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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 29641/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A.)\Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con unico atto, ricorsi per cassazione, avverso la sentenza del 7 aprile 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che li aveva dichiarati responsabili del reato, di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 674, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, versato reiteratamente nell'area condominiale su cui affacciava l'abitazione occupata da [OSCURATO:PERSONA], sita al piano rialzato dello stabile, acqua sporca ed escrementi di cane, nonché per l'accatastamento nell'area comune di vecchi mobili, da cui derivava il proliferare di topi (dal marzo 2018 al 18 dicembre 2019); che, con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione dell'art. 157, cod. pen., per aver eil giudice omesso di pronunciare la prescrizione del reato di cui all'art. 674, cod. pen., laddove il fatto risultava commesso non oltre il 18 dicembre 2019, e la prescrizione risultava intervenuta prima della decisione di appello, del 7 aprile 2025; che, con un secondo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 674, cod. pen., nonché dell'art. 192, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, perché non si sarebbe tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, in relazione alla sussistenza di un reale pericolo di nocumento, ricavabile: 1) dal contesto dei dispetti familiari per questioni ereditarie; 2) dalla genericità delle dichiarazioni della Tinerelli, da cui il giudice ha illogicamente dedotto il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa; 3) dalla genericità delle dichiarazioni del Bavaro, utilizzate anch'esse come riscontro, che riferivano di episodi di getto di acqua, generici e decontestualizzati; 4) dal contratto di locazione dell'immobile in corso tra la vittima e i ricorrenti; che, con un terzo motivo, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., avendo il giudice motivato il diniego con il non trascurabile pregiudizio arrecato alla persona offesa e la reiterazione delle condotte, ma avendo poi inflitto la pena modesta di euro 200,00 di ammenda, avendo motivato senza tenere conto dei dati contestuali della vicenda, dello stato di incensuratezza dei ricorrenti, del loro atteggiamento complessivo e della situazione di conflittualità che ne aveva condizionato l'agire, dovuta alla lite con i proprietari dell'immobile ove abitava la persona offesa, e della tenuità dell'elemento soggettivo ricavabile dal contesto conflittuale, dalla mancanza di riscontri circa la condotta di getto tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'incapacità delle cose gettate di creare il pericolo di nocumento richiesto dalla fattispecie penale; che la difesa, in data 30 aprile 2026, ha depositato memoria, insistendo in quanto già dedotto. 2Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, trovando applicazione il principio affermato da Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021; che il fatto rientra nello spettro applicativo di tale disciplina, risultando consumato in data 18 dicembre 2019; che il corso della prescrizione è rimasto dunque sospeso dal 15 maggio 2023, con termine finale al 15 novembre 2024, e tale periodo deve aggiungersi all'ordinario termine di prescrizione, per cui, dal 18 dicembre 2019, dovrebbero computarsi quattro anni per la contravvenzione, un anno per l'interruzione, e diciotto mesi di sospensione, per un totale di anni sei e mesi sei, giungendo così alla data del 19 giugno 2026, senza considerare l'ulteriore periodo di sospensione a partire dal deposito della sentenza di secondo grado; che dunque il reato non era prescritto alla data di deposito della sentenza di appello, né risulta prescritto tuttora.

Considerato che il secondo ed il terzo motivo non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, nonché manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che il giudice d'appello ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del fatto, avendo riscontrato le dichiarazioni della persona offesa, che aveva affermato di aver visto in diverse occasioni gli odierni ricorrenti, buttare acqua sporca ed escrementi di cane dal balcone nel cortile, con le dichiarazioni del teste Bavaro, nonché della [OSCURATO:PERSONA], vicina di casa della persona offesa, ritenuta particolarmente attendibile in quanto estranea le controversie riguardanti le parti, i quali riferivano di aver assistito agli stessi episodi narrati dalla persona offesa; che il ricorso non contesta sul piano logico tale ricostruzione, limitandosi ad affermare la genericità delle dichiarazioni dei testi e a indicare elementi di fatto 3relativi ai rapporti conflittuali interni alla famiglia dei ricorrenti, senza peraltro specificare in che modo sarebbero stati capaci di incrinare la solidità del narrato accusatorio; che, inoltre, il giudice ha adottato una corretta motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., alla condotta degli odierni ricorrenti, avendola ritenuta idonea, anche per la sua reiterazione in un apprezzabile lasso di tempo, ad arrecare un non trascurabile pregiudizio alla persona offesa.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P P.Q.MSirnorterw 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A.)\Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con unico atto, ricorsi per cassazione, avverso la sentenza del 7 aprile 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che li aveva dichiarati responsabili del reato, di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 674, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, versato reiteratamente nell'area condominiale su cui affacciava l'abitazione occupata da [OSCURATO:PERSONA], sita al piano rialzato dello stabile, acqua sporca ed escrementi di cane, nonché per l'accatastamento nell'area comune di vecchi mobili, da cui derivava il proliferare di topi (dal marzo 2018 al 18 dicembre 2019); che, con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione dell'art. 157, cod. pen., per aver eil giudice omesso di pronunciare la prescrizione del reato di cui all'art. 674, cod. pen., laddove il fatto risultava commesso non oltre il 18 dicembre 2019, e la prescrizione risultava intervenuta prima della decisione di appello, del 7 aprile 2025; che, con un secondo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 674, cod. pen., nonché dell'art. 192, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, perché non si sarebbe tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, in relazione alla sussistenza di un reale pericolo di nocumento, ricavabile: 1) dal contesto dei dispetti familiari per questioni ereditarie; 2) dalla genericità delle dichiarazioni della Tinerelli, da cui il giudice ha illogicamente dedotto il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa; 3) dalla genericità delle dichiarazioni del Bavaro, utilizzate anch'esse come riscontro, che riferivano di episodi di getto di acqua, generici e decontestualizzati; 4) dal contratto di locazione dell'immobile in corso tra la vittima e i ricorrenti; che, con un terzo motivo, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., avendo il giudice motivato il diniego con il non trascurabile pregiudizio arrecato alla persona offesa e la reiterazione delle condotte, ma avendo poi inflitto la pena modesta di euro 200,00 di ammenda, avendo motivato senza tenere conto dei dati contestuali della vicenda, dello stato di incensuratezza dei ricorrenti, del loro atteggiamento complessivo e della situazione di conflittualità che ne aveva condizionato l'agire, dovuta alla lite con i proprietari dell'immobile ove abitava la persona offesa, e della tenuità dell'elemento soggettivo ricavabile dal contesto conflittuale, dalla mancanza di riscontri circa la condotta di getto tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'incapacità delle cose gettate di creare il pericolo di nocumento richiesto dalla fattispecie penale; che la difesa, in data 30 aprile 2026, ha depositato memoria, insistendo in quanto già dedotto. 2Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, trovando applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021; che il fatto rientra nello spettro applicativo di tale disciplina, risultando consumato in data 18 dicembre 2019; che il corso della prescrizione è rimasto dunque sospeso dal 15 maggio 2023, con termine finale al 15 novembre 2024, e tale periodo deve aggiungersi all'ordinario termine di prescrizione, per cui, dal 18 dicembre 2019, dovrebbero computarsi quattro anni per la contravvenzione, un anno per l'interruzione, e diciotto mesi di sospensione, per un totale di anni sei e mesi sei, giungendo così alla data del 19 giugno 2026, senza considerare l'ulteriore periodo di sospensione a partire dal deposito della sentenza di secondo grado; che dunque il reato non era prescritto alla data di deposito della sentenza di appello, né risulta prescritto tuttora. Considerato che il secondo ed il terzo motivo non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, nonché manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che il giudice d'appello ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del fatto, avendo riscontrato le dichiarazioni della persona offesa, che aveva affermato di aver visto in diverse occasioni gli odierni ricorrenti, buttare acqua sporca ed escrementi di cane dal balcone nel cortile, con le dichiarazioni del teste Bavaro, nonché della [OSCURATO:PERSONA], vicina di casa della persona offesa, ritenuta particolarmente attendibile in quanto estranea le controversie riguardanti le parti, i quali riferivano di aver assistito agli stessi episodi narrati dalla persona offesa; che il ricorso non contesta sul piano logico tale ricostruzione, limitandosi ad affermare la genericità delle dichiarazioni dei testi e a indicare elementi di fatto 3relativi ai rapporti conflittuali interni alla famiglia dei ricorrenti, senza peraltro specificare in che modo sarebbero stati capaci di incrinare la solidità del narrato accusatorio; che, inoltre, il giudice ha adottato una corretta motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., alla condotta degli odierni ricorrenti, avendola ritenuta idonea, anche per la sua reiterazione in un apprezzabile lasso di tempo, ad arrecare un non trascurabile pregiudizio alla persona offesa. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.MSirnorterw 4
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