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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19915/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato - nonché il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato - sono privi della necessaria specificità e manifestamente infondati poiché hanno reiterato il medesimo ordine di doglianze disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e logica (cfr. spec. p. 5 s.) e finiscono col perorare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale in ragione della mancata riqualificazione del fatto sub specie della bancarotta semplice - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha dato conto della corretta qualificazione del fatto nei termini indicati in contestazione proprio per il tramite della motivazione (appena sopra richiamata) con cui ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi di esso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato - nonché il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato - sono privi della necessaria specificità e manifestamente infondati poiché hanno reiterato il medesimo ordine di doglianze disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e logica (cfr. spec. p. 5 s.) e finiscono col perorare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale in ragione della mancata riqualificazione del fatto sub specie della bancarotta semplice - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha dato conto della corretta qualificazione del fatto nei termini indicati in contestazione proprio per il tramite della motivazione (appena sopra richiamata) con cui ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi di esso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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