Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:149
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0409_RES
[OSCURATO:PERSONA]409/24
J-GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] K
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2026
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e di prestazioni di servizi – Alloggio di breve durata in alberghi e in strutture simili – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all’alloggio fornito da alberghi e da strutture simili – Prestazioni accessorie all’alloggio – Normativa nazionale che prevede un meccanismo di dissociazione delle operazioni imponibili – Mancata applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle prestazioni che non servono direttamente all’alloggio – Principio di neutralità fiscale»
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Applicazione di un’aliquota ridotta alla fornitura di alloggio di breve durata – Esclusione delle prestazioni accessorie che non servono direttamente all’alloggio di breve durata – Ammissibilità – Presupposti – Prestazioni accessorie alla prestazione principale di alloggio di breve durata – Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 98 § 1 e 2, e allegato III, punto 12)
(v. punti 50-59, 67-75 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) in tre cause distinte, la Corte conferma la possibilità per gli Stati membri, a determinate condizioni, di escludere dall'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile ai servizi di alloggio di breve durata in alberghi e strutture simili le prestazioni che non servono direttamente a tale alloggio, anche qualora esse possano essere considerate accessorie a quest'ultimo.
Nella causa C-409/24, J, una società di diritto tedesco, gestiva un albergo e un ristorante, che disponevano di un parcheggio che poteva essere utilizzato senza supplemento per la clientela dell'albergo. Oltre al pernottamento, l'alloggio includeva anche una colazione, opzionale, il cui prezzo era detratto dall'importo totale fatturato se i clienti decidevano di rinunciarvi.
Ritenendo che il pernottamento, la colazione e la messa a disposizione di spazi di parcheggio costituissero una prestazione unica, J ha applicato all'intera prestazione l'aliquota IVA ridotta del 7 %, prevista dalla normativa nazionale per le prestazioni di alloggio di breve durata (
1
).
Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] K (Ufficio delle imposte di K, Germania) ha ritenuto che la colazione e la messa a disposizione di posti di parcheggio dovessero essere dissociate dalla prestazione di alloggio e assoggettate all'aliquota IVA normale del 19 %. J ha presentato reclami contro gli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio delle imposte, che sono stati respinti.
Quanto alla causa C-410/24, nel corso del 2013 D gestiva una pensione e offriva ai suoi clienti un pernottamento e una prima colazione inclusa nel prezzo forfettario globale, indipendentemente dalla decisione dei clienti di consumarla o meno.
Dopo aver dichiarato nel 2013 operazioni con un'aliquota IVA ridotta del 7 % sopra menzionata e operazioni all'aliquota IVA normale del 19 %, nel 2018 D ha chiesto che tutte le prestazioni fornite nell'ambito dell'alloggio di breve durata fossero assoggettate a detta aliquota ridotta in quanto prestazione unica, domanda che il [OSCURATO:PERSONA] F (Ufficio delle imposte di F, Germania) ha respinto.
Nella causa C-411/24, D, una società di diritto tedesco, gestiva, nel corso del 2011, due alberghi che disponevano di parcheggi e di reti wifi. Uno di tali alberghi disponeva, inoltre, di una sala sportiva nonché di strutture di benessere. Tali servizi e strutture potevano essere utilizzati dai clienti degli alberghi senza costi supplementari.
D ha dichiarato tali prestazioni come prestazioni accessorie all'alloggio di breve durata da assoggettare all'aliquota IVA ridotta del 7 %. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] A (Ufficio delle imposte di A, Germania) ha emesso una decisione nella quale ha constatato che tali operazioni costituivano operazioni soggette all'IVA all'aliquota IVA normale del 19 %.
Dopo il rigetto dei loro rispettivi ricorsi avverso le decisioni degli uffici delle imposte interessate in primo grado, i ricorrenti di cui trattasi nel procedimento principale hanno ciascuno adito il giudice del rinvio con un ricorso per revisione.
Tale giudice ha ritenuto che, fatta eccezione per la fornitura della colazione opzionale, che costituiva una prestazione autonoma, la messa a disposizione di posti parcheggio, di una sala sportiva e di impianti per il benessere nonché l'accesso alla rete wifi dell'albergo e la fornitura di una colazione inclusa (in prosieguo: le «prestazioni di cui trattasi nei procedimenti principali») costituissero prestazioni accessorie alla prestazione di alloggio di breve durata, dato che il prezzo totale pagato dai clienti non variava a seconda del loro utilizzo o meno da parte di questi ultimi. Tuttavia, poiché tali prestazioni non servivano direttamente all'alloggio di breve durata, esse, conformemente alla normativa nazionale, dovevano essere dissociate dalla prestazione principale, ossia l'alloggio di breve durata, e, di conseguenza, essere escluse dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.
Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi quanto alla compatibilità di una siffatta normativa con l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112 (
2
), letto in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva.
Pertanto, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali.
Giudizio della Corte
In deroga al principio sancito all'articolo 96 della direttiva IVA, secondo il quale ciascuno Stato membro applica la stessa aliquota IVA normale alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote IVA ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato III della medesima direttiva.
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che gli Stati membri hanno la possibilità di limitare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a taluni aspetti concreti e specifici di tali categorie.
Tuttavia, l’esercizio della facoltà di procedere ad un’applicazione selettiva dell’aliquota IVA ridotta, riconosciuta agli Stati membri, è soggetto alla duplice condizione, da un lato, di isolare dalla categoria di prestazioni interessata, per l’applicazione dell’aliquota ridotta, soltanto elementi concreti e specifici e, dall’altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale.
Per quanto riguarda la prima condizione, occorre stabilire se le prestazioni di alloggio di breve durata che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta in forza della normativa nazionale siano identificabili, in quanto tali, separatamente dalle altre prestazioni rientranti nella categoria di cui all'allegato III, punto 12, della direttiva IVA, sulla base di criteri oggettivi, chiari e precisi.
Nel caso di specie, la normativa nazionale prevede che l'aliquota IVA ridotta si applichi alla locazione di alloggi e camere da letto nonché alla locazione temporanea di posti per campeggio, ad eccezione delle prestazioni che non servono direttamente alla locazione, anche se esse sono remunerate dal prezzo della locazione.
Inoltre, le prestazioni di servizi direttamente connesse all'alloggio di breve durata sono individuate da tale normativa, che elenca parimenti in modo non esaustivo le prestazioni che non possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.
Pertanto, tali indicazioni, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, sono idonee a consentire di individuare con precisione le prestazioni di alloggio soggette all'aliquota IVA ridotta e di isolarle dalle altre prestazioni della categoria di cui trattasi, cosicché la prima condizione è soddisfatta.
La Corte ha considerato, in sostanza, che tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che le prestazioni di cui trattasi nei procedimenti principali, il cui prezzo è compreso nel prezzo forfettario globale dell'alloggio di breve durata, potrebbero, dal punto di vista del consumatore medio, essere considerate accessorie a tale alloggio.
Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa al rispetto del principio di neutralità fiscale, la Corte ricorda che tale principio osta a che, dal punto di vista dell'IVA, beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso.
Secondo una giurisprudenza costante, beni o prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono agli stessi bisogni del consumatore, cosicché si trovano in un rapporto di sostituzione dal suo punto di vista.
In presenza di un siffatto rapporto di sostituzione, l'applicazione dell'aliquota IVA normale alle prestazioni di cui trattasi nei procedimenti principali non pregiudicherebbe il principio di neutralità fiscale, purché tali prestazioni, fornite in modo autonomo da un altro operatore economico, siano anch'esse soggette all'aliquota IVA normale.
A tal riguardo, poiché, secondo il giudice del rinvio, la normativa nazionale consente di dissociare dall'alloggio di breve durata le prestazioni che non servono direttamente a tale alloggio, e di applicare a queste ultime la stessa aliquota applicabile alle stesse prestazioni fornite nelle immediate vicinanze di un altro operatore, una siffatta normativa non risulta incompatibile con il principio di neutralità fiscale.
Alla luce di tali elementi, la Corte dichiara la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale compatibile con l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva.
(
1
) L’articolo 12, punto 2, prima frase, dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), del 21 febbraio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 386), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dispone quanto segue: «2. L’imposta è ridotta al 7% per le operazioni seguenti: (…) 11) la locazione di stanze e camere da letto che un imprenditore riservi all’alloggio temporaneo di terzi, nonché per la locazione temporanea di aree per campeggio. La prima frase non si applica alle prestazioni che non sono direttamente funzionali alla locazione, anche se tali prestazioni sono remunerate tramite il corrispettivo versato per la locazione ».
(
2
) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (
GU 2006, L 347, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva IVA»).