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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04214/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7085-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022n. 7085sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022 avverso la sentenza n. 14743/2021 del TRIBUNALE di Roma, depositata il 22settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di Pace locale, che aveva respinto l’opposizione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il verbale di accertamento n. 13170225092 del 06.02.2017, con cui si contestava alla ricorrente l’accesso in zona a traffico limitato in assenza della prescritta autorizzazione.

Il giudice dell’appello riteneva, in particolare, non provata la circostanza dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a sostegno della proposta opposizione, e cioè che al momento dell’accesso nella zona a traffico limitato la vettura di proprietà della ricorrente era a servizio di persona disabile, munita di regolare permesso, ed esponeva il contrassegno di cui al d.P.R. n. 495 del 1992.

2. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del D.Lgs n. 285/1992, 11, comma 4 d.P.R. 19/9/1996 n. 610, 381 [OSCURATO:PERSONA] della Strada ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).

E violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503». 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.

Ric. 2022n. 7085sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Il ricorso è privo di procura speciale.

Esso, infatti, risulta proposto sulla base della procura rilasciata nei precedenti gradi di merito, e in particolare «giusta procura a margine del ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma (R.G. 66728/2017)»(così a pag. 1 di ricorso), in contrasto, pertanto, con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020, Rv. 658373; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003, Rv. 562867).

Di recente questa Corte ha anche precisato che: «L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Sez.

U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, Rv. 666508 -01).

In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che resta preclusala “sanatoria” afferente al difetto di procura speciale per il ricorso di cassazione: occorrendo che la stessa sia rispettosa del principio di specialità, che ne impone, come si è visto, certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, sicché non è configurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice.La s anatoria è incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione e, per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n. 1578/1933, che limita Ric. 2022n. 7085sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022 l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto “ex tunc”.

2. Ciò esime il Collegio dall’illustrare il motivo di ricorso.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivoa carico dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha agito in assenza di procura.

Infatti secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui illegale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (ex plurimis Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14474 del 2019 , Sez.

U, Sentenza n. 10706 del 2006).

Ric. 2022n. 7085sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7085-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022n. 7085sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 avverso la sentenza n. 14743/2021 del TRIBUNALE di Roma, depositata il 22settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di Pace locale, che aveva respinto l’opposizione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il verbale di accertamento n. 13170225092 del 06.02.2017, con cui si contestava alla ricorrente l’accesso in zona a traffico limitato in assenza della prescritta autorizzazione. Il giudice dell’appello riteneva, in particolare, non provata la circostanza dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a sostegno della proposta opposizione, e cioè che al momento dell’accesso nella zona a traffico limitato la vettura di proprietà della ricorrente era a servizio di persona disabile, munita di regolare permesso, ed esponeva il contrassegno di cui al d.P.R. n. 495 del 1992. 2. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del D.Lgs n. 285/1992, 11, comma 4 d.P.R. 19/9/1996 n. 610, 381 [OSCURATO:PERSONA] della Strada ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.). E violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503». 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste. Ric. 2022n. 7085sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. Il ricorso è privo di procura speciale. Esso, infatti, risulta proposto sulla base della procura rilasciata nei precedenti gradi di merito, e in particolare «giusta procura a margine del ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma (R.G. 66728/2017)»(così a pag. 1 di ricorso), in contrasto, pertanto, con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020, Rv. 658373; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003, Rv. 562867). Di recente questa Corte ha anche precisato che: «L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, Rv. 666508 -01). In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che resta preclusala “sanatoria” afferente al difetto di procura speciale per il ricorso di cassazione: occorrendo che la stessa sia rispettosa del principio di specialità, che ne impone, come si è visto, certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, sicché non è configurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice.La s anatoria è incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione e, per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n. 1578/1933, che limita Ric. 2022n. 7085sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto “ex tunc”. 2. Ciò esime il Collegio dall’illustrare il motivo di ricorso. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivoa carico dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha agito in assenza di procura. Infatti secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui illegale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (ex plurimis Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14474 del 2019 , Sez. U, Sentenza n. 10706 del 2006). Ric. 2022n. 7085sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bi
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