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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 02250/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di revoca presentata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al sequestropreventivo della somma di euro 24.000, disposto nei suoi confronti, per il reato di cui all’art.648cod. pen..

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione , con cui lamenta la carenza di motivazione in merito «alla sussistenza di elementi del delitto contestato» (in particolare, quanto alla provenienza delittuosa delle banconote) e «alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti».

3. Il ricorso deve essere riqualificato come appellocautelare realee trasmesso al Tribunale di Bari.

4. Il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari provvede sulla richiesta di revoca del sequestro, a seguito della trasmissione del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., non rientra, infatti, tra i provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso immediato per cassazione; invero, nessuna disposizione di legge lo consente, né può operare la norma generale dettata dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., relativa ai provvedimenti in tema di libertà personale e alle sentenze.

L’unico strumento esperibile è, dunque,l’impugnazione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 11869 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Giacino, Rv. 269689-01; Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, Paone, Rv. 263329-01; Sez. 6, ord. n. 26232 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Parnasso, Rv. 256814-01; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini, Rv. 222975-01).

Ne consegue che il proposto ricorso va convertito in appello cautelare reale.

P.Q.M Qualificata l’impugnazionecome appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 322bis c.p.p.

Così deciso l’8 gennaio 2026.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di revoca presentata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al sequestropreventivo della somma di euro 24.000, disposto nei suoi confronti, per il reato di cui all’art.648cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione , con cui lamenta la carenza di motivazione in merito «alla sussistenza di elementi del delitto contestato» (in particolare, quanto alla provenienza delittuosa delle banconote) e «alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti». 3. Il ricorso deve essere riqualificato come appellocautelare realee trasmesso al Tribunale di Bari. 4. Il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari provvede sulla richiesta di revoca del sequestro, a seguito della trasmissione del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., non rientra, infatti, tra i provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso immediato per cassazione; invero, nessuna disposizione di legge lo consente, né può operare la norma generale dettata dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., relativa ai provvedimenti in tema di libertà personale e alle sentenze. L’unico strumento esperibile è, dunque,l’impugnazione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 11869 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Giacino, Rv. 269689-01; Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, Paone, Rv. 263329-01; Sez. 6, ord. n. 26232 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Parnasso, Rv. 256814-01; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini, Rv. 222975-01). Ne consegue che il proposto ricorso va convertito in appello cautelare reale. P.Q.M Qualificata l’impugnazionecome appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 322bis c.p.p. Così deciso l’8 gennaio 2026. Il C
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