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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04468/2026

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15551-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 115/2020; Oggetto R.G.N.15551/2021 Cron.

Rep.

Ud.17/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 2/2021 della Corte d’appello di Brescia che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Mantova che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Denis s.s. [OSCURATO:PERSONA] in opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi alla [OSCURATO:PERSONA] agricole con lavoratori dipendenti da ottobre 2014 a gennaio 2019.

L’avviso era conseguente ad accertamento ispettivo in esito al quale erano state disposte la cancellazione della società dall’elenco dei coltivatori diretti e l’iscrizione nella gestione autonoma degli imprenditori agricoli professionali. [OSCURATO:PERSONA] e Denis s.s. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 e dell’art. 49 della legge n. 88/1989, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Nella sostanza l’INPS si duole perchéla Corte di Appello ha ritenuto che l’accertamento della perdita dei requisiti di coltivatore diretto in capo ai titolari di una società agricola, con contestuale iscrizione degli stessi nella gestione degli imprenditori agricoli professionali, costituisse una variazione di inquadramento, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, in forza del quale il provvedimento di variazione produce effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non avvedendosi che la variazione di inquadramento si verifica solo nell’ipotesi di mutamento del settore economico dell’azienda, settore economico che nel caso di specie sarebbe rimasto quello agricolo e pertanto immutato.

Ad avviso del Collegio la trattazione dell’unico motivo di ricorso pone in questione, per la soluzione della specifica fattispecie, l’interpretazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 sotto profili non ancora esaminati da questa Corte e che è opportuno riservare alla trattazione in udienza pubblica.

Va disposto per questa ragione il rinvio a nuovo ruolo.

La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e rinvia a tal fine a nuovo ruolo.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15551-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 115/2020; Oggetto R.G.N.15551/2021 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 2/2021 della Corte d’appello di Brescia che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Mantova che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Denis s.s. [OSCURATO:PERSONA] in opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi alla [OSCURATO:PERSONA] agricole con lavoratori dipendenti da ottobre 2014 a gennaio 2019. L’avviso era conseguente ad accertamento ispettivo in esito al quale erano state disposte la cancellazione della società dall’elenco dei coltivatori diretti e l’iscrizione nella gestione autonoma degli imprenditori agricoli professionali. [OSCURATO:PERSONA] e Denis s.s. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 e dell’art. 49 della legge n. 88/1989, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nella sostanza l’INPS si duole perchéla Corte di Appello ha ritenuto che l’accertamento della perdita dei requisiti di coltivatore diretto in capo ai titolari di una società agricola, con contestuale iscrizione degli stessi nella gestione degli imprenditori agricoli professionali, costituisse una variazione di inquadramento, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, in forza del quale il provvedimento di variazione produce effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non avvedendosi che la variazione di inquadramento si verifica solo nell’ipotesi di mutamento del settore economico dell’azienda, settore economico che nel caso di specie sarebbe rimasto quello agricolo e pertanto immutato. Ad avviso del Collegio la trattazione dell’unico motivo di ricorso pone in questione, per la soluzione della specifica fattispecie, l’interpretazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 sotto profili non ancora esaminati da questa Corte e che è opportuno riservare alla trattazione in udienza pubblica. Va disposto per questa ragione il rinvio a nuovo ruolo. La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e rinvia a tal fine a nuovo ruolo. Così
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