CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 1974
Cassazione n. 10991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/03/2018 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 08/03/2018, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, in data 09/02/2015, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - AZZINI Oscar era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti da SUDATI Marco, costituitosi parte civile. In particolare, la Corte d'Appello assolveva l'AZZINI dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, eliminando la relativa pena e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione l'AZZINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ritualità della querela. Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso il corrispondente motivo di appello valorizzando la qualifica di danneggiato rivestita dal SUDATI (circostanza inidonea a conferire la legittimazione a sporgere querela, spettante invece alla banca che aveva concesso lo sconto sulle fatture false presentate), l'apparente sottoscrizione del SUDATI apposta sulle fatture (circostanza al più rilevante per il reato di falso ormai depenalizzato, comunque non provata nel giudizio), nonché il rilievo che il SUDATI era uno dei soci della società che aveva subito la depauperazione (società che invece, per effetto della presentazione delle fatture, si era vista accreditare le somme sul conto corrente). Si evidenzia inoltre che non era stato ricostruito quale dei due soci avesse utilizzato le somme in questione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver fatto leva sull'irrilevanza della mancanza di diligenza da parte della persona offesa, in una fattispecie in cui non era stata in alcun modo accertata la falsificazione della firma del SUDATI, e poteva formularsi anche l'opposta ipotesi che fosse stato quest'ultimo ad utilizzare le somme accreditate dalla banca sul conto della società. Allo stesso modo, l'argomento della Corte territoriale imperniato sulla esposizione della madre del SUDATI (quale garante) alle richieste della banca, risultava confutato dal fatto che analoghe conseguenze negative erano state subite dalla moglie dell'AZZINI in qualità di fideiussore. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'infondatezza del ricorso proposto dall'AZZINI, comunque idoneo ad instaurare correttamente il rapporto processuale, impone l'annullamento della sentenza impugnata per essere ampiamente decorso, alla data odierna, il termine massimo di prescrizione del reato di truffa a lui ascritto, risalente all'ottobre 2011, anche tenuto conto dei periodi di sospensione. L'intervenuta condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno, in favore della costituita parte civile, impone peraltro di decidere sull'impugnazione proposta ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Risulta invero immune da censure la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il corrispondente motivo di appello in ordine al difetto di legittimazione del SUDATI a sporgere querela, valorizzando il diritto di quest'ultimo a costituirsi parte civile, dal momento che non solo la propria madre 2 in qualità di garante, ma egli stesso, quale socio della s.n.c. contraente il contratto di sconto con la banca, aveva subito il danno conseguente all'iniziativa dell'istituto di credito volta - dopo la scoperta della falsità delle fatture presentate per lo sconto - a rientrare in possesso delle somme accreditate sul conto della società in esecuzione del contratto di sconto (somme immediatamente prelevate). Trattasi di motivazione che si pone in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela» (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01). 3. Per ciò che riguarda le residue censure, deve qui essere richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello, e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, i giudici di merito hanno concordemente avallato l'ipotesi accusatoria valorizzando: la ricostruzione del SUDATI, ritenuta attendibile e priva di aporie logiche; il dato obiettivo costituito dall'irreperibilità dell'AZZINI dopo la scoperta del raggiro (circostanza che aveva indotto la banca a rivolgersi al SUDATI e alla madre di quest'ultimo, in qualità di garante, per il recupero delle somme accreditate ed immediatamente prelevate: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); l'individuazione del ricorrente quale unico soggetto legittimato - oltre alla persona offesa - ad operare sul conto; l'inconsistenza della contraria ipotesi (sostenuta in ricorso) per cui la responsabilità della truffa ricadrebbe sul SUDATI e non sull'AZZINI, non essendo "verosimile che, ad appropriarsi del denaro ottenuto con tali artifici, sia stato proprio colui che, per effetto di tale condotta, vede esposta 3 alle rivendicazioni della banca il proprio congiunto, che ha fatto da garante" (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Trattasi di percorso argomentativo che, alla luce dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, risulta immune da censure deducibili in questa sede. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendo il reato ascritto all'AZZINI ormai estinto per intervenuta prescrizione. D'altro lato, devono trovare integrale conferma le statuizioni civili disposte in favore della costituita parte civile SUDATI Marco. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione e conferma le statuizioni civili. Così deciso il 25