.j non è univocamente interpretabile come decisione omicidiaria (v. pag. 216 sentenza primo grado) .

Anche la confermata qualità di capo della cosca non può essere ritenuta utile riscontro al de relato del [OSCURATO:PERSONA].

Analoghe considerazioni vengono espresse per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sicchè si ritiene non raggiunta la prova del mandato omicidiario; b) per il [OSCURATO:PERSONA] rileva che la mera affermazione del [OSCURATO:PERSONA] è priva di riscontri oggettivi (non sono stati registrati contatti telefonici quel giorno tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

In particolare, non viene ritenuto decisivo il segmento del filmato delle ore 19.12, che pure lo ritrae in uscita dal [OSCURATO:PERSONA], per le considerazioni espresse a pagina 219 della sentenza di primo grado (ove si evidenzia che una volta usciti, in sequenza, dal bar, il solo [OSCURATO:PERSONA] si ferma presso il vicino esercizio commerciale del Trifino).

Non vi sono, per il giudice di primo grado, altri elementi di prova a carico; c) per [OSCURATO:PERSONA] si afferma, in sintesi, che vi è contrasto tra il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] e che pur essendo lui quel giorno - senza dubbio alcuno - a Legnano non vi è certezza sul fatto che la sera abbia davvero incontrato la vittima (si compie riferimento alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che smentiscono il narrato di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul punto della presenza serale) e non vi è contezza del suo effettivo ruolo concorsuale. 4.2 Secondo i giudici di appello, come si è anticipato, la Corte di primo grado commette una serie di errori in diritto - ed in chiave logica - nella parte della decisione in cui manda assolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Viene confermata la condanna del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.1 Conviene indicare in modo estremamente sintetico i punti essenziali della decisione di secondo grado, per le ragioni già esposte in premessa.

La Corte di secondo grado, da pag. 107 a pag. 137 affronta il tema della rinnovazione istruttoria, consapevole della delicatezza del medesimo, trattandosi di decisione - quella di secondo grado - che ha quasi totalmente ribaltato in malam (per 4 posizioni su cinque) la sentenza di primo grado.

Sotto il profilo del metodo la Corte di secondo grado fa applicazione del principio di diritto per cui l'obbligo di rinnovazione è correlato alla decisività della prova dichiarativa erroneamente (in ipotesi) apprezzata in primo grado e non si estende agli elementi (erroneamente) non valutati dal primo giudice o ritenuti non influenti.

Viene evidenziato, pertanto, che da ciò deriva la necessità di ri-ascolto esclusivamente della fonte Oliverio e non anche degli altri collaboratori di giustizia.

Viene inoltro disposto ex officio il nuovo esame degli imputati destinatari dell'appello della parte pubblica, su temi di prova ritenuti necessari ed indicati alla pagina 110, nonché una perizia trascrittiva su una intercettazione già presente in atti.

La Corte di secondo grado respinge la richiesta di escussione - proveniente dalla parte pubblica - di un nuovo collaboratore di giustizia, tale [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.2 Sul piano valutativo viene ribadita la assoluta attendibilità (già affermata in primo grado) dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vengono esaminate ed espressamente confutate le obiezioni coltivate, sul punto, con i motivi di appello.

Vengono, in secondo luogo, 'recuperati alla valutazione' i dichiaranti ulteriori, in particolare Vrenna e Acri, colpevolmente (secondo la Corte di Assise di Appello) non valutati nei loro contenuti dichiarativi, dai giudici di primo grado.Si afferma che la natura indiretta del loro portato narrativo non è - in alcun modo - indice di scarsa attendibilità o di irrilevanza rispetto al tema della decisione, anche se la fonte primaria si rifiuta di confermare il contenuto narrativo o fornisce una versione diversa.

Vi sono, di contro, alcune variazioni dei profili di attendibilità/inattendibilità di alcune fonti dichiarative.

In particolare: a) previa nuova escussione, viene variato il giudizio di inattendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], con recupero probatorio del suo contributo (v. pag. 235 e ss. della decisione impugnata); b) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (v. già alla pagina 20 della decisione di secondo grado, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); c) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (si veda sentenza di secondo grado, già a pagina 30, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); d) senza nuova escussione viene affermata la parziale inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] per talune reticenze mostrate durante l'esame (v. da pagina 210 in avanti della decisione di secondo grado).

Vi è - inoltre - una forte valorizzazione di altri dati probatori, secondo la Corte di Assise d'Appello, colpevolmente trascurati nella sintesi decisòria del primo grado.

In particolare, e senza pretesa di esaustività, si tratta essenzialmente di : a) i contenuti della conversazione registrata dal Ten. [OSCURATO:PERSONA] del colloquio avuto con [OSCURATO:PERSONA] pochi mesi prima dell'omicidio .

Si tratta, secondo i giudici di appello, di un formidabile riscontro alla genesi dell'omicidio in termini di 'dipendenza' dalle condotte di [OSCURATO:PERSONA] tese a ribellarsi alla autorità del suocero e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ben sapevano del suo tentativo di avvisare il Pirillo delle manovre che avrebbero condotto alla sua morte (.. io non mi fido di nessuno.. sennò ero già morto qualche anno fa. .).Le indicazioni fornite all'investigatore circa la probabile presenza dei reggenti del clan in Lombardia (con latitanza gestita dal [OSCURATO:PERSONA]) trovano conferma nelle intercettazioni relative all'incontro del 3 maggio 2008 in Cardano al Campo.

La decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sorta di travisamento per omissione); b) il contenuto del messaggio scambiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 4 novembre del 2008, subito dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si rievoca la loro responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA] scrive hanno arrestato i tuoi zii .. magari era stato prima di ammazzare Cataldo.. e [OSCURATO:PERSONA] risponde .. sono contento ma non dire che sono i miei zii..) .

Anche in tal caso la decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sorta di travisamento per omissione); c) il fatto che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] non vi fu alcuna 'reazione' da parte del gruppo Farao/Marincola, a dimostrazione logica del fatto che la decisione 'apparteneva' ai vertici della medesima cosca (dunque a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); d) le verifiche tecniche sugli spostamenti tra il 26 e il 27 settembre 2008 dei soggetti che facevano parte (secondo esiti giudiziari e secondo i contenuti narrativi del [OSCURATO:PERSONA]) del gruppo ristretto del [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbero avuto un ruolo nella esecuzione del delitto e nelle attività immediatamente successive.

Secondo la Corte di Assise di Appello il punto centrale è rappresentato dalla convergenza di movimenti di più persone nella zona del bar Ritual (che sarebbe stato il luogo dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

La cella di copertura del bar Ritual viene agganciata da [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19.18 ; in precedenza si era verificata una conversazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i cui contenuti evocano un prossimo incontro tra i conversanti; alle ore 19.13 [OSCURATO:PERSONA] aggancia la cella che copre la zona del bar Ritual; la stessa cella viene agganciata da [OSCURATO:PERSONA] alle 20.10 .

Ed ancora vi sono contatti telefonici, a partire dalle 23.14 e sino alle ore 2.42 del 27 settembre tra [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Benevento (Mario e Antonio).

Ciò porta a ritenere confermata la versione de relato fornita dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il luogo dell'incontro fa il [OSCURATO:PERSONA] e la vittima fu proprio il bar Ritual dove [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato accompagnato, verosimilmente, dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l'incontro tra i due al centro commerciale Legnano 2000; e) la falsa denunzia di furto della vettura BMW del 12 dicembre 2008, dopo la cessione (ritenuta anch'essa fittizia a [OSCURATO:PERSONA]) avvenuta il 7 novembre del 2008;f) la conversazione del 28 settembre 2008 intercorsa tra i soggetti (Rizzo padre e figlio) che gestivano la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamata a pagina 303 della sentenza di secondo grado. 4.2.3 Da tutti gli elementi conoscitivi disponibili si trae, per la Corte di secondo grado, la totale conferma dell'ipotesi formulata in sede di redazione del capo di imputazione.

In tale accezione, si afferma che l'incrocio narrativo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in una con i contributi prima indicati, diversi da fonti dichiarative) è solido e crea assoluta certezza sulla identità dei mandanti, nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per assoluta e costante convergenza sul nucleo essenziale delle dichiarazioni.

Del resto, sarebbe una evidente contraddizione logica quella espressa dalla decisione di primo grado (la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e l'assoluzione dei mandanti) posto che - pacificamente e specie secondo le fonti principali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] non agiva per un interesse personale e la eliminazione dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata a lungo sollecitata dai vertici del gruppo criminale.

La stessa Corte di Assise si dice certa della genesi mafiosa del delitto ma, con evidente contraddizione, assolve i mandanti.

Non si condivide, in particolare, la valutazione di «equivocità» del colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro (espressa nella decisione di primo grado) trattandosi invece di una chiara manifestazione della esistenza di una deliberazione omicidiaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ormai presa dai vertici del gruppo. 4.2.4 Quanto alla fase esecutiva in senso stretto si afferma che: le discrasie tra le due principali narrazioni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dipendono esclusivamente dalla natura indiretta delle conoscenze di entrambi sul momento della esecuzione e non intaccano il complessivo giudizio di attendibilità; [OSCURATO:PERSONA] fu il soggetto che consenti di tendere la trappola ad [OSCURATO:PERSONA].

E' provato che il 24 settembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] si recò dalla Calabria a Castello d'Argile per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] e che il 25 settembre si spostò a Legano presso la abitazione della madre del [OSCURATO:PERSONA].Non è dunque un caso che [OSCURATO:PERSONA] decida di recarsi a Legnano il giorno 26 settembre e le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] su quanto riferito a loro da [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza, nel momento decisivo, di [OSCURATO:PERSONA] sono veritiere (con correlato giudizio di inattendibilità dei due testi che hanno negato in dibattimento di averle rilasciate).

E' possibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia sperato di non dover essere ulteriormente coinvolto nell'omicidio del cognato (ed in tal senso sono rintracciabili alcune affermazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) ma ciò è avvenuto, in ragione di quanto è emerso dalla istruttoria.

Si ritiene significativo il mancato utilizzo del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio del 26 settembre 2008 (impedisce la rilevazione di celle di aggancio).

Anche se la fonte [OSCURATO:PERSONA] indica come solo probabile la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento decisivo dell'appuntamento al [OSCURATO:PERSONA], è evidente secondo la Corte di Assise d'Appello che [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe recato (probabilmente con il [OSCURATO:PERSONA]) al bar Ritual se non fosse stato 'rassicurato' dalla presenza del cognato; la narrazione del [OSCURATO:PERSONA], ampiamente riscontrata, crea certezze, come si è detto, sulla identificazione dell'esecutore materiale in [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] la Corte di secondo grado valorizza, a riscontro della narrazione del [OSCURATO:PERSONA]: a) le prove relative alla particolare vicinanza operativa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) la rivalutazione della sequenza visiva del bar Nerocafè, che a parere dei giudizi di secondo grado va letta in aderenza al complessivo quadro probatorio, come il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] viene 'prelevato' dal [OSCURATO:PERSONA] e condotto al bar Ritual dove erano ad attenderlo il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) ciò sarebbe avvalorato ulteriormente da agganci di cella del pomeriggio, che seppure non indicativi di contatti diretti con il [OSCURATO:PERSONA] fanno comprendere che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato intorno alle 16.30 presso l'abitazione dei fratelli Benevento.

Vi è pertanto sufficiente e preciso riscontro alla narrazione resa dal [OSCURATO:PERSONA].

5. I ricorsi proposti da tutti i condannati.La sintesi degli atti di ricorso - particolarmente estesi - sarà qui operata in riferimento a quanto strettamente necessario per la motivazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 5.1 Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.1 Il primo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ed introduce deduzioni in punto di vizio di motivazione, apparenza di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva e violazione del canone di metodo di cui all'art.192 cod.proc.pen. .

Le argomentazioni difensive sono state ribadite con una memoria del 22 maggio 2024, illustrativa del contenuto del ricorso e rubricata in termini di motivi aggiunti, con ampie citazioni di giurisprudenza. 5.1.2 Si afferma che la decisione, anche sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non può definirsi in termini di 'doppia conforme', essendosi rielaborato in modo ampio l'intero materiale probatorio acquisito durante il giudizio di primo grado.

Viene ritenuto meramente apparente l'ordito motivazionale in punto di attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], essendo state irragionevolmente superate le questioni poste con i motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] era mosso da motivi di astio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed è stato smentito su numerosi punti della narrazione.

Si ripercorrono ampiamente le emergenze processuali.

Si torna in particolare sulla prova generica e sulle risultanze balistiche (che non sarebbero in linea con le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]).

Si ritiene non congruamente esaminato il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] che nel pomeriggio del 27 settembre si recò spontaneamente presso i Carabinieri unitamente al cugino [OSCURATO:PERSONA] .

Non si è tenuto conto dell'assenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella giornata del 26 settembre 2008.

Analoghe critiche vengono articolate in riferimento al giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] nonché in riferimento al recupero delle dichiarazioni rese dall'Oliverio.

La Corte di secondo grado avrebbe da un lato 'sorvolato' sui profili di scarsa attendibilità intrinseca dei dichiaranti, dall'altro recuperato in modo parziale, selettivo e incongruo le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia reputate non utili dalla prima Corte di Assise.

Il ricorrente entra a piene mani nella rievocazione dei contenuti dell'istruttoria con riproduzione di brani di dichiarazioni alternandoli con considerazioni valutative (da pagina 7 a pagina 56) allo scopo di sostenere come la motivazione espressa dalla Corte di secondo grado non possa dirsi aderente alla regola di giudizio di cui all'art.533 cod.proc.pen. . 5.1.3 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ed introduce più motivi.

Anche in tal caso risultano depositati motivi aggiunti del 28 maggio 2024 tesi ad illustrare i contenuti del ricorso principale. 5.1.4 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di una memoria depositata il 16 maggio 2023 .

Viene allegata al ricorso una copia della memoria cui si ritiene che la Corte di secondo grado non abbia fornito risposta alcuna.

I punti vengono sommariamente ripresi nell'atto di ricorso.

Si tratta, in massima parte, di punti di pretesa "smentita" del narrato del principale collaborante, [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di secondo grado non avrebbe preso in esame, così come gli argomenti tesi ad illustrare la assoluta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.5 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.

Non vi è stata adeguata motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria con nuovo ascolto della teste [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto copia del titolo cautelare sull'omicidio [OSCURATO:PERSONA] (emesso sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) e la teste Fregnan in primo grado avrebbe detto il falso perché subornata. 5.1.6 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione sul tema delle causali alternative dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di secondo grado, secondo la difesa, affronta il tema ma banalizza i contenuti dimostrativi che erano stati posti a sostegno di dette causali e ne depotenzia in modo irragionevole il peso dimostrativo.

Vengono riproposti i temi di prova (tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]; traffico di sostanze stupefacenti in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA]) allo scopo di evidenziare la inadeguatezza della motivazione contenuta nella decisione di secondo grado.

Si evidenziano, altresì, segmenti della istruttoria che sostengono la tesi (antagonista rispetto al narrato del [OSCURATO:PERSONA]) della esistenza di buoni rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugini [OSCURATO:PERSONA], e finanche con i latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il movente espresso in sentenza non era, dunque, per nulla accertato a fronte di simili evidenze. [OSCURATO:PERSONA] non era in buoni rapporti con lo zio Pirillo, come altre risultanze istruttorie dimostrano. 5.1.7 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di valutazione della prova dichiarativa.

Si ribadisce che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] divergono in modo netto su molti punti e che, pertanto, non può parlarsi di convergenza sul nucleo essenziale.

Vengono nuovamente illustrate le criticità derivanti dal confronto tra le narrazioni e si contrasta la valutazione di irrilevanza di tali difformità.

Si torna, in sostanza, sui punti di 'disallineamento delle dichiarazioni' già illustrati nel primo atto di ricorso.

Analoga doglianza - anche qui con riproduzione dei contenuti istruttori - viene diretta al 'recupero' della narrazione del dichiarante Oliverio. 5.1.8 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in tema di ricorrenza della premeditazione e finalità di agevolazione del gruppo mafioso.

In ogni caso, si afferma, i giudici del merito hanno motivato in modo meramente apparente circa la ricorrenza delle due aggravanti sopra richiamate. 5.2 Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA].

L'atto è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 603 comma 3 bis bis cod.proc.pen. e vizio di nullità della sentenza impugnata.

La difesa contesta la 'parzialità' della rinnovazione istruttoria (con escussione in secondo grado del solo dichiarante Oliverio), ritenuta non conforme alla previsione di legge.

Oltre al collaborante Oliverio andavano risentiti, si afferma, anche i due collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si motiva l'eccezione attraverso una serie di considerazioni che espongono il 'mutamento' dei profili valutativi di tali fonti dichiarative tra il primo e il secondo grado.

In tale accezione si sostiene che la rielaborazione complessiva della prova dichiarativa - realizzata in secondo grado - doveva essere preceduta da un riascolto di tutte le fonti dichiarative 'incidenti' sulla decisione finale.In particolare si evidenzia che non è rilevante l'esistenza o meno di una richiesta di parte alla nuova escussione, dovendo procedere il giudice di secondo grado ex officio alla rinnovazione, in ragione dei principi espressi da Sez.

U Dasgupta e dalla posteriore giurisprudenza.

La mancata rinnovazione, in particolare, delle fonti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato al ribaltamento della decisione di primo grado - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - sulla base dei medesimi elementi di prova ritenuti non idonei dal giudice di primo grado. 5.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione del canone del ragionevole dubbio in riferimento alla assenza di una reale motivazione rafforzata, dato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado. 5.2.3 Per il resto i motivi di ricorso sono del tutto coincidenti con quelli del secondo atto di ricorso proposto dal medesimo difensore per la posizione [OSCURATO:PERSONA], cui si opera rinvio. 5.3 Due atti di ricorso sono stati introdotti, tramite i difensori, da [OSCURATO:PERSONA]. 5.3.1 H primo atto è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.3.2 Al primo motivo si deduce la nullità per violazione della regola di comportamento di cui all'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata .

Si riprendono i temi illustrati al primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente la selezione della rinnovazione è arbitraria.

Andava estesa alle fonti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di valutazione in sede di ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado.

Si compie riferimento ai contenuti di Cass. n. 28732 del 2023, in chiave di necessaria globalità della rinnovazione di tutte le fonti effettivamente incidenti sulla decisione.

La motivazione della decisione di secondo grado - inoltre - sarebbe 'inutilmente sovrabbondante' e non realizzerebbe un efficace percorso di confutazione e superamento delle ragioni che hanno condotto alla assoluzione in primo grado.

Si rievocano i contrasti narrativi tra le fonti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi non componibili, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione di secondo grado.5.3.3 Al secondo motivo si riprende il tema della inammissibilità formale dell'atto di appello del PM Distrettuale (l'atto è sottoscritto dal sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] presente alle udienze di primo grado, con il visto del Procuratore Aggiunto DDA).

Si sostiene la legittimazione del solo Procuratore della Repubblica, con violazione dell'art. 593 bis cod.proc.pen. .

Le argomentazioni con cui è stato respinto il motivo di appello non rispettano, secondo la difesa del ricorrente, la lettera della legge, che vede legittimato il solo Procuratore della Repubblica e non anche il Procuratore Aggiunto (che avrebbe apposto un visto illegittimo o comunque inidoneo a realizzare la conformità dell'atto al modello legale tipico). 5.3.4 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta convergenza delle due fonti principali rappresentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Vengono sviluppati i punti di mancata convergenza, specie in riferimento agli accadimenti che precedono l'esecuzione del delitto.

Si tratta del 'mancato ricordo' del [OSCURATO:PERSONA] di aver lui stesso 'fatto strada' a [OSCURATO:PERSONA] (secondo il narrato di costui) e a uno dei cugini al 'covo' del latitanti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; e del 'mancato ricordo' dell'episodio della riunione in Cirò dell'aprile 2008 dopo la quale il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a cogliere lo 'sfogo' di [OSCURATO:PERSONA] (episodio narrato dal primo ma non dal secondo).

Si critica in modo specifico la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha ritenuto `superabile' o 'irrilevante' il contrasto narrativo.

5.3.5. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Vengono riprodotti stralci specifici della attività istruttoria e viene confutata la tesi della Corte di Assise d'Appello secondo cui le 'inesattezze' narrate da Oliverio dipendevano dalle modalità indirette di apprensione della conoscenza. 5.3.6 II secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

In apertura si formula un motivo 'autonomo' in punto di apparenza di motivazione - della decisione di secondo grado - posteriore alla rinnovazione istruttoria.Si ritiene, in particolare, non congruamente motivato il 'superamento' dei profili di scarsa attendibilità dell'Oliverio che avevano determinato la scelta del giudice di primo grado di non valutane il contributo.

Per il resto i motivi sono analoghi a quelli del primo atto di ricorso, cui si opera rinvio.

Sono stati depositati motivi nuovi, ulteriormente esplicativi degli atti principali, del 24 maggio 2004. 5.4 Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con deposito di motivi nuovi a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.4.1 Si deduce al primo motivo vizio di nullità in rapporto alla rinnovazione 'selettiva', con erronea applicazione dell'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. .

Secondo la difesa non poteva la Corte di secondo grado procedere alla affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] senza rinnovare l'esame della principale fonte a carico, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] . 5.4.2 Con il secondo motivo, articolato in più punti, si deduce vizio di motivazione in riferimento al dovere di motivazione rafforzata, in presenza di una assoluzione in primo grado basata - si sostiene - sui medesimi elementi di prova.

Non vi sarebbe un reale incremento di persuasività della motivazione, tale da superare il ragionevole dubbio.

In particolare la difesa evidenzia come, in realtà, alla base della affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] vi sia esclusivamente la chiamata in reità de relato introdotta da [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiunge il dato 'documentale' della compresenza - per circa di un minuto - del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al bar Nerocafè intorno alle 19.10 del 26 settembre 2008.

Si tratta dei medesimi elementi reputati inidonei dal giudice di primo grado le cui argomentazioni vengono superate con motivazione apparente e - in taluni punti - meramente assertiva.

Si evidenzia che: a) al contrario di quanto affermato in sentenza non vi è alcun accertamento giudiziario definitivo che attesti la comunanza di interessi criminali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) del tutto assertiva è la affermazione contenuta in sentenza circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in orario pomeridiano (ore 16.20) presso l'abitazione dei Benevento, in via Plinio di Legnano, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], posto che la pretesa localizzazione è correlata all'impegno di una 'cella telefonica' che copre una vasta area del comune di Legano, ove lo stesso [OSCURATO:PERSONA] risiede; c) ancor più assertiva è la pretesa presenza del [OSCURATO:PERSONA] in orario serale presso il bar Ritual in compagnia del Rispoii e dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che ciò è affermato (sempre de relato) dal solo [OSCURATO:PERSONA], che è la fonte che bisognerebbe riscontrare .

Il solo telefono del [OSCURATO:PERSONA] ha agganciato una cella che ricomprende l'area ove è ubicato il bar Ritual (alle 19.18) ma non quello del [OSCURATO:PERSONA]; d) del tutto fantasiosa è l'idea secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] dal centro commerciale ove era ubicato il bar Nerocafè al bar Ritual perché non lo dice nemmeno il [OSCURATO:PERSONA].

Come ha evidenziato la decisione di primo grado, dopo l'uscita 'in contemporanea' dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo si reca nel vicino esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA] da solo e non in compagnia del [OSCURATO:PERSONA].

Le telecamere del centro commerciale non inquadravano il parcheggio ove era ubicata la vettura di [OSCURATO:PERSONA]. 5.4.3 Le doglianze sono ribadite ulteriormente con l'atto del 12 marzo 2024 a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

5.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati due atti di ricorso. 5.5.1 II primo atto è a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle modalità applicative dell'obbligo di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 comma 3bis cod.proc.pen. .

Anche in tal caso si contesta la riapertura 'selettiva' dell'attività istruttoria.

Bisognava rinnovare le prove dichiarative decisive e non solo la fonte Oliverio.

In particolare per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] la difesa argomenta circa la variazione di valore dimostrativo conferita dalla Corte di secondo grado alle deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con valorizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], de relato da costoro).

Simile apprezzamento, si afferma, non poteva essere realizzato senza un riascolto delle tre fonti coinvolte. 5.5.2 Al secondo motivo si lamenta la mancata attuazione del diritto alla controprova, in quanto in ogni caso il riascolto delle fonti dichiarative ulteriori era stato espressamente richiesto dalle difese.

5.5.3. Il terzo motivo riguarda l'affermazione di responsabilità e l'assenza di una reale motivazione rafforzata, sia sui profili in fatto che su quelli in diritto.In particolare si ribadisce che non vi è alcuna reale identificazione - nel caso concreto - del ruolo concorsuale che sarebbe stato svolto da [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi di diritto espressi nella nota decisione Sez.

U 2002 Andreotti.

Non vi è alcun elemento di certezza circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia incontrato [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre del 2008 oltre le ore 16.00 .

Non vi è prova, in particolare, della sua presenza serale al bar Ritual, affermata de relato dal solo [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] non raffigurano, nella parte diretta, un effettivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella dinamica di progettazione o di realizzazione del fatto delittuoso, mentre quelle rese de relato (da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta de relato ma non si sa da chi..) sono inconciliabili con quelle del [OSCURATO:PERSONA].

Dunque la decisione di secondo grado supera in modo solo apparente i profili di fatto e di diritto che avevano portato alla assoluzione - in primo grado - di [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo atto a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] riprende tutti i profili di critica di cui ai precedenti atti di ricorso del medesimo difensore . [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono fondati, nei limiti e per le ragioni che si diranno, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre sono infondati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Alcune premesse di metodo risultano necessarie.

Conviene accorpare i motivi di ricorso «comuni» e dare priorità di trattazione ai motivi strettamente processuali. 2.1 II motivo in punto di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione alla proposizione dell'atto da parte del PM sottoscrittore (con il visto del Procuratore Aggiunto DDA) è infondato.

La infondatezza si dirige in due diverse direzioni, che questa Corte - trattandosi di questione esclusivamente processuale - può liberamente percorrere.

La prima concerne la legittimazione autonoma - ai sensi dell'articolo 570 comma 2 cod.proc.pen. - del rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U n. 21716 del 23.2.2023) anche a seguito della introduzione dell'art. 593 bis cod.proc.pen., il che rende in ogni caso valido l'atto di appello di cui si discute.

La seconda riguarda la riconducibilità - in ogni caso - dell'atto al Capo dell'Ufficio competente ai sensi dell'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. .

Ciò perché anche in ipotesi di apposizione del visto da parte di un soggetto a ciò delegato da parte del Procuratore Capo, l'atto è da ritenersi riconducibile al Capo dell'Ufficio, senza necessità di esibizione di un formale atto di delega (si veda, su tema analogo relativo alla necessità o meno di esibire il documento della intesa formalizzata tra Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale, quanto ritenuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nella decisione prima citata). 2.2 II motivo in punto di «parzialità» della rinnovazione istruttoria in secondo grado (introdotto da tutti i ricorrenti ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA]) è fondato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre è infondato per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1 Nell'affrontare il tema occorre precisare che tanto l'autorevole precedente giurisprudenziale Sez.

U Dasgupta - più volte evocato negli atti di ricorso - che i contenuti della previsione di legge che ne è derivata (art. 603 co.3 bis cod.proc.pen.) non postulano come necessaria, in caso di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una decisione di proscioglimento, la integrale rinnovazione della istruzione dibattimentale ma si limitano a richiedere che venga realizzato, da parte del giudice di secondo grado, l'ascolto diretto delle fonti dichiarative il cui apporto risulti (secondo la prospettazione dell'appellante ed in rapporto ai motivi della assoluzione) decisivo al fine di pervenire alla compiuta ed esauriente ricostruzione del fatto controverso (in tal senso v.

Sez.

I n. 35696 del 27.3.2019, rv 276825 secondo cui la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"). 2.2.2 Simile considerazione deriva già dall'esame dei contenuti della nota decisione Dasgupta, nel cui ambito si ricollega il dovere di riassunzione della prova ai contenuti prospettici dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, da un lato, ed alla necessità di realizzare, attraverso la percezione diretta dell'apporto dichiarativo, le condizioni per l'eventuale superamento del ragionevole dubbio dall'altro.

Ciò ha portato a ritenere sussistente la necessità per il giudice 24 dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dei profili di attendibilità del portatore di una dichiarazione ritenuta decisiva, peraltro senza distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante.

In particolare, nella decisione Dasgupta si è affermato in premessa che, lì dove il ribaltamento della prima decisione derivi - in misura decisiva - da una diversa valutazione dei profili di attendibilità della prova dichiarativa, la nuova valutazione difforme deve essere assistita dalla diretta percezione di quel contributo da parte del giudice, posto che [..] dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa.

L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza.

Dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa [..].

L'aspetto della, almeno tendenziale, decisività della fonte o comunque della «restrizione» dei doveri istruttori di rinnovazione - in secondo grado - alle sole fonti il cui apporto abbia inciso in modo rilevante sull'esito assolutorio contestato dal P.m. impugnante si coglie, nella disposizione normativa introdotta dal legislatore del 2017 dal collegamento logico e funzionale tra l'obbligo di rinnovazione e il motivo di critica esposto dal Pubblico Ministero nell'atto di appello, lì dove il legislatore pone in modo esplicito la correlazione tra la rinnovazione istruttoria ed i «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», motivi che nella costruzione normativa del sistema delle impugnazioni devono possedere il carattere della specificità . 2.2.3 Da quanto detto sopra, deriva che, dovendosi escludere l'esistenza di un obbligo di rinnovazione «integrale» della prova dichiarativa, in caso di appello del Pubblico Ministero, il controllo di legittimità sulle scelte operate dal giudice di secondo grado su tale questione si esplica - in concreto - attraverso l' apprezzamento della rispondenza o meno della selezione operata ai criteri sin qui descritti, essenzialmente in riferimento ai contenuti della decisione assolutoria di primo grado ed alle doglianze introdotte con l'atto di appello.

Il nodo centrale, ad avviso del Collegio, resta quello di comprendere e analizzare le ragioni per cui il giudice di primo grado è pervenuto ad una pronunzia assolutoria, posto che di obbligo di rinnovazione (vedi già Sez.

U Patalano) si può parlare solo dove vi sia un 'tema concreto' di valutazione e non un errore di diritto o un evidente travisamento compiuto dal giudice di primo grado cui la seconda decisione pone rimedio: ..quanto esposto vale tuttavia (sia peri! giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato) nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante (così, per tutte, Sez.

U Patalano). 2.2.4 Una posizione interpretativa maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, esclude in particolare l'applicabilità dei criteri Dasgupta nell'ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 9/5/2017, Fazzini, Rv. 271012; Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 12783 del 24/1/2017, Caterino, Rv. 269596, in riferimento al caso di motivazione generica in primo grado; Sez. 3, n. 19958 del 21/9/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 2, n. 54717 del 1/12/2016, Ciardo, Rv. 268826); si lascia, in tal modo, una certa quota di indeterminatezza nella individuazione della reale portata della regula iuris che imporrebbe la rinnovazione.

In particolare nel corso dell'anno 2018, dopo la introduzione della norma ad hoc, è stata più volte afferma tale tesi; tra le molte sentenze, si segnalano: Sez.

V, n. 57093 del 15/11/2018, Spreafico; Sez.

V, n. 57070 del 31/1072018, Serra; Sez.

H n. 55158 del 18/9/2018, Miccichè; Sez.

V, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, che ha efficacemente chiarito come alla rinnovazione dovrà darsi corso non già quando si pongano questioni di valutazione tout court di una prova dichiarativa, bensì nelle sole ipotesi in cui vi sia stata, della prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella che si ritenga doverosa. 2.2.5 Successivamente, Sez.

V, n. 1386 del 18/11/2021, dep. 2022, Mariani, non massimata ha affermato, in modo significativo, che: "...non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice...; in queste ipotesi, infatti, non viene in rilievo il metodo del contraddittorio, baluardo di garanzia maieutica ottimale dei contenuti di una prova dichiarativa, che rimane inalterata nel suo significato probatorio in conseguenza della immutata valutazione di attendibilità (sicché della rinnovazione non vi è necessità a salvaguardia del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della presunzione di innocenza).....

Va dunque precisato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice If • • Il • Sulla medesima posizione interpretativa va segnalata Sez.

II n. 5045 del 17.11.2020, dep.2021 rv 280562, secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. 2.2.6 n canone interpretativo cui occorre - dunque - dare continuità, è quello della riaffermazione della possibilità di una rinnovazione istruttoria parziale, ai sensi dell'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. lì dove, una volta assicurata la rinnovazione della fonte su cui è stato formulato in primo grado un argomentato giudizio di inattendibilità - le ragioni della assoluzione dipendano, per il resto, da errori di diritto o travisamenti per omissione, posto che in tal caso non vi è una «valutazione probatoria» del giudice di primo grado da contrastare ma un nuovo giudizio da formulare (sul punto, in modo non dissimile, la stessa decisione Sez.

I n. 28732 del 2023 citata dalla difesa) e fermo restando che va individuato il seguente limite : a) la valutazione della prova dichiarativa è sempre il risultato di una operazione di comparazione e di raffronto tra i contenuti della singola fonte e gli altri apporti istruttori, siano essi della medesima specie (altre prove dichiarative) o di diversa specie (prove documentali, accertamenti tecnici, captazioni di conversazioni etc..).

Ciò perché la individuazione dei profili di 'verità' o 'falsità' di un apporto narrativo derivano dalla intuizione logica (nella dimensione fenomenica immediata) e dalla riproduzione argomentativa (nella posteriore motivazione della sentenza) dei punti di convergenza o meno del singolo apporto dichiarativo con il complesso delle altre evidenze acquisite al processo (sul tema, v.

Sez.

II n. 13953 del 21.2.2020, rv 279146, ove si è affermato che i fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"); b) da tale primo assunto deriva, per conseguenza logico-giuridica, che se la ratio dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di (prospettico) ribaltamento di una assoluzione è quella di rafforzare il profilo cognitivo del giudice di secondo grado, valorizzando l'immediatezza, ed al fine di superare (in ipotesi) un contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato in primo grado la emersione del ragionevole dubbio, l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte in un contrasto e non può limitarsi alla selezione di una delle medesime (v.

Sez.

I n. 41358 del 29.4.2022, rv 283678) ; c) ma al tempo stesso, in un processo cumulativo occorre comprendere se ed in quanto la posizione del singolo imputato sia effettivamente coinvolta, o meno, nel contrasto narrativo tra più fonti o dipenda dalla ritenuta inattendibilità di una fonte dichiarativa nel giudizio di primo grado, posto che solo in tali casi la mancata o parziale rinnovazione istruttoria può dare luogo a quello che - si badi bene - dopo l'entrata in vigore della legge n.103 del 2017 non è qualificabile come vizio di motivazione ma come vizio del procedimento probatorio (secondo quanto affermato da Sez.

U n.14426 del 28.01.2019 Pavan).

Ed i procedimenti probatori, nei processi cumulativi, ben possono essere «indipendenti» gli uni dagli altri, posto che una determinata fonte può avere rilievo per uno ma non per un altro degli imputati. 2.2.7 Sulla base delle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione dell'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non in rapporto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come si è detto in apertura.

Ciò perché esaminando le ragioni delle pronunzie assolutorie in primo grado (cui sono correlati i poteri di critica del PM impugnante) solo nel caso di [OSCURATO:PERSONA], al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici del momento giurisdizionale nella sua massima e più delicata espressione), siamo di fronte ad un «contrasto dichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto dei soggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez.

I n. 41358 del 29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata).

Il contrasto, di vitale importanza nella economia della decisione, riguarda il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] dopo le ore 16.00 del 26 settembre 2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme ad [OSCURATO:PERSONA], quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino (in ciò consistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto delittuoso).

Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e di parziale attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto dei soggetti in questione, in quanto modificative dell'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado.

In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, dovendosi affidare al giudice del rinvio il compito di procedere - su tale circostanza - al nuovo ascolto delle fonti dichiarative portatrici del contrasto, tra cui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.8 Ma la fondatezza della doglianza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] non si estende alle altre posizioni.

Ciò perché le ragioni delle assoluzioni pronunziate in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in particolare - sono state effettivamente influenzate (a parità di valutazione di attendibilità dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da errori di diritto e travisamenti per omissione, mentre la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non va inquadrata sotto tale profilo (un unico dichiarante vi è a suo carico, valutato nello stesso modo tra primo e secondo grado) ma sotto quello dell'obbligo di motivazione rafforzata.

In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di secondo grado - a parere del Collegio - ha correttamente limitato la rinnovazione istruttoria alla escussione di [OSCURATO:PERSONA], posto che : a) solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il giudice di primo grado aveva formulato un espresso giudizio di inattendibilità, il che rendeva necessaria la riassunzione, mentre la valutazione del portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è mossa costantemente sul piano della assoluta attendibilità di costoro (in caso contrario i primi giudici non sarebbero pervenuti alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], bersaglio di quelle dichiarazioni) ; b) di contro, la esclusione di altre fonti dichiarative, ad es.

Vrenna e Acri, non si è basata su argomenti logici ma su un evidente errore di diritto, rappresentato dalla convinzione di non poter valutare una fonte di prova indiretta - sui fatti oggetto di giudizio - non confermata dalla fonte primaria.

Si tratta, quanto al punto sub b) di un errore di diritto da cui deriva una arbitraria (questa sì) restrizione del paniere degli elementi valutabili per pervenire alla soluzione del caso portato a giudizio.

Correttamente, dunque, il giudice di secondo grado ha rimediato a tale errore con apprezzamento (anche cartolare) del portato narrativo della fonte de relato.

E' innegabile infatti che a fronte della 'negazione' del fatto da parte della fonte primaria (specie ove si tratti dell'imputato o comunque di soggetti coinvolti in un contesto di azioni illecite, nel cui ambito hanno appreso le notizie di interesse) il contributo dichiarativo de relato resta liberamente valutabile ed è soggetto, se immesso da fonte cui si applica la cautela valutativa di cui all'art.192 comma 3 cod.proc.pen., alla regola del necessario 'completamento' attraverso l'acquisizione di riscontri esterni.

Ma predicare, come si legge nella motivazione di primo grado, la esclusione dal quadro valutativo di quei contributi, sol perché indiretti e privi di conferma dalla fonte primaria, è del tutto erroneo.Sotto tale profilo, pertanto, va osservato che i profili di critica valutabili (fondati per il [OSCURATO:PERSONA] ma infondati per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono quelli che riguardano la reale esistenza di una motivazione rafforzata e non già la violazione della disposizione di legge di cui all'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. .

3. Sono fondate - sotto tale profilo - le doglianze esposte al secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Va premesso che in riferimento allo standard giustificativo della decisione, in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono - da tempo - nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia chiara ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez.

VI, n. 6221 del 20/04/2005, Ag/ieri, rv. 233083; Sez.

V, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, v. 254638).

Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l'insorgenza del dubbio determinante l'assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all'uno o all'altro elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l'erroneità della precedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato.

Viene accentuato - in tale chiave - il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico della motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. 3.2 Sotto tale profilo, come si diceva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Ad avviso del Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente di risolvere in modo congruo - e rispettoso del canone valutativo di cui all'art.533 cod.proc.pen. - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primo grado.

Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel caso del [OSCURATO:PERSONA] - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così come dedotto dal ricorrente.

Restano infatti i due dati dimostrativi principali : a) le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]; b) la sequenza video che inquadra prima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe, con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], evidenziato nella decisione di primo grado.

E' di certo possibile che [OSCURATO:PERSONA], pur in un complessivo contesto di diffidenza emerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato del [OSCURATO:PERSONA] e abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo ove avrebbe (secondo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA]) incontrato il [OSCURATO:PERSONA], tuttavia la valenza del riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento del filmato), pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che il decesso dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbe essere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]) non prive di cittadinanza logica.

Inoltre, è fondata - ad avviso del Collegio - la doglianza difensiva sul rilievo attribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall' apparecchio telefonico del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare intorno alle 16.30 nei pressi della abitazione dei fratelli Benevento, sodali del [OSCURATO:PERSONA] e indicati dal [OSCURATO:PERSONA] come favoreggiatori nella fase post delictum).

Non viene chiarito, in particolare, se la posizione registrata dell'apparecchio del [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi da lui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli Benevento.

Anche la comune militanza associativa, per vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e di costui al [OSCURATO:PERSONA] - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbe decisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», di interesse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portato narrativo del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto omicidiario.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a diversa Sezione della Corte di Assise di Appello di Milano.

4. Sono infondati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Nessun rilievo, quanto alle doglianze in tema di mera 'apparenza' di conformità argomentativa tra primo e secondo grado, può essere dato all'ordine espositivo della sentenza o alla variazione di argomentazioni con particolare riferimento alle doglianze introdotte da [OSCURATO:PERSONA].

Come è noto, il giudizio di secondo grado è giudizio di merito pieno, nell'ambito del quale il giudice di appello esercita i poteri ordinari di ricostruzione del fatto, essendo a lui attribuita non la potestà di decidere sui motivi' ma sui 'punti della decisione' cui si riferiscono i motivi proposti (ai sensi dell'art.597 comma 1 cod. proc. pen. ) .

Dunque è del tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudice di secondo grado - attraverso la rappresentazione in motivazione delle ragioni della decisione - resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento ricostruttivo piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attività del decidere) con il solo limite del divieto di far ricorso alla propria scienza privata e del rispetto della continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez.

VI n. 25383 del 27.5.2010, rv 247826; Sez.

H n. 13151 del 10.11.2000, rv 218590; Sez.

VI n. 11984 del 24.10.1997, rv 209490; Sez.

H n. 7767 del 29.11.1990, rv 187867) .

A nulla rileva, pertanto, in chiave di rispetto delle norme processuali, l'aver in parte variato l'ordine espositivo della ricostruzione dei fatti, posto che detta 'variazione' si basa comunque su elementi acquisiti nel processo e non influisce minimamente sui diritti difensivi. 4.2 Inoltre, sempre in premessa sulle tre posizioni qui rimaste in esame, occorre esporre i criteri di valutazione del vizio di motivazione e la evoluzione giurisprudenziale in tema di verifica delle argomentazioni basate sulla analisi di plurime chiamate in reità o correità.4.3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito (v.

Sez.

I, 6.6.1996, ric.

Lombardi).

In tal senso, va qui ribadito - in premessa - il generale limite di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo possibile compiere - in sede di legittimità - nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di per sè l'annullamento della decisione (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare - anche in sede di controllo di legittimità e sempre restando nel 'perimetro' della verifica dei motivi espressi nel giudizio di merito - l'avvenuto assolvimento del dovere di «completezza e persuasività» della motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidiano l'affermazione della penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) e normativizzano talune coordinate essenziali della parte ricostruttiva del giudizio (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.).

Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'assunto di Sez.

I n. 31456 del 21.5.2008, rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazione dell'ordinario procedimento logico sulla base del quale si può ritenere raggiunta, in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sè un rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l'imputazione.

L'avvenuta esplicazione normativa del criterio (legge n.46 del 2006) chiude un percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione di specifiche regole (già nel testo del codice del 1988) tese a guidare l'attribuzione di rilevanza probatoria agli elementi di prova indiziaria (art. 192 comma 2) e agli elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e 4) e connotati dalla non 'autosufficienza' dimostrativa (in tal senso già Sez.

I, n. 2100 del 6.5.'94, ric.

Siciliano, rv. 198079) .

In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) dell'intera operazione ricostruttiva.

Lì dove si apprezzi l'inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione della sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna quanto in ragione del generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole decisòrie tipiche della fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez.

VI n. 8705 del 24.1.2013, che, pur occupandosi in via diretta del caso di una condanna intervenuta nel giudizio di secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizio in questione - derivante dalla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 - in termini di «peculiare concretizzazione del vizio dell'apparenza di motivazione»). 4.4 Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tema di controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità.

Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, delimitate dalla avvenuta esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verifica : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez.

II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez.

IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez.

I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez.

VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez.

H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito (applicazione dell'art. 192) e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisamento, ex multis , Sez.

I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento» ).

5. Nell'applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valore probatorio della chiamata in correità consente di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula ma/riuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale).

In realtà nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va anzitutto precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è tuttavia da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez.

VI nella decisione del 7.5.1999, ric.

Emmanuello - ove si afferma con chiarezza che una lettura del genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità).

Va anche precisato che nell'utilizzare l'espressione elementi di prova per descrivere gli elementi 'convalidanti' il legislatore ha di certo inteso evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensibili ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata.

Dunque il riscontro per essere tale deve - seppure in via mediata - non soltanto accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante (in punto di attendibilità soggettiva), ma proiettarsi (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) verso i fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato .

Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez.

VI n. 5649 del 22.1.1997, ric.

Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, Sez.

VI n.4108 del 17.2.1996, ric.

Cariboni, rv 204439).

Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez.

VI, 6.3.2000 ric.

Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa. 5.1 Nel compiere l' operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito.

Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra :- elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto; ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. ; - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo; sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione del chiamato ( tra le molte, Sez.

I, 30.3.'04, n.17886, ric.

Voi/aro rv 228282; Sez.

IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri ; nonché Sez.

VI n. 1472 del 2.11.1998, ric.

Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric.

Avare/lo e Sez.

VI, n.41352 del 24.9.2010, ric.

Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità.

Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico- indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez.

I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez.

I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez.

U. n. 20804 del 29.11.2012) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione . 5.2 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione.

Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al complessivo circuito criminale posto a monte dell'evento trattato.

La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare suggestive e inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto.

Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero.

Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del dichiarante quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez.

U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 Aquilina (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu).

Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale.

In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. 5.3 L'assenza di tali condizioni (da apprezzarsi sempre in concreto) può pertanto determinare - non essendo possibile operare in sede di legittimità una autonoma «rielaborazione» dell'apparato argomentativo - l'annullamento della decisione impugnata, per quanto sinora argomentato.

Va detto, infatti, che la possibilità di una autonoma valutazione da parte di questa Corte dell'eventuale apparato argomentativo residuo (lì dove, ad esempio, si rilevi un difetto di autonomia o convergenza di una delle dichiarazioni utilizzate come riscontro incrociato) pure ritenuta in questa sede possibile in ipotesi di rilevazione del vizio di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova (tra le altre, Sez.

VI n. 10094 del 22.2.2005, rv 231832 e Sez.

V n.569 del 18.11.2003, rv 226972) da un lato tende a scontrarsi, sul piano logico, con la stessa struttura e conformazione normativa del giudizio di legittimità, in quanto implica la formulazione di un giudizio autonomo da parte della Corte sul fatto oggetto del processo (da ritenersi esorbitante anche dall'ambito applicativo dell'art. 619 cod.proc.pen. come ben precisato da Sez.

I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302), dall'altro mal si adatta al fenomeno qui considerato, trattandosi non già di escludere un dato che potrebbe non essere stato - in concreto - utilizzato nella decisione ma di rilevare uno specifico vizio del complesso procedimento di valutazione incrociata dei dati disponibili.

In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v.

Sez.

VI n. 33875 del 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione.

In particolare negli arresti successivi a Sez.

Un.

Aquilina è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez.

VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393).

6. Sulla base dei principi di diritto sopraindicati va affermata in primis la infondatezza degli atti di ricorso introdotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 In termini generali, va evidenziato che la convergenza narrativa sul ruolo di co-esecutore svolto dal [OSCURATO:PERSONA] si realizza in rapporto ad un contributo «primario» che è, indubbiamente, quello proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (in larga misura con conoscenza diretta, che diventa indiretta solo sullo specifico segmento temporale della esecuzione materiale), cui accedono le narrazioni di [OSCURATO:PERSONA] (per conoscenza diretta sulla fase genetica e indiretta su quella esecutiva) e di [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe appreso della avvenuta esecuzione proprio dal [OSCURATO:PERSONA], in un contesto definibile di confessione stragiudiziale).A detto incrocio narrativo la Corte di secondo grado ha aggiunto alcuni dati tecnici che tendono ad asseverare ab extemo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA], come quello relativo ai contatti telefonici 'notturni' intervenuti tra i soggetti indicati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come fiancheggiatori del [OSCURATO:PERSONA] nella specifica vicenda omicidiaria. 6.2 In una visione non atomistica dei frammenti ricostruttivi di una vicenda complessa, come è quella dell'omicidio di un membro (sia pure acquisito) della famiglia Farao, famiglia di peso nella organizzazione della 'ndrangheta (per voce comune di tutti i collaboranti e per approdi giudiziari citati nelle decisioni), è corretto - come fa la Corte di secondo grado - evidenziare come il [OSCURATO:PERSONA] (membro della medesima famiglia di sangue) non abbia, in ipotesi, agito per un proprio esclusivo interesse ma in esecuzione di un mandato ricevuto dai vertici della cosca, ma su tale aspetto si tornerà in seguito.

Qui basti dire - in prima approssimazione - che l'incrocio narrativo tra i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in presenza di verificata autonomia genetica e attendibilità intrinseca dei dichiaranti è ampiamente sufficiente alla affermazione di responsabilità (tanto del [OSCURATO:PERSONA] che dei mandanti), in rapporto ai principi di diritto sopra evidenziati, tratti da Sez.

U Aquilina.

Del tutto logico, dunque, che le difese abbiano - negli atti di ricorso - cercato di ridiscutere i profili di attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al di là di quelli del dichiarante Oliverio, la cui voce - va detto sin d'ora - è solo voce aggiuntiva, per nulla decisiva, che ben può essere eliminata dal quadro decisorio senza conseguenza alcuna sulla tenuta complessiva della decisione (il che confina alla irrilevanza le doglianze su detto dichiarante) . 6.3 Tuttavia, la pretesa di una rivalutazione - in sede di legittimità - dei profili di attendibilità di un dichiarante è destinata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (lì dove si risolva nella riproposizione di argomenti in fatto estrapolati da una complessa istruttoria), salva l'ipotesi della avvenuta emersione di un possibile «punto di disarticolazione» del ragionamento espresso dal giudice di merito all'interno del percorso motivazionale.

Tale preteso punto di `disarticolazione' dei ragionamenti espressi in sentenza sulla attendibilità dei principali dichiaranti (per contrasto con risultanze obiettive di prova generica, per insanabile contraddizione interna delle dichiarazioni, per non componibili difformità delle narrazioni oggetto di analisi..) non è dato rinvenire, nonostante gli sforzi delle difese dei ricorrenti, atteso che la Corte di secondo grado ha fornito su ogni spunto critico delle risposte non illogiche e, dunque, non rivalutabili in sede di legittimità. 6.3.1 La affermazione testè realizzata è indirizzata a motivare il rigetto dell'atto di ricorso a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, nella cui esposizione si coglie il chiaro tentativo di 'trascinare' questa Corte ad un riesame di singoli segmenti della istruttoria, aspetto non compatibile con la fisionomia del giudizio di legittimità.

Va rilevato, a questo punto, nella valutazione complessiva dei due atti di ricorso introdotti dalle difese [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di Assise di Appello ha valutato tutte le doglianze relative alle pretese ragioni di inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], fornendo chiavi di lettura dei pretesi 'punti critici' non manifestamente illogiche e, dunque non rivalutabili nella presente sede di legittimità. 6.3.2 In particolare vi sono risposte, nella decisione di secondo grado, su: a) la tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a non collocare con precisione nel tempo la sequenza degli accadimenti, spiegata con le 'abitudini di vita' del soggetto e la distanza temporale (circa dieci anni) tra fatti e narrazione.

Si tratta di spiegazione non manifestamente illogica, anche perché le vicende narrate dal [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio gli appostamenti) non hanno trovato dati di ulteriore conferma ma nemmeno dati di oggettiva smentita, come congruamente argomentato nella decisione di merito (v. pag. 187 e ss. decisione impugnata); b) la non coincidenza di alcuni punti specifici tra la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] e quella del [OSCURATO:PERSONA] su accadimenti avvenuti a Cirò nel periodo antecedente all'omicidio (presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel trasferimento verso il covo dei latitanti narrata dal [OSCURATO:PERSONA] e non dal [OSCURATO:PERSONA] / manifestazione di rabbia del [OSCURATO:PERSONA] narrata dal [OSCURATO:PERSONA] e non ricordata dal Farao), spiegata con la diversa 'valenza' che per [OSCURATO:PERSONA] (soggetto contiguo ma non aduso ad occuparsi di vicende di questo rilievo) aveva l'incontro con i latitanti, rispetto alle abitudini del [OSCURATO:PERSONA] e con la non particolare rilevanza del momento dello sfogo verbale (che colpì il [OSCURATO:PERSONA] ma di cui il Farao non ha conservato memoria).

Anche in tal caso di tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche (v. pag. 192 e ss. decisione impugnata);c) la pretesa non linearità della narrazione del [OSCURATO:PERSONA] sui tempi e sulle modalità del rinvenimento dell'arma utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] e gettata in un campo.

Anche in tal caso la Corte di secondo grado rileva, in modo corretto, che non vi sono effettivi punti di smentita, restando la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di opinabilità ma non certo di falsificazione (v. pag. 207 e ss. decisione impugnata).

A ciò va aggiunto, come argomento ulteriore, che quanto alla complessiva narrazione, tanto del [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], portano sostegno logico - come si è ritenuto in sede di merito - sia gli elementi di prova che sono stati acquisiti sul movente mafioso 'interno' al gruppo dei Farao-Marincola (primo fra tutti la registrazione del colloquio intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio del 2008 più volte citata e rettamente interpretata dalla Corte di secondo grado quanto al timore manifestato da [OSCURATO:PERSONA] e alle ragioni del medesimo) che i dati tecnici che hanno riguardato gli anomali contatti, proprio durante la notte tra il 26 e il 27 settembre 2008, tra i fratelli Benevento e [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di dati esterni alla narrazione che, sul piano del metodo valutativo, oltre ad essere riscontri esterni hanno ricadute positive sul giudizio di attendibilità dei dichiaranti.

Senza alcun vizio logico è stata, dunque, ritenuta sussistente, in entrambi i gradi di giudizio, la attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni rese da costoro risultano autonome sul piano della formazione delle rispettive conoscenze e - in un comune contesto di individuazione della matrice mafiosa dell'omicidio - sono convergenti sul ruolo esecutivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA]. 6.3.3 Dalle considerazioni che precedono deriva l'affermazione di infondatezza (ai confini con la inammissibilità per motivi non consentiti) del ricorso a firma D'Agostino e del quarto motivo del ricorso Russano (sempre per [OSCURATO:PERSONA]). 6.4 Gli altri motivi del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti infondati. 6.4.1 Sia il tema della pretesa parziale (se non omessa) valutazione della memoria difensiva che quello della non congrua motivazione delle 'piste alternative' richiedono la formulazione di un passaggio logico-giuridico preliminare.

Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la stessa 'natura' della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo.

Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum.

La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo.

Come è stato efficacemente affermato già da Sez.

V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione, dunque, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri.

Ed è proprio il giudizio di 'relazione' con il tenore complessivo della decisione che porta ad affermare la infondatezza dei suddetti motivi.

I punti della memoria sono stati scrutinati nel contesto complessivo della decisione, come si è detto in precedenza e le ipotesi alternative sono risultate - con piena logicità argomentativa - soccombenti anche a fronte della particolare forza delle evidenze a carico del [OSCURATO:PERSONA] e dei mandanti (v. pag. 146 e ss. decisione impugnata).

Va pertanto richiamato, quanto al primo motivo del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], l'insegnamento offerto da Sez.

I n. 26536 del 24.6.2020, rv 279578, secondo cui la omessa valutazione di una memoria difensiva può, al più, rifluire come vizio di motivazione, lì dove sia riscontrabile una obiettiva carenza argomentativa della decisione, aspetto che per quanto sinora detto è del tutto da escludersi. 6.4.2 Ed ancora, vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità il secondo e il quinto motivo dell'atto di ricorso qui scrutinato.

Quanto al diniego di nuova escussione del teste Fregnan (secondo motivo) il ricorso è del tutto aspecifico, avendo la Corte di secondo grado motivato in modo del tutto congruo il diniego (vedi pag. 127 e ss. della decisione impugnata).

Si sarebbe trattato di una ammissione della prova in appello su punto già esaminato ed in chiave meramente esplorativa, il che determina la totale assenza di decisività del mezzo istruttorio richiesto.

Quanto alle circostanze aggravanti della premeditazione e del finalismo mafioso (quinto motivo) il punto è ampiamente argomentato - in modo del tutto logico e coerente con le risultanze processuali - dalla Corte di secondo grado (p. 226 e s..) e la critica difensiva risulta del tutto aspecifica. 6.5 Anche i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, per le ragioni che seguono.

Verrà compiuta una valutazione cumulativa, data la assoluta medesimezza di condizione processuale. 6.5.1 Dei motivi processuali già si è detto in precedenza ai paragrafi 2.1 e 2.2 da intendersi qui riproposti nei loro contenuti. 6.5.2 Della congrua motivazione espressa in sede di merito sui profili di attendibilità dei due dichiaranti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure si è detto, trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 6.5.3 Residuano da scrutinare i punti relativi alla esistenza o meno di una motivazione 'rafforzata' rispetto al primo grado e le doglianze relative al recupero valutativo, previa escussione, del dichiarante Oliverio. \Ir» 6.5.4 Ad avviso del Collegio i rilievi in punto di motivazione rafforzata sono • infondati.

La particolarità del giudizio di merito qui in scrutinio (intendendosi per tale quello comprensivo di primo e secondo grado) sta nella assoluta 'debolezza' della motivazione della decisione di primo grado, quanto alle posizioni dei mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mandati assolti in quella sede.

Si è già notato - infatti - che la Corte di primo grado esclude dal quadro valutativo, in virtù di un errore in diritto, dei contributi dichiarativi sicuramente utili alla complessiva ricostruzione del fatto (e con piena logicità recuperati nella decisione di secondo grado) come quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di due dichiaranti che apprendono circostanze di fatto rilevanti, in particolare il primo, confermative della ascrivibilità dell'omicidio ad un problema «interno» alla famiglia (di sangue e mafiosa) Farao-Marincola.

La fonte primaria di Vrenna è proprio [OSCURATO:PERSONA], suocero della vittima (come si è ricordato in parte narrativa).

Per convergenti dichiarazioni e emergenze di altri processi (vedasi presenza al summit di tardano al Campo) i reggenti della cosca nel periodo in questione erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò, per logica comune, deriva :a) la sicura presenza di una motivazione rafforzata, posto che la Corte di secondo grado si serve di elementi colpevolmente trascurati dal giudice di primo grado, tali da rafforzare la impronta genetica dell'omicidio come riferibile ad una decisione dei reggenti della cosca Farao-Marincola in quel momento in libertà (rectius latitanti), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la considerazione della particolare rilevanza dei dati trascurati dal giudice di primo grado, posto che oltre alle fonti dichiarative Vrenna e Acri la Corte di primo grado menziona/ ma non valuta» contenuti delle conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio del 2008 che esprimono in modo chiaro, per come logicamente interpretati dalla Corte di secondo grado, come la fonte dei timori per la propria vita - espressi da [OSCURATO:PERSONA] - fossero proprio le probabili determinazioni aggressive dei reggenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dunque viene da dire che il rafforzamento del percorso valutativo è - nel caso in esame - quasi 'agevolato' dalla particolare timidezza valutativa espressa, nel caso che ci occupa, dal giudice di primo grado. 6.5.5 In simile quadro, peraltro, la Corte di Assise di Appello realizza un complessivo e condivisibile «riequilibrio logico» dei dati dimostrativi che avevano condotto in primo grado alla affermazione di responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due considerazioni ineccepibili: - la prima è rappresentata dalla contraddittoria limitazione del giudizio di responsabilità ad uno degli esecutori ([OSCURATO:PERSONA]) che, pacificamente, non aveva agito, secondo le stesse fonti dichiarative ritenute attendibili dal giudice di primo grado, per interesse personale ma come componente di una cellula di 'ndrangheta; - la seconda è rappresentata da una piana interpretazione della valenza dimostrativa (fermo restando il portato narrativo) dell'incontro intervenuto ad agosto del 2008 tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, risultando del tutto congrua e logica la motivazione espressa sul punto dal giudice di secondo grado (ossia la rappresentazione della decisione già presa, dai vertici del gruppo, di eliminare [OSCURATO:PERSONA]).

In particolare sul secondo aspetto il giudice di primo grado aveva illogicamente valorizzato la 'speranza' del destinatario della comunicazione ([OSCURATO:PERSONA]) di una possibile equivocità di quella espressione .. ce la vediamo noi.. pronunziata da [OSCURATO:PERSONA] in presenza di [OSCURATO:PERSONA] (che non interviene a smentire o a minimizzare), espressione che nel contesto in cui è stata pronunziata aveva un significato del tutto univoco, come ritenuto dal giudice di secondo grado. 6.5.6 Le rettifiche logiche e giuridiche realizzate dalla Corte di assise di Appello, per quanto sinora detto, sono non soltanto ineccepibili ma del tutto idonee, dato il chiaro incrocio narrativo tra fonti dotate di autonomia percettiva (limitando il campo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a sostenere l'esito di condanna dei due ricorrenti qui in trattazione.

Ciò rende, come si è anticipato trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], irrilevante e non decisivo il tema di critica rappresentato dal recupero della fonte Oliverio, su cui si addensano profili di non cristallina attendibilità soggettiva.

Ma, a ben vedere, la fonte Oliverio non ha alcuna portata d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, quale sostituto processuale dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], giusta delega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito hanno avuto ad oggetto l'omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto il 26 settembre del 2008 in Legnano. Secondo la contestazione l'omicidio sarebbe stato deliberato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e materialmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] e Fara° Vincenzo, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di primo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2021, mentre quella di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 1 giugno 2023. 1.1 I due giudizi di merito hanno avuto esiti - in larga misura - difformi, atteso che: a) la decisione di primo grado ha visto affermata la responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA], con assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la decisione di secondo grado ha visto la conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] e il ribaltamento sfavorevole (in accoglimento della impugnazione della parte pubblica) per il resto, con condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sintesi delle due decisioni va affidata ad un riepilogo delle fonti di prova e delle diverse argomentazioni valutative tra primo e secondo grado, in modo schematico, trattandosi di elementi di conoscenza noti alle parti e non riproducibili per esteso nella decisione di questa Corte di legittimità. Le linee argomentative delle due decisioni verranno esaminate in rapporto ai profili di critica espressi negli atti di ricorso. 2.1 Conviene partire da una serie di dati obiettivi e/o asseverati nelle due decisioni in modo conforme. 2.1.1 La prova generica : [OSCURATO:PERSONA] è deceduto dopo essere stato raggiunto da un unico colpo di arma da fuoco al capo (proiettile e bossolo non rinvenuti). Il colpo ha fatto ingresso in sede parieto-occipitale sinistra ed è uscito in regione naso-geniena destra. Da qui la considerazione per cui lo sparatore doveva trovarsi alle spalle della vittima. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato colpito mentre era seduto (aveva tracce ematiche sui pantaloni). Il proiettile era, per alcune caratteristiche del tramite, probabilmente calibro 38 special e lo sparatore si trovava a brevissima distanza. La morte, secondo le considerazioni dell'esperto, è avvenuta tra le 19.20 del 26 settembre 2008 e la 1.20 del 27 settembre 2008. Il luogo di rinvenimento del cadavere, all'alba del 27 settembre 2008 (un campo in località [OSCURATO:PERSONA] sul Legnano) non era quello in cui si era verificata l'aggressione mortale (segni di trascinamento del corpo). 2.1.2 I fatti delittuosi avvenuti in precedenza e richiamati nelle decisioni: si tratta dell'omicidio avvenuto in Cirò marina il 5 agosto del 2007 in danno di [OSCURATO:PERSONA], zio materno di [OSCURATO:PERSONA], e dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 14 luglio del 2008 nei pressi di Legnano. 2.1.3 I rapporti di parentela : [OSCURATO:PERSONA] ha spostato [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], detenuto da diversi anni e ritenuto uno dei capi della cosca Farao/Marincola di Cirò (condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio). La coppia, al momento del fatto unita e convivente, ha avuto due figli. Fara° Silvio, imputato, è il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], imputato, è il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], imputato, è un nipote di [OSCURATO:PERSONA] (essendo figlio di [OSCURATO:PERSONA]). Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] è un ulteriore fratello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4 La condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio del 2008: [OSCURATO:PERSONA] si incontra a Malpensa con il [OSCURATO:PERSONA]. dei [OSCURATO:PERSONA] e racconta fatti che riguardano la famiglia di origine della moglie, che il militare provvede a registrare. Si coglie nelle registrazioni il sentimento di forte avversità di [OSCURATO:PERSONA] verso il suocero [OSCURATO:PERSONA] e verso gli altri reggenti della cosca, nonché i timori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per la propria incolumità (.. mia moglie è una ragazza d'oro.. se no mettevo un mitra, li ammazzavo a tutti quanti questi qua.. prima il suocero poi gli altri. .però loro hanno paura di me.. .. io non mi fido di nessuno.. ). Secondo il teste [OSCURATO:PERSONA] il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e i reggenti della cosca Farao-Marincola derivava, per quanto a lui riferito da [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione presa da costoro di uccidere [OSCURATO:PERSONA] (che aveva gestito gli affari illeciti del gruppo in un periodo in cui tutti gli altri personaggi di spicco erano detenuti). L'incontro del mese di maggio era stato preceduto da contatti telefonici intervenuti tra il militare e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5 : La presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - da latitanti - alla riunione tra esponenti della ‘ndrangheta tenutasi in località Cardano al Campo in data 3 manici 2008, unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un elemento di notevole rilievo probatorio, emergente da intercettazioni confluite e utilizzate nei processi tenutisi in Milano e relativi al radicamento della 'ndrangheta in Lombardia. 2.1.6 La condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del giorno in cui trovò la morte, sino alle ore 16 circa. E' pacifico che in data 26 settembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] si recò in Lombardia alle prime ore del mattino, in auto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (dalla provincia di Bologna dove si era di recente trasferito, provenendo dal varesotto); il [OSCURATO:PERSONA] ricorda di essere ripartito verso Bologna intorno alle 17.30/18.00 con una diversa vettura, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase nella zona di Legnano (senza fare più ritorno e senza più rispondere al cellulare). Quel giorno [OSCURATO:PERSONA] incontrò pacificamente il cognato [OSCURATO:PERSONA] intorno alle ore 12 e fino alle 16 . Successivamente l'unica traccia certa della vittima (ancora in vita) è rappresentata dai filmati della telecamera ubicata presso il bar Nerocafè all'interno del centro commerciale Legnano 2000 tra le 19.07 e le 19.12 . [OSCURATO:PERSONA] entra da solo nel bar alle 19.07, alle 19.11 entra nel bar [OSCURATO:PERSONA] e poco dopo i due escono in sequenza ([OSCURATO:PERSONA] apre la porta dall'interno e lascia passare per primo il [OSCURATO:PERSONA], vedi pag. 215 sentenza primo grado) e [OSCURATO:PERSONA] si reca presso l'esercizio commerciale del Trifino. Il cellulare della vittima venne rinvenuto, spento, all'interno della vettura rimasta parcheggiata presso il medesimo centro commerciale Legnano 2000. 2.1.7 Il dato obiettivo dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi, il 4 novembre del 2008. 2.1.8 II lungo intervallo temporale che intercorre tra la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli aderente alla locale di Cirò), avvenuta nell'estate del 2000 e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], tale da escludere che il fatto di sangue per cui è processo possa essere derivato dai sospetti espressi - al momento della scomparsa - dal padre della donna sul conto di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le fonti di prova dichiarativa. 3.1 Le principali fonti di prova sul fatto omicidiario sono rappresentate da due collaboratori di giustizia: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vi sono poi altri collaboranti cui va riconosciuto un certo rilievo dimostrativo: [OSCURATO:PERSONA] (unico soggetto escusso nuovamente nel giudizio di secondo grado), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Conviene indicare, in estrema sintesi, i principali contenuti dichiarativi di tali fonti, riportati da pagina 114 sino a pagina 172 della decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] si presenta come uomo di fiducia e stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e vive principalmente la realtà di Legnano, ove costoro operavano (a suo dire) come cellula di 'ndrangheta con stretti contatti operativi con la 'casa madre' di Cirò. Limitando le indicazioni di sintesi allo stretto necessario, va ricordato che costui ha affermato di essere stato messo al corrente della necessità di eliminare [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (era un ..tema ricorrente..) , in ragione di un mandato omicidiario proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] costoro erano stati informati della esistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e un 'capitano dei carabinieri' (cosa che gli venne riferita tanto dal [OSCURATO:PERSONA] che dal Marincola) e, in ogni caso, era noto che [OSCURATO:PERSONA] voleva vendicare la morte dello zio Pirillo. Sapeva che [OSCURATO:PERSONA] era contrario a questo omicidio (per come gli aveva riferito lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) e ricorda un episodio in cui dopo una riunione di famiglia a Cirò (nella primavera del 2008) il [OSCURATO:PERSONA] era visibilmente agitato. In ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] venne coinvolto nei preparativi dell'omicidio e in alcuni casi partecipò a degli 'appostamenti' in Calabria (nella primavera del 2008) e in Lombardia, ma in queste occasioni non si riuscì a commettere il delitto ([OSCURATO:PERSONA] doveva essere accompagnato, nei luoghi ove erano appostati, da [OSCURATO:PERSONA], ma ciò non avvenne). Ricorda che proprio ad agosto del 2008 era il [OSCURATO:PERSONA] a spingere per l'esecuzione dell'omicidio, lamentandosi con il Rispolí dei 'ritardi'. Afferma che gli affiliati alla locale di Legnano-[OSCURATO:PERSONA] avevano come luogo di incontro il bar Ritual. [OSCURATO:PERSONA] come persona inserita nel gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], da sempre alleati del [OSCURATO:PERSONA]. Nel momento di effettiva esecuzione del delitto lui si trovava a Palermo per ragioni di carattere familiare, ma appena rientrato (il giorno dopo) si recò dal [OSCURATO:PERSONA] da cui ebbe dettagliata narrazione di quanto accaduto. L'omicidio sarebbe stato materialmente commesso dal [OSCURATO:PERSONA] (gli disse.. era capitata l'occasione..) mentre lui e [OSCURATO:PERSONA] erano in una auto BMW (del Longobucco) guidata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era seduto dietro e sparò alla testa di [OSCURATO:PERSONA]. Occorreva recuperare l'arma (una 357 corta a tamburo) che [OSCURATO:PERSONA] aveva gettato in un campo a circa 2-300 metri dal luogo di rinvenimento dal cadavere, compito che era stato affidato ai fratelli Benevento che non erano riusciti a trovarla. La vettura era ancora ricoverata sul retro della casa dei Benevento. [OSCURATO:PERSONA] a quel punto si occupò del recupero dell'arma, riuscendo a individuarla. L'incontro con [OSCURATO:PERSONA] era stato reso possibile da una iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva fatto venire a Legnano; [OSCURATO:PERSONA] era presente al [OSCURATO:PERSONA] di Mezzafame ove forse vi era anche [OSCURATO:PERSONA]; da qui partirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la BMW, che venne poi rottamata (ricorda anche ve venne fatta una denunzia di furto a copertura). Quanto a Oliverio, il [OSCURATO:PERSONA] lo indica come affiliato che si occupava di droga a Rho. Ricorda un incontro del 2007-2008 tra lo stesso Oliverio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui era presente. Oliverio era, ovviamente, in contatto con il [OSCURATO:PERSONA] (che era il capo della locale di Legnano). [OSCURATO:PERSONA] è un cognato della vittima [OSCURATO:PERSONA], in quanto fratello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] . La narrazione di costui si incentra su quanto avvenuto a Cirò prima dell'omicidio. In particolare, premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a dire del dichiarante (con il padre Giuseppe) i capi della cosca di Cirò e restando sul punto specifico dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver saputo dei problemi creati da [OSCURATO:PERSONA] dal fratello Vincenzo (la volontà di vendicare lo zio Pirillo, ucciso in [OSCURATO:PERSONA]) già nei mesi antecedenti. Riferisce di averne parlato con lo zio [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] quando costoro erano latitanti. Durante questo colloquio era evidente la animosità del [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un tentativo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di evitare problemi al cognato, occupandosi personalmente della situazione e risolvendola senza eccessi, (.. facendogli una passata di botte..) ed in presenza dello zio [OSCURATO:PERSONA] (che nulla dice), il Marincola avrebbe a quel punto affermato .. non ti preoccupare... .ce la vediamo noi.. . [OSCURATO:PERSONA] sperava che ciò non comportasse la morte dell'[OSCURATO:PERSONA], ma quando avvenne l'omicidio capì che .. lo avevano fatto .. Quanto alla fase esecutiva in senso stretto il dichiarante afferma di aver ricevuto informazioni dal cugino [OSCURATO:PERSONA]. Costui gli disse che l'omicidio era stato portato a termine da [OSCURATO:PERSONA] (suo fratello) e da [OSCURATO:PERSONA] ( disse.. il sangue nostro ce lo dobbiamo bere noi..); fece anche riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era un confidente dei carabinieri. Non ebbe modo di parlarne con il fratello Vincenzo in epoca successiva al fatto. La sorella Elena gli avrebbe detto, quanto alla sera dell'omicidio .. lui era uscito con [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo nostro.. come mai non è rientrato più..?. . [OSCURATO:PERSONA], collaborante dal 2012, è il solo soggetto escusso nuovamente in secondo grado. Nel giudizio di primo grado costui ha dichiarato - sul tema specifico - che frequentava [OSCURATO:PERSONA], per comune appartenenza alla 'ndrangheta, dal 2005. Nel 2007 aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in Calabria), che erano - anche a suo dire - i mandanti dell'omicidio Pirillo. La locale di Legano, con a capo il [OSCURATO:PERSONA] era strettamente collegata a quella di Cirò. Lui e il [OSCURATO:PERSONA] avevano frequenti contatti tramite il Piscioneri. Il dichiarante ha riferito che era venuto a conoscenza della esistenza di intercettazioni del ROS che riguardavano il crossodromo di Cardano al Campo e per questo motivo non aveva preso parte al summit del 3 maggio 2008. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], venne a sapere che costui maltrattava la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed era un confidente dei carabinieri. Ebbe notizie da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via preventiva rispetto all'omicidio. Sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a riferire che [OSCURATO:PERSONA] si era incontrato a Malpensa con il maggiore [OSCURATO:PERSONA]. In particolare fu [OSCURATO:PERSONA], tempo prima dell'omicidio, a dirgli che se fosse accaduto qualcosa ad [OSCURATO:PERSONA] .. erano stati loro.. , mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una occasione gli avrebbero detto che .. si deve bonificare il terreno.., espressione riferita ai comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA]. Dopo l'omicidio si sarebbe incontrato con il [OSCURATO:PERSONA] che venne all'incontro con [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò che il [OSCURATO:PERSONA] gli disse (sia pure in modo non esplicito) lui comprese che anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte all'omicidio dell'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] avrebbe elogiato il [OSCURATO:PERSONA] per il suo modo di sparare). [OSCURATO:PERSONA] gli disse anche che avevano fatto inginocchiare [OSCURATO:PERSONA] prima di sparargli. [OSCURATO:PERSONA] si presenta come appartenente alla famiglia mafiosa di Crotone. Arrestato nel 2009, collaborante dal 2010. Aveva buoni rapporti con [OSCURATO:PERSONA] che incontrò in carcere subito dopo l'arresto e prima di essere sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . Conferma che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano i capi della cosca di Cirò. Il più influente era [OSCURATO:PERSONA]. Negli incontri avuti in carcere [OSCURATO:PERSONA] - in una occasione - gli avrebbe spiegato le ragioni dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (.. è voluto morire lui..) e dell'[OSCURATO:PERSONA] (.. mio genero se l'è cercata questa morte perché si è messo a sparlare su di noi dopo la morte del Pirillo., non si poteva fare a meno..), facendogli intendere che era stata .. una cosa di famiglia.. [OSCURATO:PERSONA], già capo della locale di Rossano, ha riferito sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Costui collabora dal 2021. Conferma la particolare influenza della locale di Cirò nella struttura della 'ndrangheta . Lui aveva stima in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e venne messo al corrente - dallo stesso Marincola - della necessità di eliminare [OSCURATO:PERSONA], che aveva retto la cosca in precedenza. Successivamente, chiese notizie dell'avvenuto omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - che pure conosceva - a [OSCURATO:PERSONA], che lo rassicurò dicendo che era stata una cosa 'interna' alla cosca Farao-Marincola (.. se la sono vista tra di loro..). Analoghe informazioni, circa le ragioni dell'omicidio, le ebbe anche da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le ragioni delle diverse valutazioni della prova, per come espresse nelle due decisioni di merito. 4.1 Come si è detto, la decisione di primo grado perviene alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed alla assoluzione dei restanti quattro imputati. Le linee argomentative possono essere sintetizzate nel modo che segue. 4.1.1 Quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], si formula - in premessa - un giudizio di piena attendibilità delle fonti dichiarative [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di Assise, inoltre, non vi è dubbio circa la riconducibilità del movente ad un contesto mafioso, così come descritto nella imputazione. [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente cooperato con il [OSCURATO:PERSONA] (sul punto vi sono ampi riscontri circa la stretta frequentazione) ed ha preso parte alle attività preparatorie dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], come da lui narrato, nonché alle attività successive (il recupero dell'arma). Solo per un caso (assenza da Legnano per motivi familiari) non è stato presente al momento esecutivo in senso stretto. Le sue dichiarazioni vengono ritenute dotate di alto valore dimostrativo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e le imprecisioni circa la collocazione temporale di alcuni avvenimenti vengono ritenute frutto del tempo trascorso dai fatti. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] si afferma che le sue narrazioni riguardano in parte accadimenti cui ha partecipato in prima persona (in particolare l'incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si parlava proprio dei problemi cagionati da [OSCURATO:PERSONA]; l'incontro avuto con il fratello Vincenzo prima che costui partisse per Milano durante il quale pure si parlò della situazione di [OSCURATO:PERSONA]) ed in parte conoscenze indirette (egli riporta, quanto al momento esecutivo, informazioni avute da [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, da [OSCURATO:PERSONA]). Vengono ritenute non decisive, al fine di intaccare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], talune discrasie con la narrazione resa dal [OSCURATO:PERSONA]. La convergenza piena tra i due dichiaranti sul ruolo tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], in una con la autonomia genetica della rispettiva conoscenza (quella del [OSCURATO:PERSONA] con natura confessoria, in quanto proveniente proprio dal [OSCURATO:PERSONA]) e con i riscontri oggettivi a talune affermazioni (ad es. quelle sulla vettura utilizzata) rese dal [OSCURATO:PERSONA], conducono alla affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in un contesto che - anche secondo il giudice di primo grado - impone di ritenere valida la genesi mafiosa del fatto, ascrivibile ad una esigenza 'interna' alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola. Quanto alle assoluzioni, va evidenziato che la Corte di Assise reputa inattendibile (in modo espresso) il collaborante Oliverio (perché alcune sue affermazioni sono risultate non veritiere, come quella sulla fase esecutiva in cui coinvolge erroneamente [OSCURATO:PERSONA]) e reputa sostanzialmente non valutabili perché 'indirette' (e non confermate dalle fonti primarie) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, la valutazione delle fonti dichiarative 'collaborative' viene espressamente limitata ai contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) per i due ipotetici mandanti osserva, quanto a [OSCURATO:PERSONA] che la condotta silente descritta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione del colloquio «diretto» è equivoca e non può dirsi espressiva di un concorso morale in omicidio, posto che - tra l'altro - anche la contestuale espressione di [OSCURATO:PERSONA] [.. ce la vediamo noi.j non è univocamente interpretabile come decisione omicidiaria (v. pag. 216 sentenza primo grado) . Anche la confermata qualità di capo della cosca non può essere ritenuta utile riscontro al de relato del [OSCURATO:PERSONA]. Analoghe considerazioni vengono espresse per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sicchè si ritiene non raggiunta la prova del mandato omicidiario; b) per il [OSCURATO:PERSONA] rileva che la mera affermazione del [OSCURATO:PERSONA] è priva di riscontri oggettivi (non sono stati registrati contatti telefonici quel giorno tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, non viene ritenuto decisivo il segmento del filmato delle ore 19.12, che pure lo ritrae in uscita dal [OSCURATO:PERSONA], per le considerazioni espresse a pagina 219 della sentenza di primo grado (ove si evidenzia che una volta usciti, in sequenza, dal bar, il solo [OSCURATO:PERSONA] si ferma presso il vicino esercizio commerciale del Trifino). Non vi sono, per il giudice di primo grado, altri elementi di prova a carico; c) per [OSCURATO:PERSONA] si afferma, in sintesi, che vi è contrasto tra il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] e che pur essendo lui quel giorno - senza dubbio alcuno - a Legnano non vi è certezza sul fatto che la sera abbia davvero incontrato la vittima (si compie riferimento alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che smentiscono il narrato di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul punto della presenza serale) e non vi è contezza del suo effettivo ruolo concorsuale. 4.2 Secondo i giudici di appello, come si è anticipato, la Corte di primo grado commette una serie di errori in diritto - ed in chiave logica - nella parte della decisione in cui manda assolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Viene confermata la condanna del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.1 Conviene indicare in modo estremamente sintetico i punti essenziali della decisione di secondo grado, per le ragioni già esposte in premessa. La Corte di secondo grado, da pag. 107 a pag. 137 affronta il tema della rinnovazione istruttoria, consapevole della delicatezza del medesimo, trattandosi di decisione - quella di secondo grado - che ha quasi totalmente ribaltato in malam (per 4 posizioni su cinque) la sentenza di primo grado. Sotto il profilo del metodo la Corte di secondo grado fa applicazione del principio di diritto per cui l'obbligo di rinnovazione è correlato alla decisività della prova dichiarativa erroneamente (in ipotesi) apprezzata in primo grado e non si estende agli elementi (erroneamente) non valutati dal primo giudice o ritenuti non influenti. Viene evidenziato, pertanto, che da ciò deriva la necessità di ri-ascolto esclusivamente della fonte Oliverio e non anche degli altri collaboratori di giustizia. Viene inoltro disposto ex officio il nuovo esame degli imputati destinatari dell'appello della parte pubblica, su temi di prova ritenuti necessari ed indicati alla pagina 110, nonché una perizia trascrittiva su una intercettazione già presente in atti. La Corte di secondo grado respinge la richiesta di escussione - proveniente dalla parte pubblica - di un nuovo collaboratore di giustizia, tale [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.2 Sul piano valutativo viene ribadita la assoluta attendibilità (già affermata in primo grado) dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vengono esaminate ed espressamente confutate le obiezioni coltivate, sul punto, con i motivi di appello. Vengono, in secondo luogo, 'recuperati alla valutazione' i dichiaranti ulteriori, in particolare Vrenna e Acri, colpevolmente (secondo la Corte di Assise di Appello) non valutati nei loro contenuti dichiarativi, dai giudici di primo grado.Si afferma che la natura indiretta del loro portato narrativo non è - in alcun modo - indice di scarsa attendibilità o di irrilevanza rispetto al tema della decisione, anche se la fonte primaria si rifiuta di confermare il contenuto narrativo o fornisce una versione diversa. Vi sono, di contro, alcune variazioni dei profili di attendibilità/inattendibilità di alcune fonti dichiarative. In particolare: a) previa nuova escussione, viene variato il giudizio di inattendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], con recupero probatorio del suo contributo (v. pag. 235 e ss. della decisione impugnata); b) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (v. già alla pagina 20 della decisione di secondo grado, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); c) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (si veda sentenza di secondo grado, già a pagina 30, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); d) senza nuova escussione viene affermata la parziale inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] per talune reticenze mostrate durante l'esame (v. da pagina 210 in avanti della decisione di secondo grado). Vi è - inoltre - una forte valorizzazione di altri dati probatori, secondo la Corte di Assise d'Appello, colpevolmente trascurati nella sintesi decisòria del primo grado. In particolare, e senza pretesa di esaustività, si tratta essenzialmente di : a) i contenuti della conversazione registrata dal Ten. [OSCURATO:PERSONA] del colloquio avuto con [OSCURATO:PERSONA] pochi mesi prima dell'omicidio . Si tratta, secondo i giudici di appello, di un formidabile riscontro alla genesi dell'omicidio in termini di 'dipendenza' dalle condotte di [OSCURATO:PERSONA] tese a ribellarsi alla autorità del suocero e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ben sapevano del suo tentativo di avvisare il Pirillo delle manovre che avrebbero condotto alla sua morte (.. io non mi fido di nessuno.. sennò ero già morto qualche anno fa. .).Le indicazioni fornite all'investigatore circa la probabile presenza dei reggenti del clan in Lombardia (con latitanza gestita dal [OSCURATO:PERSONA]) trovano conferma nelle intercettazioni relative all'incontro del 3 maggio 2008 in Cardano al Campo. La decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sorta di travisamento per omissione); b) il contenuto del messaggio scambiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 4 novembre del 2008, subito dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si rievoca la loro responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA] scrive hanno arrestato i tuoi zii .. magari era stato prima di ammazzare Cataldo.. e [OSCURATO:PERSONA] risponde .. sono contento ma non dire che sono i miei zii..) . Anche in tal caso la decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sorta di travisamento per omissione); c) il fatto che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] non vi fu alcuna 'reazione' da parte del gruppo Farao/Marincola, a dimostrazione logica del fatto che la decisione 'apparteneva' ai vertici della medesima cosca (dunque a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); d) le verifiche tecniche sugli spostamenti tra il 26 e il 27 settembre 2008 dei soggetti che facevano parte (secondo esiti giudiziari e secondo i contenuti narrativi del [OSCURATO:PERSONA]) del gruppo ristretto del [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbero avuto un ruolo nella esecuzione del delitto e nelle attività immediatamente successive. Secondo la Corte di Assise di Appello il punto centrale è rappresentato dalla convergenza di movimenti di più persone nella zona del bar Ritual (che sarebbe stato il luogo dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La cella di copertura del bar Ritual viene agganciata da [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19.18 ; in precedenza si era verificata una conversazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i cui contenuti evocano un prossimo incontro tra i conversanti; alle ore 19.13 [OSCURATO:PERSONA] aggancia la cella che copre la zona del bar Ritual; la stessa cella viene agganciata da [OSCURATO:PERSONA] alle 20.10 . Ed ancora vi sono contatti telefonici, a partire dalle 23.14 e sino alle ore 2.42 del 27 settembre tra [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Benevento (Mario e Antonio). Ciò porta a ritenere confermata la versione de relato fornita dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il luogo dell'incontro fa il [OSCURATO:PERSONA] e la vittima fu proprio il bar Ritual dove [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato accompagnato, verosimilmente, dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l'incontro tra i due al centro commerciale Legnano 2000; e) la falsa denunzia di furto della vettura BMW del 12 dicembre 2008, dopo la cessione (ritenuta anch'essa fittizia a [OSCURATO:PERSONA]) avvenuta il 7 novembre del 2008;f) la conversazione del 28 settembre 2008 intercorsa tra i soggetti (Rizzo padre e figlio) che gestivano la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamata a pagina 303 della sentenza di secondo grado. 4.2.3 Da tutti gli elementi conoscitivi disponibili si trae, per la Corte di secondo grado, la totale conferma dell'ipotesi formulata in sede di redazione del capo di imputazione. In tale accezione, si afferma che l'incrocio narrativo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in una con i contributi prima indicati, diversi da fonti dichiarative) è solido e crea assoluta certezza sulla identità dei mandanti, nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per assoluta e costante convergenza sul nucleo essenziale delle dichiarazioni. Del resto, sarebbe una evidente contraddizione logica quella espressa dalla decisione di primo grado (la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e l'assoluzione dei mandanti) posto che - pacificamente e specie secondo le fonti principali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] non agiva per un interesse personale e la eliminazione dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata a lungo sollecitata dai vertici del gruppo criminale. La stessa Corte di Assise si dice certa della genesi mafiosa del delitto ma, con evidente contraddizione, assolve i mandanti. Non si condivide, in particolare, la valutazione di «equivocità» del colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro (espressa nella decisione di primo grado) trattandosi invece di una chiara manifestazione della esistenza di una deliberazione omicidiaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ormai presa dai vertici del gruppo. 4.2.4 Quanto alla fase esecutiva in senso stretto si afferma che: le discrasie tra le due principali narrazioni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dipendono esclusivamente dalla natura indiretta delle conoscenze di entrambi sul momento della esecuzione e non intaccano il complessivo giudizio di attendibilità; [OSCURATO:PERSONA] fu il soggetto che consenti di tendere la trappola ad [OSCURATO:PERSONA]. E' provato che il 24 settembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] si recò dalla Calabria a Castello d'Argile per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] e che il 25 settembre si spostò a Legano presso la abitazione della madre del [OSCURATO:PERSONA].Non è dunque un caso che [OSCURATO:PERSONA] decida di recarsi a Legnano il giorno 26 settembre e le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] su quanto riferito a loro da [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza, nel momento decisivo, di [OSCURATO:PERSONA] sono veritiere (con correlato giudizio di inattendibilità dei due testi che hanno negato in dibattimento di averle rilasciate). E' possibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia sperato di non dover essere ulteriormente coinvolto nell'omicidio del cognato (ed in tal senso sono rintracciabili alcune affermazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) ma ciò è avvenuto, in ragione di quanto è emerso dalla istruttoria. Si ritiene significativo il mancato utilizzo del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio del 26 settembre 2008 (impedisce la rilevazione di celle di aggancio). Anche se la fonte [OSCURATO:PERSONA] indica come solo probabile la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento decisivo dell'appuntamento al [OSCURATO:PERSONA], è evidente secondo la Corte di Assise d'Appello che [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe recato (probabilmente con il [OSCURATO:PERSONA]) al bar Ritual se non fosse stato 'rassicurato' dalla presenza del cognato; la narrazione del [OSCURATO:PERSONA], ampiamente riscontrata, crea certezze, come si è detto, sulla identificazione dell'esecutore materiale in [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] la Corte di secondo grado valorizza, a riscontro della narrazione del [OSCURATO:PERSONA]: a) le prove relative alla particolare vicinanza operativa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) la rivalutazione della sequenza visiva del bar Nerocafè, che a parere dei giudizi di secondo grado va letta in aderenza al complessivo quadro probatorio, come il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] viene 'prelevato' dal [OSCURATO:PERSONA] e condotto al bar Ritual dove erano ad attenderlo il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) ciò sarebbe avvalorato ulteriormente da agganci di cella del pomeriggio, che seppure non indicativi di contatti diretti con il [OSCURATO:PERSONA] fanno comprendere che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato intorno alle 16.30 presso l'abitazione dei fratelli Benevento. Vi è pertanto sufficiente e preciso riscontro alla narrazione resa dal [OSCURATO:PERSONA]. 5. I ricorsi proposti da tutti i condannati.La sintesi degli atti di ricorso - particolarmente estesi - sarà qui operata in riferimento a quanto strettamente necessario per la motivazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 5.1 Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.1 Il primo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ed introduce deduzioni in punto di vizio di motivazione, apparenza di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva e violazione del canone di metodo di cui all'art.192 cod.proc.pen. . Le argomentazioni difensive sono state ribadite con una memoria del 22 maggio 2024, illustrativa del contenuto del ricorso e rubricata in termini di motivi aggiunti, con ampie citazioni di giurisprudenza. 5.1.2 Si afferma che la decisione, anche sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non può definirsi in termini di 'doppia conforme', essendosi rielaborato in modo ampio l'intero materiale probatorio acquisito durante il giudizio di primo grado. Viene ritenuto meramente apparente l'ordito motivazionale in punto di attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], essendo state irragionevolmente superate le questioni poste con i motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] era mosso da motivi di astio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed è stato smentito su numerosi punti della narrazione. Si ripercorrono ampiamente le emergenze processuali. Si torna in particolare sulla prova generica e sulle risultanze balistiche (che non sarebbero in linea con le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]). Si ritiene non congruamente esaminato il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] che nel pomeriggio del 27 settembre si recò spontaneamente presso i Carabinieri unitamente al cugino [OSCURATO:PERSONA] . Non si è tenuto conto dell'assenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella giornata del 26 settembre 2008. Analoghe critiche vengono articolate in riferimento al giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] nonché in riferimento al recupero delle dichiarazioni rese dall'Oliverio. La Corte di secondo grado avrebbe da un lato 'sorvolato' sui profili di scarsa attendibilità intrinseca dei dichiaranti, dall'altro recuperato in modo parziale, selettivo e incongruo le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia reputate non utili dalla prima Corte di Assise. Il ricorrente entra a piene mani nella rievocazione dei contenuti dell'istruttoria con riproduzione di brani di dichiarazioni alternandoli con considerazioni valutative (da pagina 7 a pagina 56) allo scopo di sostenere come la motivazione espressa dalla Corte di secondo grado non possa dirsi aderente alla regola di giudizio di cui all'art.533 cod.proc.pen. . 5.1.3 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ed introduce più motivi. Anche in tal caso risultano depositati motivi aggiunti del 28 maggio 2024 tesi ad illustrare i contenuti del ricorso principale. 5.1.4 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di una memoria depositata il 16 maggio 2023 . Viene allegata al ricorso una copia della memoria cui si ritiene che la Corte di secondo grado non abbia fornito risposta alcuna. I punti vengono sommariamente ripresi nell'atto di ricorso. Si tratta, in massima parte, di punti di pretesa "smentita" del narrato del principale collaborante, [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di secondo grado non avrebbe preso in esame, così come gli argomenti tesi ad illustrare la assoluta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.5 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. Non vi è stata adeguata motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria con nuovo ascolto della teste [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto copia del titolo cautelare sull'omicidio [OSCURATO:PERSONA] (emesso sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) e la teste Fregnan in primo grado avrebbe detto il falso perché subornata. 5.1.6 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione sul tema delle causali alternative dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di secondo grado, secondo la difesa, affronta il tema ma banalizza i contenuti dimostrativi che erano stati posti a sostegno di dette causali e ne depotenzia in modo irragionevole il peso dimostrativo. Vengono riproposti i temi di prova (tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]; traffico di sostanze stupefacenti in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA]) allo scopo di evidenziare la inadeguatezza della motivazione contenuta nella decisione di secondo grado. Si evidenziano, altresì, segmenti della istruttoria che sostengono la tesi (antagonista rispetto al narrato del [OSCURATO:PERSONA]) della esistenza di buoni rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugini [OSCURATO:PERSONA], e finanche con i latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il movente espresso in sentenza non era, dunque, per nulla accertato a fronte di simili evidenze. [OSCURATO:PERSONA] non era in buoni rapporti con lo zio Pirillo, come altre risultanze istruttorie dimostrano. 5.1.7 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di valutazione della prova dichiarativa. Si ribadisce che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] divergono in modo netto su molti punti e che, pertanto, non può parlarsi di convergenza sul nucleo essenziale. Vengono nuovamente illustrate le criticità derivanti dal confronto tra le narrazioni e si contrasta la valutazione di irrilevanza di tali difformità. Si torna, in sostanza, sui punti di 'disallineamento delle dichiarazioni' già illustrati nel primo atto di ricorso. Analoga doglianza - anche qui con riproduzione dei contenuti istruttori - viene diretta al 'recupero' della narrazione del dichiarante Oliverio. 5.1.8 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in tema di ricorrenza della premeditazione e finalità di agevolazione del gruppo mafioso. In ogni caso, si afferma, i giudici del merito hanno motivato in modo meramente apparente circa la ricorrenza delle due aggravanti sopra richiamate. 5.2 Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA]. L'atto è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 603 comma 3 bis bis cod.proc.pen. e vizio di nullità della sentenza impugnata. La difesa contesta la 'parzialità' della rinnovazione istruttoria (con escussione in secondo grado del solo dichiarante Oliverio), ritenuta non conforme alla previsione di legge. Oltre al collaborante Oliverio andavano risentiti, si afferma, anche i due collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si motiva l'eccezione attraverso una serie di considerazioni che espongono il 'mutamento' dei profili valutativi di tali fonti dichiarative tra il primo e il secondo grado. In tale accezione si sostiene che la rielaborazione complessiva della prova dichiarativa - realizzata in secondo grado - doveva essere preceduta da un riascolto di tutte le fonti dichiarative 'incidenti' sulla decisione finale.In particolare si evidenzia che non è rilevante l'esistenza o meno di una richiesta di parte alla nuova escussione, dovendo procedere il giudice di secondo grado ex officio alla rinnovazione, in ragione dei principi espressi da Sez. U Dasgupta e dalla posteriore giurisprudenza. La mancata rinnovazione, in particolare, delle fonti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato al ribaltamento della decisione di primo grado - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - sulla base dei medesimi elementi di prova ritenuti non idonei dal giudice di primo grado. 5.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione del canone del ragionevole dubbio in riferimento alla assenza di una reale motivazione rafforzata, dato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado. 5.2.3 Per il resto i motivi di ricorso sono del tutto coincidenti con quelli del secondo atto di ricorso proposto dal medesimo difensore per la posizione [OSCURATO:PERSONA], cui si opera rinvio. 5.3 Due atti di ricorso sono stati introdotti, tramite i difensori, da [OSCURATO:PERSONA]. 5.3.1 H primo atto è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.3.2 Al primo motivo si deduce la nullità per violazione della regola di comportamento di cui all'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata . Si riprendono i temi illustrati al primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente la selezione della rinnovazione è arbitraria. Andava estesa alle fonti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di valutazione in sede di ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado. Si compie riferimento ai contenuti di Cass. n. 28732 del 2023, in chiave di necessaria globalità della rinnovazione di tutte le fonti effettivamente incidenti sulla decisione. La motivazione della decisione di secondo grado - inoltre - sarebbe 'inutilmente sovrabbondante' e non realizzerebbe un efficace percorso di confutazione e superamento delle ragioni che hanno condotto alla assoluzione in primo grado. Si rievocano i contrasti narrativi tra le fonti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi non componibili, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione di secondo grado.5.3.3 Al secondo motivo si riprende il tema della inammissibilità formale dell'atto di appello del PM Distrettuale (l'atto è sottoscritto dal sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] presente alle udienze di primo grado, con il visto del Procuratore Aggiunto DDA). Si sostiene la legittimazione del solo Procuratore della Repubblica, con violazione dell'art. 593 bis cod.proc.pen. . Le argomentazioni con cui è stato respinto il motivo di appello non rispettano, secondo la difesa del ricorrente, la lettera della legge, che vede legittimato il solo Procuratore della Repubblica e non anche il Procuratore Aggiunto (che avrebbe apposto un visto illegittimo o comunque inidoneo a realizzare la conformità dell'atto al modello legale tipico). 5.3.4 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta convergenza delle due fonti principali rappresentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Vengono sviluppati i punti di mancata convergenza, specie in riferimento agli accadimenti che precedono l'esecuzione del delitto. Si tratta del 'mancato ricordo' del [OSCURATO:PERSONA] di aver lui stesso 'fatto strada' a [OSCURATO:PERSONA] (secondo il narrato di costui) e a uno dei cugini al 'covo' del latitanti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; e del 'mancato ricordo' dell'episodio della riunione in Cirò dell'aprile 2008 dopo la quale il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a cogliere lo 'sfogo' di [OSCURATO:PERSONA] (episodio narrato dal primo ma non dal secondo). Si critica in modo specifico la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha ritenuto `superabile' o 'irrilevante' il contrasto narrativo. 5.3.5. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Vengono riprodotti stralci specifici della attività istruttoria e viene confutata la tesi della Corte di Assise d'Appello secondo cui le 'inesattezze' narrate da Oliverio dipendevano dalle modalità indirette di apprensione della conoscenza. 5.3.6 II secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. In apertura si formula un motivo 'autonomo' in punto di apparenza di motivazione - della decisione di secondo grado - posteriore alla rinnovazione istruttoria.Si ritiene, in particolare, non congruamente motivato il 'superamento' dei profili di scarsa attendibilità dell'Oliverio che avevano determinato la scelta del giudice di primo grado di non valutane il contributo. Per il resto i motivi sono analoghi a quelli del primo atto di ricorso, cui si opera rinvio. Sono stati depositati motivi nuovi, ulteriormente esplicativi degli atti principali, del 24 maggio 2004. 5.4 Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con deposito di motivi nuovi a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.4.1 Si deduce al primo motivo vizio di nullità in rapporto alla rinnovazione 'selettiva', con erronea applicazione dell'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. . Secondo la difesa non poteva la Corte di secondo grado procedere alla affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] senza rinnovare l'esame della principale fonte a carico, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] . 5.4.2 Con il secondo motivo, articolato in più punti, si deduce vizio di motivazione in riferimento al dovere di motivazione rafforzata, in presenza di una assoluzione in primo grado basata - si sostiene - sui medesimi elementi di prova. Non vi sarebbe un reale incremento di persuasività della motivazione, tale da superare il ragionevole dubbio. In particolare la difesa evidenzia come, in realtà, alla base della affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] vi sia esclusivamente la chiamata in reità de relato introdotta da [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiunge il dato 'documentale' della compresenza - per circa di un minuto - del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al bar Nerocafè intorno alle 19.10 del 26 settembre 2008. Si tratta dei medesimi elementi reputati inidonei dal giudice di primo grado le cui argomentazioni vengono superate con motivazione apparente e - in taluni punti - meramente assertiva. Si evidenzia che: a) al contrario di quanto affermato in sentenza non vi è alcun accertamento giudiziario definitivo che attesti la comunanza di interessi criminali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) del tutto assertiva è la affermazione contenuta in sentenza circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in orario pomeridiano (ore 16.20) presso l'abitazione dei Benevento, in via Plinio di Legnano, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], posto che la pretesa localizzazione è correlata all'impegno di una 'cella telefonica' che copre una vasta area del comune di Legano, ove lo stesso [OSCURATO:PERSONA] risiede; c) ancor più assertiva è la pretesa presenza del [OSCURATO:PERSONA] in orario serale presso il bar Ritual in compagnia del Rispoii e dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che ciò è affermato (sempre de relato) dal solo [OSCURATO:PERSONA], che è la fonte che bisognerebbe riscontrare . Il solo telefono del [OSCURATO:PERSONA] ha agganciato una cella che ricomprende l'area ove è ubicato il bar Ritual (alle 19.18) ma non quello del [OSCURATO:PERSONA]; d) del tutto fantasiosa è l'idea secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] dal centro commerciale ove era ubicato il bar Nerocafè al bar Ritual perché non lo dice nemmeno il [OSCURATO:PERSONA]. Come ha evidenziato la decisione di primo grado, dopo l'uscita 'in contemporanea' dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo si reca nel vicino esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA] da solo e non in compagnia del [OSCURATO:PERSONA]. Le telecamere del centro commerciale non inquadravano il parcheggio ove era ubicata la vettura di [OSCURATO:PERSONA]. 5.4.3 Le doglianze sono ribadite ulteriormente con l'atto del 12 marzo 2024 a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati due atti di ricorso. 5.5.1 II primo atto è a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle modalità applicative dell'obbligo di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 comma 3bis cod.proc.pen. . Anche in tal caso si contesta la riapertura 'selettiva' dell'attività istruttoria. Bisognava rinnovare le prove dichiarative decisive e non solo la fonte Oliverio. In particolare per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] la difesa argomenta circa la variazione di valore dimostrativo conferita dalla Corte di secondo grado alle deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con valorizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], de relato da costoro). Simile apprezzamento, si afferma, non poteva essere realizzato senza un riascolto delle tre fonti coinvolte. 5.5.2 Al secondo motivo si lamenta la mancata attuazione del diritto alla controprova, in quanto in ogni caso il riascolto delle fonti dichiarative ulteriori era stato espressamente richiesto dalle difese. 5.5.3. Il terzo motivo riguarda l'affermazione di responsabilità e l'assenza di una reale motivazione rafforzata, sia sui profili in fatto che su quelli in diritto.In particolare si ribadisce che non vi è alcuna reale identificazione - nel caso concreto - del ruolo concorsuale che sarebbe stato svolto da [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi di diritto espressi nella nota decisione Sez. U 2002 Andreotti. Non vi è alcun elemento di certezza circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia incontrato [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre del 2008 oltre le ore 16.00 . Non vi è prova, in particolare, della sua presenza serale al bar Ritual, affermata de relato dal solo [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] non raffigurano, nella parte diretta, un effettivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella dinamica di progettazione o di realizzazione del fatto delittuoso, mentre quelle rese de relato (da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta de relato ma non si sa da chi..) sono inconciliabili con quelle del [OSCURATO:PERSONA]. Dunque la decisione di secondo grado supera in modo solo apparente i profili di fatto e di diritto che avevano portato alla assoluzione - in primo grado - di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo atto a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] riprende tutti i profili di critica di cui ai precedenti atti di ricorso del medesimo difensore . [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati, nei limiti e per le ragioni che si diranno, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre sono infondati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Alcune premesse di metodo risultano necessarie. Conviene accorpare i motivi di ricorso «comuni» e dare priorità di trattazione ai motivi strettamente processuali. 2.1 II motivo in punto di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione alla proposizione dell'atto da parte del PM sottoscrittore (con il visto del Procuratore Aggiunto DDA) è infondato. La infondatezza si dirige in due diverse direzioni, che questa Corte - trattandosi di questione esclusivamente processuale - può liberamente percorrere. La prima concerne la legittimazione autonoma - ai sensi dell'articolo 570 comma 2 cod.proc.pen. - del rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 21716 del 23.2.2023) anche a seguito della introduzione dell'art. 593 bis cod.proc.pen., il che rende in ogni caso valido l'atto di appello di cui si discute. La seconda riguarda la riconducibilità - in ogni caso - dell'atto al Capo dell'Ufficio competente ai sensi dell'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. . Ciò perché anche in ipotesi di apposizione del visto da parte di un soggetto a ciò delegato da parte del Procuratore Capo, l'atto è da ritenersi riconducibile al Capo dell'Ufficio, senza necessità di esibizione di un formale atto di delega (si veda, su tema analogo relativo alla necessità o meno di esibire il documento della intesa formalizzata tra Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale, quanto ritenuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nella decisione prima citata). 2.2 II motivo in punto di «parzialità» della rinnovazione istruttoria in secondo grado (introdotto da tutti i ricorrenti ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA]) è fondato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre è infondato per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1 Nell'affrontare il tema occorre precisare che tanto l'autorevole precedente giurisprudenziale Sez. U Dasgupta - più volte evocato negli atti di ricorso - che i contenuti della previsione di legge che ne è derivata (art. 603 co.3 bis cod.proc.pen.) non postulano come necessaria, in caso di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una decisione di proscioglimento, la integrale rinnovazione della istruzione dibattimentale ma si limitano a richiedere che venga realizzato, da parte del giudice di secondo grado, l'ascolto diretto delle fonti dichiarative il cui apporto risulti (secondo la prospettazione dell'appellante ed in rapporto ai motivi della assoluzione) decisivo al fine di pervenire alla compiuta ed esauriente ricostruzione del fatto controverso (in tal senso v. Sez. I n. 35696 del 27.3.2019, rv 276825 secondo cui la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"). 2.2.2 Simile considerazione deriva già dall'esame dei contenuti della nota decisione Dasgupta, nel cui ambito si ricollega il dovere di riassunzione della prova ai contenuti prospettici dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, da un lato, ed alla necessità di realizzare, attraverso la percezione diretta dell'apporto dichiarativo, le condizioni per l'eventuale superamento del ragionevole dubbio dall'altro. Ciò ha portato a ritenere sussistente la necessità per il giudice 24 dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dei profili di attendibilità del portatore di una dichiarazione ritenuta decisiva, peraltro senza distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante. In particolare, nella decisione Dasgupta si è affermato in premessa che, lì dove il ribaltamento della prima decisione derivi - in misura decisiva - da una diversa valutazione dei profili di attendibilità della prova dichiarativa, la nuova valutazione difforme deve essere assistita dalla diretta percezione di quel contributo da parte del giudice, posto che [..] dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza. Dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa [..]. L'aspetto della, almeno tendenziale, decisività della fonte o comunque della «restrizione» dei doveri istruttori di rinnovazione - in secondo grado - alle sole fonti il cui apporto abbia inciso in modo rilevante sull'esito assolutorio contestato dal P.m. impugnante si coglie, nella disposizione normativa introdotta dal legislatore del 2017 dal collegamento logico e funzionale tra l'obbligo di rinnovazione e il motivo di critica esposto dal Pubblico Ministero nell'atto di appello, lì dove il legislatore pone in modo esplicito la correlazione tra la rinnovazione istruttoria ed i «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», motivi che nella costruzione normativa del sistema delle impugnazioni devono possedere il carattere della specificità . 2.2.3 Da quanto detto sopra, deriva che, dovendosi escludere l'esistenza di un obbligo di rinnovazione «integrale» della prova dichiarativa, in caso di appello del Pubblico Ministero, il controllo di legittimità sulle scelte operate dal giudice di secondo grado su tale questione si esplica - in concreto - attraverso l' apprezzamento della rispondenza o meno della selezione operata ai criteri sin qui descritti, essenzialmente in riferimento ai contenuti della decisione assolutoria di primo grado ed alle doglianze introdotte con l'atto di appello. Il nodo centrale, ad avviso del Collegio, resta quello di comprendere e analizzare le ragioni per cui il giudice di primo grado è pervenuto ad una pronunzia assolutoria, posto che di obbligo di rinnovazione (vedi già Sez. U Patalano) si può parlare solo dove vi sia un 'tema concreto' di valutazione e non un errore di diritto o un evidente travisamento compiuto dal giudice di primo grado cui la seconda decisione pone rimedio: ..quanto esposto vale tuttavia (sia peri! giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato) nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante (così, per tutte, Sez. U Patalano). 2.2.4 Una posizione interpretativa maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, esclude in particolare l'applicabilità dei criteri Dasgupta nell'ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 9/5/2017, Fazzini, Rv. 271012; Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 12783 del 24/1/2017, Caterino, Rv. 269596, in riferimento al caso di motivazione generica in primo grado; Sez. 3, n. 19958 del 21/9/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 2, n. 54717 del 1/12/2016, Ciardo, Rv. 268826); si lascia, in tal modo, una certa quota di indeterminatezza nella individuazione della reale portata della regula iuris che imporrebbe la rinnovazione. In particolare nel corso dell'anno 2018, dopo la introduzione della norma ad hoc, è stata più volte afferma tale tesi; tra le molte sentenze, si segnalano: Sez. V, n. 57093 del 15/11/2018, Spreafico; Sez. V, n. 57070 del 31/1072018, Serra; Sez. H n. 55158 del 18/9/2018, Miccichè; Sez. V, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, che ha efficacemente chiarito come alla rinnovazione dovrà darsi corso non già quando si pongano questioni di valutazione tout court di una prova dichiarativa, bensì nelle sole ipotesi in cui vi sia stata, della prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella che si ritenga doverosa. 2.2.5 Successivamente, Sez. V, n. 1386 del 18/11/2021, dep. 2022, Mariani, non massimata ha affermato, in modo significativo, che: "...non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice...; in queste ipotesi, infatti, non viene in rilievo il metodo del contraddittorio, baluardo di garanzia maieutica ottimale dei contenuti di una prova dichiarativa, che rimane inalterata nel suo significato probatorio in conseguenza della immutata valutazione di attendibilità (sicché della rinnovazione non vi è necessità a salvaguardia del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della presunzione di innocenza)..... Va dunque precisato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice If • • Il • Sulla medesima posizione interpretativa va segnalata Sez. II n. 5045 del 17.11.2020, dep.2021 rv 280562, secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. 2.2.6 n canone interpretativo cui occorre - dunque - dare continuità, è quello della riaffermazione della possibilità di una rinnovazione istruttoria parziale, ai sensi dell'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. lì dove, una volta assicurata la rinnovazione della fonte su cui è stato formulato in primo grado un argomentato giudizio di inattendibilità - le ragioni della assoluzione dipendano, per il resto, da errori di diritto o travisamenti per omissione, posto che in tal caso non vi è una «valutazione probatoria» del giudice di primo grado da contrastare ma un nuovo giudizio da formulare (sul punto, in modo non dissimile, la stessa decisione Sez. I n. 28732 del 2023 citata dalla difesa) e fermo restando che va individuato il seguente limite : a) la valutazione della prova dichiarativa è sempre il risultato di una operazione di comparazione e di raffronto tra i contenuti della singola fonte e gli altri apporti istruttori, siano essi della medesima specie (altre prove dichiarative) o di diversa specie (prove documentali, accertamenti tecnici, captazioni di conversazioni etc..). Ciò perché la individuazione dei profili di 'verità' o 'falsità' di un apporto narrativo derivano dalla intuizione logica (nella dimensione fenomenica immediata) e dalla riproduzione argomentativa (nella posteriore motivazione della sentenza) dei punti di convergenza o meno del singolo apporto dichiarativo con il complesso delle altre evidenze acquisite al processo (sul tema, v. Sez. II n. 13953 del 21.2.2020, rv 279146, ove si è affermato che i fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"); b) da tale primo assunto deriva, per conseguenza logico-giuridica, che se la ratio dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di (prospettico) ribaltamento di una assoluzione è quella di rafforzare il profilo cognitivo del giudice di secondo grado, valorizzando l'immediatezza, ed al fine di superare (in ipotesi) un contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato in primo grado la emersione del ragionevole dubbio, l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte in un contrasto e non può limitarsi alla selezione di una delle medesime (v. Sez. I n. 41358 del 29.4.2022, rv 283678) ; c) ma al tempo stesso, in un processo cumulativo occorre comprendere se ed in quanto la posizione del singolo imputato sia effettivamente coinvolta, o meno, nel contrasto narrativo tra più fonti o dipenda dalla ritenuta inattendibilità di una fonte dichiarativa nel giudizio di primo grado, posto che solo in tali casi la mancata o parziale rinnovazione istruttoria può dare luogo a quello che - si badi bene - dopo l'entrata in vigore della legge n.103 del 2017 non è qualificabile come vizio di motivazione ma come vizio del procedimento probatorio (secondo quanto affermato da Sez. U n.14426 del 28.01.2019 Pavan). Ed i procedimenti probatori, nei processi cumulativi, ben possono essere «indipendenti» gli uni dagli altri, posto che una determinata fonte può avere rilievo per uno ma non per un altro degli imputati. 2.2.7 Sulla base delle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione dell'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non in rapporto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come si è detto in apertura. Ciò perché esaminando le ragioni delle pronunzie assolutorie in primo grado (cui sono correlati i poteri di critica del PM impugnante) solo nel caso di [OSCURATO:PERSONA], al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici del momento giurisdizionale nella sua massima e più delicata espressione), siamo di fronte ad un «contrasto dichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto dei soggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez. I n. 41358 del 29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata). Il contrasto, di vitale importanza nella economia della decisione, riguarda il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] dopo le ore 16.00 del 26 settembre 2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme ad [OSCURATO:PERSONA], quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino (in ciò consistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto delittuoso). Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e di parziale attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto dei soggetti in questione, in quanto modificative dell'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado. In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, dovendosi affidare al giudice del rinvio il compito di procedere - su tale circostanza - al nuovo ascolto delle fonti dichiarative portatrici del contrasto, tra cui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.8 Ma la fondatezza della doglianza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] non si estende alle altre posizioni. Ciò perché le ragioni delle assoluzioni pronunziate in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in particolare - sono state effettivamente influenzate (a parità di valutazione di attendibilità dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da errori di diritto e travisamenti per omissione, mentre la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non va inquadrata sotto tale profilo (un unico dichiarante vi è a suo carico, valutato nello stesso modo tra primo e secondo grado) ma sotto quello dell'obbligo di motivazione rafforzata. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di secondo grado - a parere del Collegio - ha correttamente limitato la rinnovazione istruttoria alla escussione di [OSCURATO:PERSONA], posto che : a) solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il giudice di primo grado aveva formulato un espresso giudizio di inattendibilità, il che rendeva necessaria la riassunzione, mentre la valutazione del portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è mossa costantemente sul piano della assoluta attendibilità di costoro (in caso contrario i primi giudici non sarebbero pervenuti alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], bersaglio di quelle dichiarazioni) ; b) di contro, la esclusione di altre fonti dichiarative, ad es. Vrenna e Acri, non si è basata su argomenti logici ma su un evidente errore di diritto, rappresentato dalla convinzione di non poter valutare una fonte di prova indiretta - sui fatti oggetto di giudizio - non confermata dalla fonte primaria. Si tratta, quanto al punto sub b) di un errore di diritto da cui deriva una arbitraria (questa sì) restrizione del paniere degli elementi valutabili per pervenire alla soluzione del caso portato a giudizio. Correttamente, dunque, il giudice di secondo grado ha rimediato a tale errore con apprezzamento (anche cartolare) del portato narrativo della fonte de relato. E' innegabile infatti che a fronte della 'negazione' del fatto da parte della fonte primaria (specie ove si tratti dell'imputato o comunque di soggetti coinvolti in un contesto di azioni illecite, nel cui ambito hanno appreso le notizie di interesse) il contributo dichiarativo de relato resta liberamente valutabile ed è soggetto, se immesso da fonte cui si applica la cautela valutativa di cui all'art.192 comma 3 cod.proc.pen., alla regola del necessario 'completamento' attraverso l'acquisizione di riscontri esterni. Ma predicare, come si legge nella motivazione di primo grado, la esclusione dal quadro valutativo di quei contributi, sol perché indiretti e privi di conferma dalla fonte primaria, è del tutto erroneo.Sotto tale profilo, pertanto, va osservato che i profili di critica valutabili (fondati per il [OSCURATO:PERSONA] ma infondati per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono quelli che riguardano la reale esistenza di una motivazione rafforzata e non già la violazione della disposizione di legge di cui all'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. . 3. Sono fondate - sotto tale profilo - le doglianze esposte al secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Va premesso che in riferimento allo standard giustificativo della decisione, in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono - da tempo - nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia chiara ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez. VI, n. 6221 del 20/04/2005, Ag/ieri, rv. 233083; Sez. V, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, v. 254638). Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l'insorgenza del dubbio determinante l'assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all'uno o all'altro elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l'erroneità della precedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato. Viene accentuato - in tale chiave - il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico della motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. 3.2 Sotto tale profilo, come si diceva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Ad avviso del Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente di risolvere in modo congruo - e rispettoso del canone valutativo di cui all'art.533 cod.proc.pen. - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primo grado. Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel caso del [OSCURATO:PERSONA] - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così come dedotto dal ricorrente. Restano infatti i due dati dimostrativi principali : a) le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]; b) la sequenza video che inquadra prima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe, con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], evidenziato nella decisione di primo grado. E' di certo possibile che [OSCURATO:PERSONA], pur in un complessivo contesto di diffidenza emerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato del [OSCURATO:PERSONA] e abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo ove avrebbe (secondo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA]) incontrato il [OSCURATO:PERSONA], tuttavia la valenza del riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento del filmato), pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che il decesso dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbe essere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]) non prive di cittadinanza logica. Inoltre, è fondata - ad avviso del Collegio - la doglianza difensiva sul rilievo attribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall' apparecchio telefonico del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare intorno alle 16.30 nei pressi della abitazione dei fratelli Benevento, sodali del [OSCURATO:PERSONA] e indicati dal [OSCURATO:PERSONA] come favoreggiatori nella fase post delictum). Non viene chiarito, in particolare, se la posizione registrata dell'apparecchio del [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi da lui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli Benevento. Anche la comune militanza associativa, per vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e di costui al [OSCURATO:PERSONA] - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbe decisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», di interesse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portato narrativo del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto omicidiario. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a diversa Sezione della Corte di Assise di Appello di Milano. 4. Sono infondati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Nessun rilievo, quanto alle doglianze in tema di mera 'apparenza' di conformità argomentativa tra primo e secondo grado, può essere dato all'ordine espositivo della sentenza o alla variazione di argomentazioni con particolare riferimento alle doglianze introdotte da [OSCURATO:PERSONA]. Come è noto, il giudizio di secondo grado è giudizio di merito pieno, nell'ambito del quale il giudice di appello esercita i poteri ordinari di ricostruzione del fatto, essendo a lui attribuita non la potestà di decidere sui motivi' ma sui 'punti della decisione' cui si riferiscono i motivi proposti (ai sensi dell'art.597 comma 1 cod. proc. pen. ) . Dunque è del tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudice di secondo grado - attraverso la rappresentazione in motivazione delle ragioni della decisione - resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento ricostruttivo piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attività del decidere) con il solo limite del divieto di far ricorso alla propria scienza privata e del rispetto della continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez. VI n. 25383 del 27.5.2010, rv 247826; Sez. H n. 13151 del 10.11.2000, rv 218590; Sez. VI n. 11984 del 24.10.1997, rv 209490; Sez. H n. 7767 del 29.11.1990, rv 187867) . A nulla rileva, pertanto, in chiave di rispetto delle norme processuali, l'aver in parte variato l'ordine espositivo della ricostruzione dei fatti, posto che detta 'variazione' si basa comunque su elementi acquisiti nel processo e non influisce minimamente sui diritti difensivi. 4.2 Inoltre, sempre in premessa sulle tre posizioni qui rimaste in esame, occorre esporre i criteri di valutazione del vizio di motivazione e la evoluzione giurisprudenziale in tema di verifica delle argomentazioni basate sulla analisi di plurime chiamate in reità o correità.4.3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito (v. Sez. I, 6.6.1996, ric. Lombardi). In tal senso, va qui ribadito - in premessa - il generale limite di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo possibile compiere - in sede di legittimità - nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di per sè l'annullamento della decisione (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare - anche in sede di controllo di legittimità e sempre restando nel 'perimetro' della verifica dei motivi espressi nel giudizio di merito - l'avvenuto assolvimento del dovere di «completezza e persuasività» della motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidiano l'affermazione della penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) e normativizzano talune coordinate essenziali della parte ricostruttiva del giudizio (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.). Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'assunto di Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazione dell'ordinario procedimento logico sulla base del quale si può ritenere raggiunta, in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sè un rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l'imputazione. L'avvenuta esplicazione normativa del criterio (legge n.46 del 2006) chiude un percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione di specifiche regole (già nel testo del codice del 1988) tese a guidare l'attribuzione di rilevanza probatoria agli elementi di prova indiziaria (art. 192 comma 2) e agli elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e 4) e connotati dalla non 'autosufficienza' dimostrativa (in tal senso già Sez. I, n. 2100 del 6.5.'94, ric. Siciliano, rv. 198079) . In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) dell'intera operazione ricostruttiva. Lì dove si apprezzi l'inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione della sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna quanto in ragione del generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole decisòrie tipiche della fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, che, pur occupandosi in via diretta del caso di una condanna intervenuta nel giudizio di secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizio in questione - derivante dalla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 - in termini di «peculiare concretizzazione del vizio dell'apparenza di motivazione»). 4.4 Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tema di controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità. Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, delimitate dalla avvenuta esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verifica : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito (applicazione dell'art. 192) e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisamento, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento» ). 5. Nell'applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valore probatorio della chiamata in correità consente di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula ma/riuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). In realtà nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va anzitutto precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è tuttavia da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello - ove si afferma con chiarezza che una lettura del genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Va anche precisato che nell'utilizzare l'espressione elementi di prova per descrivere gli elementi 'convalidanti' il legislatore ha di certo inteso evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensibili ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque il riscontro per essere tale deve - seppure in via mediata - non soltanto accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante (in punto di attendibilità soggettiva), ma proiettarsi (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) verso i fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato . Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439). Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa. 5.1 Nel compiere l' operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito. Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra :- elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto; ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. ; - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo; sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione del chiamato ( tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri ; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare/lo e Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico- indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione . 5.2 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al complessivo circuito criminale posto a monte dell'evento trattato. La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare suggestive e inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto. Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del dichiarante quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 Aquilina (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. 5.3 L'assenza di tali condizioni (da apprezzarsi sempre in concreto) può pertanto determinare - non essendo possibile operare in sede di legittimità una autonoma «rielaborazione» dell'apparato argomentativo - l'annullamento della decisione impugnata, per quanto sinora argomentato. Va detto, infatti, che la possibilità di una autonoma valutazione da parte di questa Corte dell'eventuale apparato argomentativo residuo (lì dove, ad esempio, si rilevi un difetto di autonomia o convergenza di una delle dichiarazioni utilizzate come riscontro incrociato) pure ritenuta in questa sede possibile in ipotesi di rilevazione del vizio di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova (tra le altre, Sez. VI n. 10094 del 22.2.2005, rv 231832 e Sez. V n.569 del 18.11.2003, rv 226972) da un lato tende a scontrarsi, sul piano logico, con la stessa struttura e conformazione normativa del giudizio di legittimità, in quanto implica la formulazione di un giudizio autonomo da parte della Corte sul fatto oggetto del processo (da ritenersi esorbitante anche dall'ambito applicativo dell'art. 619 cod.proc.pen. come ben precisato da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302), dall'altro mal si adatta al fenomeno qui considerato, trattandosi non già di escludere un dato che potrebbe non essere stato - in concreto - utilizzato nella decisione ma di rilevare uno specifico vizio del complesso procedimento di valutazione incrociata dei dati disponibili. In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare negli arresti successivi a Sez. Un. Aquilina è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393). 6. Sulla base dei principi di diritto sopraindicati va affermata in primis la infondatezza degli atti di ricorso introdotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 In termini generali, va evidenziato che la convergenza narrativa sul ruolo di co-esecutore svolto dal [OSCURATO:PERSONA] si realizza in rapporto ad un contributo «primario» che è, indubbiamente, quello proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (in larga misura con conoscenza diretta, che diventa indiretta solo sullo specifico segmento temporale della esecuzione materiale), cui accedono le narrazioni di [OSCURATO:PERSONA] (per conoscenza diretta sulla fase genetica e indiretta su quella esecutiva) e di [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe appreso della avvenuta esecuzione proprio dal [OSCURATO:PERSONA], in un contesto definibile di confessione stragiudiziale).A detto incrocio narrativo la Corte di secondo grado ha aggiunto alcuni dati tecnici che tendono ad asseverare ab extemo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA], come quello relativo ai contatti telefonici 'notturni' intervenuti tra i soggetti indicati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come fiancheggiatori del [OSCURATO:PERSONA] nella specifica vicenda omicidiaria. 6.2 In una visione non atomistica dei frammenti ricostruttivi di una vicenda complessa, come è quella dell'omicidio di un membro (sia pure acquisito) della famiglia Farao, famiglia di peso nella organizzazione della 'ndrangheta (per voce comune di tutti i collaboranti e per approdi giudiziari citati nelle decisioni), è corretto - come fa la Corte di secondo grado - evidenziare come il [OSCURATO:PERSONA] (membro della medesima famiglia di sangue) non abbia, in ipotesi, agito per un proprio esclusivo interesse ma in esecuzione di un mandato ricevuto dai vertici della cosca, ma su tale aspetto si tornerà in seguito. Qui basti dire - in prima approssimazione - che l'incrocio narrativo tra i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in presenza di verificata autonomia genetica e attendibilità intrinseca dei dichiaranti è ampiamente sufficiente alla affermazione di responsabilità (tanto del [OSCURATO:PERSONA] che dei mandanti), in rapporto ai principi di diritto sopra evidenziati, tratti da Sez. U Aquilina. Del tutto logico, dunque, che le difese abbiano - negli atti di ricorso - cercato di ridiscutere i profili di attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al di là di quelli del dichiarante Oliverio, la cui voce - va detto sin d'ora - è solo voce aggiuntiva, per nulla decisiva, che ben può essere eliminata dal quadro decisorio senza conseguenza alcuna sulla tenuta complessiva della decisione (il che confina alla irrilevanza le doglianze su detto dichiarante) . 6.3 Tuttavia, la pretesa di una rivalutazione - in sede di legittimità - dei profili di attendibilità di un dichiarante è destinata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (lì dove si risolva nella riproposizione di argomenti in fatto estrapolati da una complessa istruttoria), salva l'ipotesi della avvenuta emersione di un possibile «punto di disarticolazione» del ragionamento espresso dal giudice di merito all'interno del percorso motivazionale. Tale preteso punto di `disarticolazione' dei ragionamenti espressi in sentenza sulla attendibilità dei principali dichiaranti (per contrasto con risultanze obiettive di prova generica, per insanabile contraddizione interna delle dichiarazioni, per non componibili difformità delle narrazioni oggetto di analisi..) non è dato rinvenire, nonostante gli sforzi delle difese dei ricorrenti, atteso che la Corte di secondo grado ha fornito su ogni spunto critico delle risposte non illogiche e, dunque, non rivalutabili in sede di legittimità. 6.3.1 La affermazione testè realizzata è indirizzata a motivare il rigetto dell'atto di ricorso a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, nella cui esposizione si coglie il chiaro tentativo di 'trascinare' questa Corte ad un riesame di singoli segmenti della istruttoria, aspetto non compatibile con la fisionomia del giudizio di legittimità. Va rilevato, a questo punto, nella valutazione complessiva dei due atti di ricorso introdotti dalle difese [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di Assise di Appello ha valutato tutte le doglianze relative alle pretese ragioni di inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], fornendo chiavi di lettura dei pretesi 'punti critici' non manifestamente illogiche e, dunque non rivalutabili nella presente sede di legittimità. 6.3.2 In particolare vi sono risposte, nella decisione di secondo grado, su: a) la tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a non collocare con precisione nel tempo la sequenza degli accadimenti, spiegata con le 'abitudini di vita' del soggetto e la distanza temporale (circa dieci anni) tra fatti e narrazione. Si tratta di spiegazione non manifestamente illogica, anche perché le vicende narrate dal [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio gli appostamenti) non hanno trovato dati di ulteriore conferma ma nemmeno dati di oggettiva smentita, come congruamente argomentato nella decisione di merito (v. pag. 187 e ss. decisione impugnata); b) la non coincidenza di alcuni punti specifici tra la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] e quella del [OSCURATO:PERSONA] su accadimenti avvenuti a Cirò nel periodo antecedente all'omicidio (presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel trasferimento verso il covo dei latitanti narrata dal [OSCURATO:PERSONA] e non dal [OSCURATO:PERSONA] / manifestazione di rabbia del [OSCURATO:PERSONA] narrata dal [OSCURATO:PERSONA] e non ricordata dal Farao), spiegata con la diversa 'valenza' che per [OSCURATO:PERSONA] (soggetto contiguo ma non aduso ad occuparsi di vicende di questo rilievo) aveva l'incontro con i latitanti, rispetto alle abitudini del [OSCURATO:PERSONA] e con la non particolare rilevanza del momento dello sfogo verbale (che colpì il [OSCURATO:PERSONA] ma di cui il Farao non ha conservato memoria). Anche in tal caso di tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche (v. pag. 192 e ss. decisione impugnata);c) la pretesa non linearità della narrazione del [OSCURATO:PERSONA] sui tempi e sulle modalità del rinvenimento dell'arma utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] e gettata in un campo. Anche in tal caso la Corte di secondo grado rileva, in modo corretto, che non vi sono effettivi punti di smentita, restando la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di opinabilità ma non certo di falsificazione (v. pag. 207 e ss. decisione impugnata). A ciò va aggiunto, come argomento ulteriore, che quanto alla complessiva narrazione, tanto del [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], portano sostegno logico - come si è ritenuto in sede di merito - sia gli elementi di prova che sono stati acquisiti sul movente mafioso 'interno' al gruppo dei Farao-Marincola (primo fra tutti la registrazione del colloquio intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio del 2008 più volte citata e rettamente interpretata dalla Corte di secondo grado quanto al timore manifestato da [OSCURATO:PERSONA] e alle ragioni del medesimo) che i dati tecnici che hanno riguardato gli anomali contatti, proprio durante la notte tra il 26 e il 27 settembre 2008, tra i fratelli Benevento e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di dati esterni alla narrazione che, sul piano del metodo valutativo, oltre ad essere riscontri esterni hanno ricadute positive sul giudizio di attendibilità dei dichiaranti. Senza alcun vizio logico è stata, dunque, ritenuta sussistente, in entrambi i gradi di giudizio, la attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese da costoro risultano autonome sul piano della formazione delle rispettive conoscenze e - in un comune contesto di individuazione della matrice mafiosa dell'omicidio - sono convergenti sul ruolo esecutivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA]. 6.3.3 Dalle considerazioni che precedono deriva l'affermazione di infondatezza (ai confini con la inammissibilità per motivi non consentiti) del ricorso a firma D'Agostino e del quarto motivo del ricorso Russano (sempre per [OSCURATO:PERSONA]). 6.4 Gli altri motivi del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti infondati. 6.4.1 Sia il tema della pretesa parziale (se non omessa) valutazione della memoria difensiva che quello della non congrua motivazione delle 'piste alternative' richiedono la formulazione di un passaggio logico-giuridico preliminare. Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la stessa 'natura' della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione, dunque, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Ed è proprio il giudizio di 'relazione' con il tenore complessivo della decisione che porta ad affermare la infondatezza dei suddetti motivi. I punti della memoria sono stati scrutinati nel contesto complessivo della decisione, come si è detto in precedenza e le ipotesi alternative sono risultate - con piena logicità argomentativa - soccombenti anche a fronte della particolare forza delle evidenze a carico del [OSCURATO:PERSONA] e dei mandanti (v. pag. 146 e ss. decisione impugnata). Va pertanto richiamato, quanto al primo motivo del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], l'insegnamento offerto da Sez. I n. 26536 del 24.6.2020, rv 279578, secondo cui la omessa valutazione di una memoria difensiva può, al più, rifluire come vizio di motivazione, lì dove sia riscontrabile una obiettiva carenza argomentativa della decisione, aspetto che per quanto sinora detto è del tutto da escludersi. 6.4.2 Ed ancora, vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità il secondo e il quinto motivo dell'atto di ricorso qui scrutinato. Quanto al diniego di nuova escussione del teste Fregnan (secondo motivo) il ricorso è del tutto aspecifico, avendo la Corte di secondo grado motivato in modo del tutto congruo il diniego (vedi pag. 127 e ss. della decisione impugnata). Si sarebbe trattato di una ammissione della prova in appello su punto già esaminato ed in chiave meramente esplorativa, il che determina la totale assenza di decisività del mezzo istruttorio richiesto. Quanto alle circostanze aggravanti della premeditazione e del finalismo mafioso (quinto motivo) il punto è ampiamente argomentato - in modo del tutto logico e coerente con le risultanze processuali - dalla Corte di secondo grado (p. 226 e s..) e la critica difensiva risulta del tutto aspecifica. 6.5 Anche i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, per le ragioni che seguono. Verrà compiuta una valutazione cumulativa, data la assoluta medesimezza di condizione processuale. 6.5.1 Dei motivi processuali già si è detto in precedenza ai paragrafi 2.1 e 2.2 da intendersi qui riproposti nei loro contenuti. 6.5.2 Della congrua motivazione espressa in sede di merito sui profili di attendibilità dei due dichiaranti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure si è detto, trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 6.5.3 Residuano da scrutinare i punti relativi alla esistenza o meno di una motivazione 'rafforzata' rispetto al primo grado e le doglianze relative al recupero valutativo, previa escussione, del dichiarante Oliverio. \Ir» 6.5.4 Ad avviso del Collegio i rilievi in punto di motivazione rafforzata sono • infondati. La particolarità del giudizio di merito qui in scrutinio (intendendosi per tale quello comprensivo di primo e secondo grado) sta nella assoluta 'debolezza' della motivazione della decisione di primo grado, quanto alle posizioni dei mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mandati assolti in quella sede. Si è già notato - infatti - che la Corte di primo grado esclude dal quadro valutativo, in virtù di un errore in diritto, dei contributi dichiarativi sicuramente utili alla complessiva ricostruzione del fatto (e con piena logicità recuperati nella decisione di secondo grado) come quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di due dichiaranti che apprendono circostanze di fatto rilevanti, in particolare il primo, confermative della ascrivibilità dell'omicidio ad un problema «interno» alla famiglia (di sangue e mafiosa) Farao-Marincola. La fonte primaria di Vrenna è proprio [OSCURATO:PERSONA], suocero della vittima (come si è ricordato in parte narrativa). Per convergenti dichiarazioni e emergenze di altri processi (vedasi presenza al summit di tardano al Campo) i reggenti della cosca nel periodo in questione erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò, per logica comune, deriva :a) la sicura presenza di una motivazione rafforzata, posto che la Corte di secondo grado si serve di elementi colpevolmente trascurati dal giudice di primo grado, tali da rafforzare la impronta genetica dell'omicidio come riferibile ad una decisione dei reggenti della cosca Farao-Marincola in quel momento in libertà (rectius latitanti), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la considerazione della particolare rilevanza dei dati trascurati dal giudice di primo grado, posto che oltre alle fonti dichiarative Vrenna e Acri la Corte di primo grado menziona/ ma non valuta» contenuti delle conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio del 2008 che esprimono in modo chiaro, per come logicamente interpretati dalla Corte di secondo grado, come la fonte dei timori per la propria vita - espressi da [OSCURATO:PERSONA] - fossero proprio le probabili determinazioni aggressive dei reggenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dunque viene da dire che il rafforzamento del percorso valutativo è - nel caso in esame - quasi 'agevolato' dalla particolare timidezza valutativa espressa, nel caso che ci occupa, dal giudice di primo grado. 6.5.5 In simile quadro, peraltro, la Corte di Assise di Appello realizza un complessivo e condivisibile «riequilibrio logico» dei dati dimostrativi che avevano condotto in primo grado alla affermazione di responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due considerazioni ineccepibili: - la prima è rappresentata dalla contraddittoria limitazione del giudizio di responsabilità ad uno degli esecutori ([OSCURATO:PERSONA]) che, pacificamente, non aveva agito, secondo le stesse fonti dichiarative ritenute attendibili dal giudice di primo grado, per interesse personale ma come componente di una cellula di 'ndrangheta; - la seconda è rappresentata da una piana interpretazione della valenza dimostrativa (fermo restando il portato narrativo) dell'incontro intervenuto ad agosto del 2008 tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, risultando del tutto congrua e logica la motivazione espressa sul punto dal giudice di secondo grado (ossia la rappresentazione della decisione già presa, dai vertici del gruppo, di eliminare [OSCURATO:PERSONA]). In particolare sul secondo aspetto il giudice di primo grado aveva illogicamente valorizzato la 'speranza' del destinatario della comunicazione ([OSCURATO:PERSONA]) di una possibile equivocità di quella espressione .. ce la vediamo noi.. pronunziata da [OSCURATO:PERSONA] in presenza di [OSCURATO:PERSONA] (che non interviene a smentire o a minimizzare), espressione che nel contesto in cui è stata pronunziata aveva un significato del tutto univoco, come ritenuto dal giudice di secondo grado. 6.5.6 Le rettifiche logiche e giuridiche realizzate dalla Corte di assise di Appello, per quanto sinora detto, sono non soltanto ineccepibili ma del tutto idonee, dato il chiaro incrocio narrativo tra fonti dotate di autonomia percettiva (limitando il campo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a sostenere l'esito di condanna dei due ricorrenti qui in trattazione. Ciò rende, come si è anticipato trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], irrilevante e non decisivo il tema di critica rappresentato dal recupero della fonte Oliverio, su cui si addensano profili di non cristallina attendibilità soggettiva. Ma, a ben vedere, la fonte Oliverio non ha alcuna portata d