CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 33137/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELL'ECOMOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del sostituto Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanzata alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]- talano Agostino esponeva di essere stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per 1.077 giorni (dal 14.12.2011 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal 21.10.2016 al 26.3.2019) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in forza dell'ordinanza del G.I.P. Tribunale Palermo del 17.12.20:11. Evidenziava che era stato assolto con sentenza del Tribunale di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la formula per non aver commesso il fatto, pronuncia riformata dalla Corte d'Appello di Pa- lermo che, con sentenza del 20.10.2016, lo aveva condannato alla pena di anni 12 di reclusione. Con sentenza del 19.3.2018 la Corte di cassazione aveva an- nullato la sentenza di condanna, rinviando per nuovo esame ad una diversa se- zione della Corte d'Appello di Paiermo, che, con sentenza del 27.1.2021, aveva confermato l'assoluzione, pronuncia divenuta definitiva in data 28.6.2022. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per l'ingiusta detenzione subita con l'attribuzione della somma di euro 400.000. Assumeva in primo luogo che sussistevano i presupposti per il ricono- scimento dell'equa riparazione, posto che il medesimo non aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla custodia cautelare subita, essendo stato escluso nella sentenza del G.U.P. il suo coinvolgimento nella consorteria mafiosa. Osservava, inoltre, che, per effetto della detenzione sofferta, aveva patito enormi sofferenze di natura psicologica, essendo stato allontanato dagli affetti familiari nonché dalle attività occupazionali cui era dedito. Con ordinanza del 4.4.2024, la Corte di Appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, liquidando al medesimo a titolo di indennizzo la somma di euro 275.000. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si lamenta motivazione apparente sull'assenza dì causa ostativa ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Evidenzia il Ministero resistente che la Corte di Appello di Palermo, premessa un'ampia ricostruzione del quadro giurisprudenziale vigente in materia, nel giudi- care i presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione ed in particolare la mancanza di dolo o colpa grave nella determinazione della privazione della libertà personale, si è limitata a sostenere che: «Come emerge da quanto detto sopra, a carico del Catalano risultano essere state processualmente accertate le seguenti circostanze di fatto: - [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di servizi di osservazione che avevano riscontrato contatti con il cugino [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della famiglia nafiosa di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] era stato intercettato in due oc- casioni a colloquio con il Provenzano, elemento di spicco della consorteria mafiosa, richiamate in maniera assai precisa ed analitica sia nella ordinanza di applicazione della misura cautelare nei suoi confronti che nei provvedimenti del Tribunale della Libertà e della Cassazione che hanno confermato l'originaria misura. Ciò posto alla luce dei superiori elementi, ad avviso della Corte, non risulta configurabile nel caso in esame alcun profilo di colpa che possa escludere il diritto del ricorrente alla riparazione. Va, invero, evidenziato che il Catalano, fin dal primo momento in cui è stato ascoltato dalla P. G., ha fornito delle precise indicazioni con riguardo ai fatti in contestazione. negando nella maniera più assoluta il suo coinvolgimento in vicende legate alla consorteria mafiosa. Tale versione è stata considerata, al ter- mine di un lungo iter processuale, come quella maggiormente verosimile in rela- zione agli elementi prima indiziari e poi probatori in atti. Non può, pertanto, rite- nersi che il Catalano abbia tenuto, nel corso di tutto l'iter procedimentale, un com- portamento in alcun modo colposo che può impedire, nel caso in esame, il ricono- scimento del suo diritto alla riparazione. Occorre evidenfare che lo stesso, fin dal primo momento, ha professato la propria innocenza, fornendo una versione dei fatti che è stata. alla fine, ritenuta quella maggiormente verosimile alla luce delle risultanze probatorie in atti». Tale motivazione per il Ministero resistente è contraddittoria ed illogica alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale che, in tema di ingiusta detenzione, (viene richiamato il dictum di Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L'ordinanza — si sostiene— è viziata nella misura in cui ha valutato l'insussi- stenza della causa ostativa al diritto all'indennizzo solo con riferimento al compor- tamento tenuto dal ricorrente nel corso del procedimento e cioè dal primo contatto con la P.G. in avanti. Si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di valutare il com- portamento tenuto dal ricorrente prima dell'applicazione delle misure, ciò che in- vece avrebbe dovuto fare alla luce della pacifica giurisprudenza sopra illustrata. Sul punto l'ordinanza avrebbe del tutto taciuto e dunque omesso di dare conto di numerose circostanze già ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Palermo, ri- chiamate in sede di rinvio dalla sentenza di secondo grado n. 499/2021 e bisogne- voli di un attento scrutinio in relazione all'esclusione della causa ostativa, e cioè: a) anzitutto, ed in generale, che le conversazioni intercettate tra il Catalano e il Provenzano nel 2009, pur non giudicate sufficienti - a giudizio del Tribunale - a fondare la prova di un contributo attivo del Catalano alle dinamiche del sodalizio, fossero comunque indice dell'atteggiamento di profonda confidenza con il quale il secondo discuteva con il Catalano di fatti di contenuto intrinsecamente mafioso; b) che, sempre dalle predette conversazioni, fosse emersa la piena consapevolezza dell'istante circa il significato delle vicende trattate dal Provenzano, dimostrando il primo di essere avvezzo al linguaggio' mafioso e a conoscenza delle dinamiche interne a [OSCURATO:PERSONA], dei suoi esponenti e dei riferimenti specifici delle questioni trattate, pur mancando la prova oltre ogni ragionevole dubbio del contributo cau- sale richiesto per giungere all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; c) che, infine, la Corte d'appello, in sede di rinvio, è pervenuta alla conclusione in base alla quale «in presenza di una sostanziale incertezza in ordine alla effettiva appartenenza del Catalano alla con- sorteria mafiosa, ritiene, pertanto, questo Collegio che vada confermata la pro- nuncia assolutoria di primo grado», apparendo tale statuizione sufficientemente neutra circa il valore delle intercettazioni ai fini della concessione della riparazione di cui si tratta. ad ulteriore sostegno della mancanza di motivazione sul punto prima evidenziato, che le intercettazioni di cui si tratta - il cui richiamo in questa sede sarebbe ultroneo alla luce dell'oggetto del giudizio di legittimità - erano state analiticamente e puntualmente richiamate dalla difesa erariale nella memoria di- fensiva depositata nel corso del procedimento per la concessione dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. e presente agli atti dell'odierno giudizio. In ogni caso, è pacifico che la Corte d'appello debba valutare l'intero compendio probatorio a supporto della richiesta di applicazione della misura cautelare da cui origina l'i- stanza di riparazione, senza alcuna preclusione. In ogni caso, si evidenzia in ricorso che di tali circostanze, come visto in pre- cedenza, la Corte d'Appello dimostra di essere a conoscenza (pagg. 8-9 dell'ordi- nanza oggetto di ricorso). Tuttavia, tali circostanze, pur ritenute dalla Corte d'Appello accertate, non vengono valutate ai fini della sussistenza o insussistenza della causa ostativi, li- mitandosi il giudice della riparazione a valutare il solo contegno della parte nel corso del procedimento penale. La condotta processuale dell'imputato — si sostiene— è stata erroneamente assunta in senso atomistico e assorbente, prescindendo da ogni raffronto con le condotte antecedenti all'adozione della misura cautelare (invero, queste sì, assor- benti nella presente sede) che hanno dato causa alla privazione della libertà se- condo la regola di giudizio civilistica. Ebbene, così operando, la Corte d'Appello da un lato sarebbe incorsa in un errore di prospettiva, dall'altro ha omesso di considerare globalmente ed unitaria- mente il comportamento della parte, così dunque peccando di mancanza di moti- vazione in punto di causa ostativa alla concessione della misura, unico aspetto rilevante per valutare la sussistenza del diritto ad ottenere la riparazione per l'in- giusta detenzione. Se pure è vero che i fatti accertati non sono stati ritenuti idonei a condurre alla condanna per i reati contestati, è anche vero che le condotte accertate dal giudice del merito non possono essere prive di ogni rilevanza nella valutazione sulla spettanza della riparazione per l'ingiusta detenzione. E tali fatti per il Mini- stero ricorrente hanno sicuramente inciso sull'applicazione della misura cautelare., conferendo alle condotte del richiedente, sicuramente quanto meno connotate da colpa grave, una tale apparenza di conformità a guanto emergente dalle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia e dai servizi di osservazione da indurre in giusti- ficabile errore l'autorità che ha disposto la misura restrittiva stessa. Con un secondo motivo si denuncia errore di diritto ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza di cause ostative al chiesto indennizzo. Si ricorda, quanto alle necessità che la condizione ostativa sia valutata d'uffi- cio, il dictum di Sez. 4 n. 6880/2021 ribadendo che l'ordinanza impugnata ha tra- scurato circostanze evidentemente influenti ai fini dell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, determinate almeno con colpa grave dal Cata- lano, e certamente idonee a destare allarme sociale e dunque a giustificare l'in- tervento dell'autorità giudiziaria o l'errore in cui l'autorità inquirente è incorsa. Qualora il giudice della riparazione avesse correttamente valutato la condotta del Catalano non nell'ottica della sua penale responsabilità e della sua condotta in sede di interrogatorio di garanzia, bensì nella corretta ottica dell'analisi delle con- dotte ulteriori rispetto a quelle oggetto della contestazione nei capi di imputazione, che hanno avuto efficacia incidente sull'arresto e sull'applicazione della misura cu- stodiale, sarebbe giunto a differenti conclusioni in relazione al chiesto indennizzo. Al contrario, si lamenta che la Corte territoriale non abbia dato conto di alcuna sostanziale giustificazione logico-giuidica che escludesse la ricorrenza della colpa grave o del dolo nel caso di specie diversa dall'illegittimo riferimento alle giustifi- cazioni addotte dal Catalano in sede processuale; non ha esplicitato l'esito del vaglio ex ante, secondo un iter motivazionale autonomo da quello del processo di merito, dei fatti idonei ad escludere la causa ostativa de qua; non ha, inoltre, dato conto di "precisi elementi" già a disposizione del giudice della cautela che avreb- bero dovuto indurre a ritenere insussistenti ab origine le condizioni per la sussi- stenza del reato. Sotto tale profilo, la totale carenza logico-giuridica del percorso giustificativo della decisione risulta ancor più evidente se si considera l'assenza di argomentazioni idonee a superare i motivi di fatto e di diritto che avevano indotto a ritenere accertata la ricorrenza, nel corso del procedimento penale, delle condi- zioni legittimanti la misura cautelare soprattutto alla luce della pronuncia dal Tri- bunale del riesame. Si lamenta che la Corte d'appello non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione alla connivenza e alle frequentazioni ambi- gue quali elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo richiesto (Sez. 4, n. .16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773; Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). In particolare, la Corte d'Appello si sarebbe immotivatamente discostata dall'indirizzo ermeneutico per cui integra la condizione ostativa della colpa grave la.condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associa- zione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4 n. 49613/2018). Per tali motivi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede annullarsi l'or- dinanza impugnata con ogni conseguenza di legge e dunque senza rinvio ex art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., riconoscendo l'insussistenza del diritto alla ripara- zione dell'ingiusta detenzione ovvero con rinvio riconoscendo la mancanza o con- traddittorietà della motivazione e/o i vizi sulla determinazione dell'entità della ri- parazione. 3. Il P.G. ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le conclusioni scritte riportate in epigrafe. In data 24.6.2024 è stata depositata memoria ex art. 121 cod. proc. pen., a firma del difensore del Catalano, Avv, [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso del Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sopra illustrati, con cui si censura in termini di violazione di legge e vizio di motivazione l'esclusione in capo al Catalano di una condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, sono fon- dati. Ed invero, come lamenta il Ministero ricorrente, il giudice della riparazione ha operato una valutazione dei comportamenti tenuti dal Catalano che ancora una volta pare orientata a valutarne la responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e presupposto per l'avanzata richiesta di' indennizzo, piuttosto che la valenza sinergicamente colposa ai fini del provvedimento restrittivo adottato e mantenuto a suo carico.L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo cui va demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti in relazione al presente giudizio di legittimità. 2. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme discip:inari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). 3. Sempre le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Arnbrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "er -ore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Ebbene il provvedimento impugnato non pare fare buona applicazione dei principi sopra richiamati.Appare di tutta evidenza, infatti, come si anticipava, che il giudice della ripa- razione, nel valutare i presupposti del chiesto indennizzo, ha confuso i piani della responsabilità penale -già negativamente acclarata e presupposto della proce- dura- con la necessaria valutazione dell'eventuale comportamento colposo dell'im- putato sinergico rispetto all'adottata misura cautelare. Il provvedimento impugnato non pare tener conto che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferi- scono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o pro- batoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occor- rendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. n. 45148/2010) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viola- zione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la con- dotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà perso- nale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con va- lutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del pro- cesso di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rap- porto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. U. 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]- dictis). 5. Indice eloquente dell'indebita commistione dei piani della responsabilità penale e dell'intrinseca illogicità della motivazione del provvedimento impugnato il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato in cui si legge: «... a carico del Catalano risultano essere state processualmente accertate le seguenti circostanze di fatto: - [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di servizi di osservazione che avevano riscontrato contatti con il cugino [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] era stato intercettato in due occasioni a colloquio con il Provenzano, elemento di spicco della consorteria ma- fiosa, richiamate in maniera assai precisa ed analitica sia nella ordinanza di appli- cazione della misura cautelare nei suoi confronti che nei provvedimenti del tribu- nale della Libertà e della Cassazione che hanno confermato l'originaria misura. Ciò posto alla luce dei superiori elementi, ad avviso della Corte, non risulta configura- bile nel caso in esame alcun profilo di colpa che possa escludere il diritto del ricor- rente alla riparazione. Va, invero, evidenziato che il Catalano, fin dal primo mo- mento in cui è stato ascoltato dalla p.g., ha fornito delle precise indicazioni con riguardo ai fatti in contestazione. negando nella maniera più assoluta il suo coin- volgimento in vicende legate alla consorteria mafiosa». La contraddizione è evidente. Si dà atto delle sopra ricordate emergenze pro- cessuali, si rileva che in relazione alle stesse il Catalano si è difeso e che i giudici della cognizione hanno concluso che non fossero idonee a fondarne un'afferma- zione di responsabilità penale, ma poi si conclude apoditticamente che, in ragione di ciò «non risulta configurabile alcun profilo di colpa». L'ordinanza impugnata, in concreto, ha omesso di confrontarsi — va ribadito, sotto il profilo della colpa e non sotto quello dell'idoneità a fondarvi una responsa- bilità penale — con quelle circostanze già ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Palermo, richiamate in sede di rinvio dalla sentenza di secondo grado n. 499/2021 di cui pure mostra di essere a conoscenza e bisognevoli di un attento scrutinio in relazione all'esclusione della causa ostativa. In particolare, avrebbe dovuto valutare — e non avendolo fatto dovrà prov- vedervi il giudice del rinvio — la natura degli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e, soprat- tutto, se le conversazioni intercettate tra il Catalano e il Provenzano nel 2009, pur non giudicate sufficienti a fondare la prova di un contributo attivo del Catalano alle dinamiche del sodalizio, fossero comunque indice di una contiguità criminale e/o di una connivenza rispetto a fatti di contenuto intrinsecamente mafioso. Avrebbe dovuto, in particolare, valutare se da tali conversazioni, fosse emersa la piena consapevolezza del Catalano circa il significato delle vicende trattate dal Proven- zano, dimostrando il primo di essere avvezzo al linguaggio mafioso e a conoscenza delle dinamiche interne a [OSCURATO:PERSONA], dei suoi esponenti e dei riferimenti specifici delle questioni trattate, pur mancando la prova oltre ogni ragionevole dubbio del contributo causale richiesto per giungere all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Al di là delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che la Corte territoriale (pagg. 38-39 della sentenza di assoluzione) ha condiviso essere generiche e non rilevanti ai fini dell'affermazione dell'intraneità del catalano al sodalizio criminale, alle pagg. 60-61 il giudice del gravame del merito condivide l'opzione assolutoria del tribunale, ma ciò non oblitera l'esistenza del compendio intercettivo. A cominciare dalle tre conversazioni registrate tra maggio e settembre del 2009, intercorse tra il Catalano e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca braccio destro dell'architetto Liga, reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali venivano affrontati diversi argomenti all'apparenza inerenti vicende a carattere mafioso, in cui era coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA]. li Tribunale — come ricorda il giudice dell'assoluzione — a quest'ultimo ri- guardo ha ritenuto evidente che il Provenzano, con linguaggio contenuto ed ac- corto, discutesse con estrema franchezza e confidenza col Catalano di fatti di con- tenuto intrinsecamente mafioso. Pur tuttavia, valorizzando la constatazione che fosse soprattutto il Provenzano a raccontare alcuni fatti aventi un più che probabile contenuto mafioso al Catalano — che si limitava ad annuire o a dare il proprio assenso — ha concluso che non emergeva la prova di un contributo attivo dell'imputato alle dinamiche del sodalizio. In sostanza, sebbene l'odierno ricor- rente comprendesse perfettamente il significato delle vicende trattate dal Proven- zano, dimostrando di essere avvezzo al linguaggio mafioso e a conoscenza delle dinamiche interne a [OSCURATO:PERSONA], dei suoi esponenti e dei riferimenti specifici delle questioni trattate, a giudizio del Tribunale, da tali conversazioni, pur emergendo la figura di un soggetto del tutto consapevole ed addentro al tessuto sociale in cui opera l'organizzazione mafiosa, non poteva desumersi la prova di una o più con- dotte che dimostrassero la partecipazione dell'imputato all'associazione maliosa e l'individuazione di quel "contributo" richiesto per poter giungere all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Il Tribunale ha poi riportato in sentenza altre due conversazioni e in partico- lare quella registrata il 29 gennaio 2011 all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]- manno tra quest'ultimo e il suo autista personale, tale Lareddola, in cui si faceva chiaramente riferimento al [OSCURATO:PERSONA] e al Catalano, indicato come "il cugino del fotografo " che aveva l'incarico di organizzare un appuntamento per aggiustare le cose in merito ad una messa posto di un supermercato Sigma (pag. 316 della sentenza di primo grado) nonché un altro dialogo intercettato l'8 marzo 2011 (pa- gina 320 della sentenza di primo grado) all'interno della polleria del [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il Catalano veniva indicato dal [OSCURATO:PERSONA], altro sodale mafioso, come colui che aveva i contatti con i soggetti non meglio identificati che sarebbero stati vittime di una attività estorsiva, portata avanti e curata dal Lauria prima di essere tratto in arresto. Ciò nonostante, secondo il primo giudicante, «è venuta alla luce una figura non univocamente delineata entro ì parametri tipici del sog- getto partecipante al sodalizio mafioso né in relazione ad un suo contributo volon- tario, continuativo ed efficace rispetto alle finalità dell'organizzazione né, tampoco, sotto l'aspetto della qualifica formale di uomo d'onore, il ruolo del Catalano è ap- parso più quello di accompagnatore del cugino [OSCURATO:PERSONA] che di aderente che abbia fornito un autonomo, ben delineato ed efficace contributo al sodalizio». Non va trascurato che, indipendentemente dalle deduzioni di parte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice (Sez. 4 n. 6880 del 26/01/2021). 6. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). Con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazione al diritto all'equa riparazione, questa Corte, peraltro, già in precedenza, aveva avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza stessa ad essere con- dotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscendola: 1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente ri- guardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consu- mato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecu- zione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773); 3. nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è neces- saria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (Sez. 4, n. 42039 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cambareri, rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capan- none, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). La connivenza richiede, evidentemente, per esser accertata, la prova posi- tiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente mede- simo (così questa Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011 dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda riparatoria alla luce degli stretti e frequenti collegamenti telefonici tra l'imputata prosciolta e il cognato, personaggio di spicco di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti). Non va trascurato, infine, che questa Corte di legittimità ha affermato es- sere ostative al chiesto beneficio le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consa- pevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un com- portamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4,