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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 1976

Cassazione n. 26471/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1976 avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 9 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato — anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (titolare del ristorante "da Teodora") e di suo marito [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il ministero del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure a due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sull'eccezione di improcedibilità parziale del reato, collegata alla dedotta circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non deve considerarsi persona offesa in quanto mai nominata dall'imputato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al mancato proscioglimento del prevenuto per insussistenza del fatto, in subordine quanto alla mancata assoluzione per insussistenza del coefficiente soggettivo e, in ulteriore subordine, circa la mancata assoluzione dell'imputato perché la condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica sub specie di satira. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato di diffamazione si è estinto perché esso è procedibile a querela di parte e, come documentato dalla difesa del ricorrente: - il 26 maggio 2025, le due persone offese hanno rimesso la querela con dichiarazione rilasciata dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Spilimbergo; - [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione sottoscritta dal proprio difensore e procuratore speciale il 3 giugno 2025, ha accettato la remissione.

2. In assenza di accordo diverso, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente - [OSCURATO:PERSONA]-ìrEZZULLO) v CO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1976 avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 9 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato — anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (titolare del ristorante "da Teodora") e di suo marito [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il ministero del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sull'eccezione di improcedibilità parziale del reato, collegata alla dedotta circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non deve considerarsi persona offesa in quanto mai nominata dall'imputato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al mancato proscioglimento del prevenuto per insussistenza del fatto, in subordine quanto alla mancata assoluzione per insussistenza del coefficiente soggettivo e, in ulteriore subordine, circa la mancata assoluzione dell'imputato perché la condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica sub specie di satira. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato di diffamazione si è estinto perché esso è procedibile a querela di parte e, come documentato dalla difesa del ricorrente: - il 26 maggio 2025, le due persone offese hanno rimesso la querela con dichiarazione rilasciata dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Spilimbergo; - [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione sottoscritta dal proprio difensore e procuratore speciale il 3 giugno 2025, ha accettato la remissione. 2. In assenza di accordo diverso, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente - [OSCURATO:PERSONA]-ìrEZZULLO) v CO
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