CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 13396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99 comma 4 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod.pen. e il vizio di motivazione appare inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto la compatibilità della attenuante con il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'ha esclusa in ragione del lucro ricavato di non trascurabile entità pari a C 357,80. Perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. L'esclusione della tenuità del lucro fonda correttamente in diniego. Ritenuto che il secondo motivo che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen. e il vizio di motivazione è inammissibile per manifesta infondatezza alla luce del giudizio di maggiore pericolosità espresso (cfr. pag. 8) fondato sulla ricorrenza di plurime precedenti penali. Ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso che deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo) e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (quarto motivo), sono parimenti manifestamente infondati. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generico è stato giustificato in ragione dei precedenti penali. La determinazione della pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., pena determinata in misura superiore al minimo edittale in ragione della personalità del ricorrente, soggetto pluripregiudicato, e tenuto conto che la contestazione riguardava droghe pesanti, aumentata per la recidiva. La motivazione è congrua e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto t2r3 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] y yl l. r e ensore t