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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14960/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40689/24 Nardella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato poiché non era stata precedentemente formulata dall'imputato alcuna richiesta in tal senso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla capacità processuale dell'imputato, è altresì manifestamente infondato in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito (v. in particolare pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40689/24 Nardella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato poiché non era stata precedentemente formulata dall'imputato alcuna richiesta in tal senso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla capacità processuale dell'imputato, è altresì manifestamente infondato in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito (v. in particolare pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/
Sentenza Cassazione n. 14960/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris