Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 settembre 2023

Cassazione n. 26963/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8890/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli avvocatiFrancesco Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazionen. 20869/2019 , depositata il2/08/2019; uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/09/2023.

Fatti di causae r agioni della decisione

1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nny Rizzo ha nno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 , n. 4 ), c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 20869/2019,depositata il 2/08/2019. 2di 2 – 8890 /20 20 – 1 3/09/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. –Rileva il collegio che le questioni controverse sono state definite con accordo transattivo, prevedendosi altresì contestualmente la rinun- cia al ricorso.

Le parti ricorrenti ha nno, infatti, depositato corrispondente atto di rinuncia, datato 14/7/2023.

3. -Ne segue l'estinzione del presente giudizio per rinuncia al ricorso (art. 391,co. 1, c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché le parti intimatenon hanno svolto attività difensiva .

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n.25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione de l presente giudizio per rinuncia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8890/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli avvocatiFrancesco Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazionen. 20869/2019 , depositata il2/08/2019; uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/09/2023. Fatti di causae r agioni della decisione 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nny Rizzo ha nno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 , n. 4 ), c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 20869/2019,depositata il 2/08/2019. 2di 2 – 8890 /20 20 – 1 3/09/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. –Rileva il collegio che le questioni controverse sono state definite con accordo transattivo, prevedendosi altresì contestualmente la rinun- cia al ricorso. Le parti ricorrenti ha nno, infatti, depositato corrispondente atto di rinuncia, datato 14/7/2023. 3. -Ne segue l'estinzione del presente giudizio per rinuncia al ricorso (art. 391,co. 1, c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché le parti intimatenon hanno svolto attività difensiva . La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n.25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione de l presente giudizio per rinuncia
Sentenza Cassazione n. 26963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris