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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45093/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestatogli ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di capi di abbigliamento esposti all'interno dell'esercizio commerciale "Galassia", in Alessandria il 23 febbraio 2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e del danno lieve, giudicate equivalenti alla aggravante della violenza sulle cose.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue.

L'imputato era stato bloccato dalla guardia giurata, allertata da una sorvegliante alla cui intimazione di fermarsi non aveva risposto, mentre stava uscendo dall'esercizio commerciale senza corrispondere il dovuto per i capi di abbigliamento che recava con sé.

L'etichetta di uno dei capi era stata sottratta e altro capo era stato danneggiato.

Non vi era pertanto dubbio sulla configurabilità del contestato delitto tentato e dell'aggravante della volenza sulle cose.

Le modalità della condotta ed i precedenti penali del prevenuto non consentivano di ritenere l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 56, 624, 625 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità del delitto tentato contestato al prevenuto.

L'imputato, ancora all'interno dell'esercizio commerciale, infatti, alla mera richiesta di un addetto alla sicurezza aveva immediatamente consegnato la merce di cui era in possesso.

La stessa guardia giurata poi non aveva affermato che si stesse avviando all'esterno passando per la corsia di uscita riservata a coloro che nulla avevano acquistato.

2.2. Con il secondo ed il quarto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 131 bis cod. pen., per il mancato proscioglimento del prevenuto per l'evidente tenuità del fatto.La mera sussistenza di precedenti condanne non poteva rendere la condotta abituale.

Era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 625, comma 2, e 624, comma 2, cod. pen., per essere stata ritenuta l'aggravante della violenza sulle cose.

Dalle foto in atti appare evidente come non vi fosse stata alcuna forzatura sulle etichette di vendita.

Né vi è comunque prova che fosse stato l'imputato a strapparle.

In ogni caso non si era verificata alcuna immutazione dei beni che non risultano in alcun modo danneggiati.

Ne doveva seguire il proscioglimento dell'imputato per il difetto di valida querela (non essendo valida quella in atti).

2.4. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 99 comma 4, cod. pen., per non essere stata esclusa la recidiva.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. I primi quattro motivi sono tutti versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

1.1. Quanto alla ritenuta configurabilità, nella condotta tenuta dal prevenuto, dell'ipotesi del contestato delitto di furto, seppure solo tentato, la censura mossa dalla difesa è manifestamente priva di qualsivoglia fondamento.

L'imputato, infatti, aveva prelevato alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali dell'esercizio commerciale, aveva strappato le etichette di riconoscimento da alcuni di questi e si era avviato verso l'uscita percorrendo la corsia destinata a coloro che non avevano acquistato alcunchè.

Era pertanto evidente che aveva consumato - già quando aveva prelevato i capi di abbigliamento dagli scaffali ed aveva strappato le etichette di riconoscimento - atti idonei diretti in modo non equivoco ad irnpossessarsene.

Si è infatti precisato che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930).

L'avviarsi verso l'uscita ed il fermarsi solo dopo essere stato richiamato da un sorvegliante esclude soltanto, nel caso di specie, che possa ritenersi, da parte del prevenuto, la desistenza spontanea dal delitto, tentato, già realizzato o il recesso attivo dal medesimo.

1.2. Anche sul mancato proscioglimento del prevenuto in applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., la motivazione della Corte distrettuale era esente dalle censure mosse dalla difesa considerando sia le precedenti condanne patite dall'imputato (che avevano comportato il riconoscimento della recidiva), sia dalle modalità del fatto.

Manifestamente infondata è anche la pretesa che lo strappo dai capi di abbigliamento delle etichette che li contrassegnavano (riconducendo la proprietà all'esercizio commerciale) non costituisse una violenza sulle cose.

Si è infatti affermato che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Tenneli, Rv. 270478: nel caso di specie si trattava delle placche antitaccheggio ma anche le etichette apposte sui capi di abbigliamento sono strumenti che ne attestano la messa in vendita da parte dell'esercizio commerciale così dimostrandone la riconducibilità al medesimo).14.

II motivo relativo al riconoscimento della recidiva è inammissibile perché solo genericamente dedotto con l'atto di appello e questa Corte ha sempre affermato (da ultimo: Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestatogli ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di capi di abbigliamento esposti all'interno dell'esercizio commerciale "Galassia", in Alessandria il 23 febbraio 2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e del danno lieve, giudicate equivalenti alla aggravante della violenza sulle cose. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. L'imputato era stato bloccato dalla guardia giurata, allertata da una sorvegliante alla cui intimazione di fermarsi non aveva risposto, mentre stava uscendo dall'esercizio commerciale senza corrispondere il dovuto per i capi di abbigliamento che recava con sé. L'etichetta di uno dei capi era stata sottratta e altro capo era stato danneggiato. Non vi era pertanto dubbio sulla configurabilità del contestato delitto tentato e dell'aggravante della volenza sulle cose. Le modalità della condotta ed i precedenti penali del prevenuto non consentivano di ritenere l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 56, 624, 625 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità del delitto tentato contestato al prevenuto. L'imputato, ancora all'interno dell'esercizio commerciale, infatti, alla mera richiesta di un addetto alla sicurezza aveva immediatamente consegnato la merce di cui era in possesso. La stessa guardia giurata poi non aveva affermato che si stesse avviando all'esterno passando per la corsia di uscita riservata a coloro che nulla avevano acquistato. 2.2. Con il secondo ed il quarto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 131 bis cod. pen., per il mancato proscioglimento del prevenuto per l'evidente tenuità del fatto.La mera sussistenza di precedenti condanne non poteva rendere la condotta abituale. Era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 625, comma 2, e 624, comma 2, cod. pen., per essere stata ritenuta l'aggravante della violenza sulle cose. Dalle foto in atti appare evidente come non vi fosse stata alcuna forzatura sulle etichette di vendita. Né vi è comunque prova che fosse stato l'imputato a strapparle. In ogni caso non si era verificata alcuna immutazione dei beni che non risultano in alcun modo danneggiati. Ne doveva seguire il proscioglimento dell'imputato per il difetto di valida querela (non essendo valida quella in atti). 2.4. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 99 comma 4, cod. pen., per non essere stata esclusa la recidiva. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. I primi quattro motivi sono tutti versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 1.1. Quanto alla ritenuta configurabilità, nella condotta tenuta dal prevenuto, dell'ipotesi del contestato delitto di furto, seppure solo tentato, la censura mossa dalla difesa è manifestamente priva di qualsivoglia fondamento. L'imputato, infatti, aveva prelevato alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali dell'esercizio commerciale, aveva strappato le etichette di riconoscimento da alcuni di questi e si era avviato verso l'uscita percorrendo la corsia destinata a coloro che non avevano acquistato alcunchè. Era pertanto evidente che aveva consumato - già quando aveva prelevato i capi di abbigliamento dagli scaffali ed aveva strappato le etichette di riconoscimento - atti idonei diretti in modo non equivoco ad irnpossessarsene. Si è infatti precisato che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930). L'avviarsi verso l'uscita ed il fermarsi solo dopo essere stato richiamato da un sorvegliante esclude soltanto, nel caso di specie, che possa ritenersi, da parte del prevenuto, la desistenza spontanea dal delitto, tentato, già realizzato o il recesso attivo dal medesimo. 1.2. Anche sul mancato proscioglimento del prevenuto in applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., la motivazione della Corte distrettuale era esente dalle censure mosse dalla difesa considerando sia le precedenti condanne patite dall'imputato (che avevano comportato il riconoscimento della recidiva), sia dalle modalità del fatto. Manifestamente infondata è anche la pretesa che lo strappo dai capi di abbigliamento delle etichette che li contrassegnavano (riconducendo la proprietà all'esercizio commerciale) non costituisse una violenza sulle cose. Si è infatti affermato che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Tenneli, Rv. 270478: nel caso di specie si trattava delle placche antitaccheggio ma anche le etichette apposte sui capi di abbigliamento sono strumenti che ne attestano la messa in vendita da parte dell'esercizio commerciale così dimostrandone la riconducibilità al medesimo).14. II motivo relativo al riconoscimento della recidiva è inammissibile perché solo genericamente dedotto con l'atto di appello e questa Corte ha sempre affermato (da ultimo: Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.
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