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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 agosto 1992

Cassazione n. 15700/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1992 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta alla memoria depositata e ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/6/2022 ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 26/4/2022, ha respinto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia della [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] & C, nonché quale rappresentante legale e a.u. della [OSCURATO:PERSONA] G.G.D e della [OSCURATO:PERSONA] Fontane S.r.l., aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni alla intestati ma ritenuti come riferibili al padre [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 512 bis e 640 entrambi aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Gallello che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione effettuata quanto al giudizio di sperequazione.

2. In data 28 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria delle note della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che la motivazione resa dal Tribunale del Riesame sarebbe apparente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In un unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione effettuata quanto al giudizio di sperequazione rilevando che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto nel dovuto conto gli elementi evidenziati dalla difesa al fine di dimostrare che non vi era alcuna sproporzione tra i beni detenuti dalla ricorrente e il patrimonio della stessa, ciò anche perché il valore di alcuni beni sarebbe stato erroneamente calcolato.

La doglianza non è consentita.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.1. Nel caso di in esame il Tribunale della cautela, con il riferimento alla conclusione del procedimento cautelare relativo a [OSCURATO:PERSONA] e alla specifica situazione della ricorrente -all'epoca dei fatti appena ventenne e priva di redditi, ciò anche tenuto conto alla tabella sperequativa e agli accertamenti della Guardia di Finanza e pure alla perizia tecnica (crf.

Pag. 4 del provvedimento impugnato) - ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della propria conclusione e la motivazione dell'ordinanza non può ritenersi meramente apparente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza redatta con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1992 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta alla memoria depositata e ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/6/2022 ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 26/4/2022, ha respinto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia della [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] & C, nonché quale rappresentante legale e a.u. della [OSCURATO:PERSONA] G.G.D e della [OSCURATO:PERSONA] Fontane S.r.l., aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni alla intestati ma ritenuti come riferibili al padre [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 512 bis e 640 entrambi aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Gallello che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione effettuata quanto al giudizio di sperequazione. 2. In data 28 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria delle note della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che la motivazione resa dal Tribunale del Riesame sarebbe apparente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione effettuata quanto al giudizio di sperequazione rilevando che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto nel dovuto conto gli elementi evidenziati dalla difesa al fine di dimostrare che non vi era alcuna sproporzione tra i beni detenuti dalla ricorrente e il patrimonio della stessa, ciò anche perché il valore di alcuni beni sarebbe stato erroneamente calcolato. La doglianza non è consentita. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.1. Nel caso di in esame il Tribunale della cautela, con il riferimento alla conclusione del procedimento cautelare relativo a [OSCURATO:PERSONA] e alla specifica situazione della ricorrente -all'epoca dei fatti appena ventenne e priva di redditi, ciò anche tenuto conto alla tabella sperequativa e agli accertamenti della Guardia di Finanza e pure alla perizia tecnica (crf. Pag. 4 del provvedimento impugnato) - ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della propria conclusione e la motivazione dell'ordinanza non può ritenersi meramente apparente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con
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