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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32595/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], irrevocabilmente condannato alla pena principale dell'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], presentava tramite i suoi difensori, in data 26 novembre 2019, alla Corte di assise di Bergamo, istanza volta ad esaminare i reperti, in sequestro, già oggetto d'indagine penale (indumenti e relativi campioni di DNA) e ad acquisire copia dei DVD, riproducenti gli esiti delle analisi effettuate dal RIS dei Carabinieri.

L'attività d'investigazione difensiva, di cui l'istanza era esercizio, appariva funzionale al promovimento dell'eventuale giudizio di revisione.

Il presidente della Corte di assise concedeva l'autorizzazione, con provvedimento adottato senza formalità di procedura in data 27 novembre 2019.

Con successivo provvedimento 2 dicembre 2019, adottato secondo le medesime modalità, il presidente specificava che l'autorizzazione rilasciata doveva intendersi, allo stato, limitata alla «mera ricognizione dei corpi di reato [...], operazione che dovrà essere eseguita sotto la vigilanza della P.G. competente, rimanendo esclusa qualsiasi operazione di prelievo o analisi degli stessi [...]».

2. Con successive istanze, datate 30 aprile 2020 e 10 giugno 2020, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] domandava alla Corte di assise di dettare disposizioni sui tempi e sulle modalità di accesso ai corpi di reato e sulla consegna dei DVD.

Intervenivano due distinti provvedimenti presidenziali dichiarativi della inammissibilità delle istanze, annullati con rinvio da questa Corte di cassazione con sentenza n. 2603 del 2021.

Quest'ultima pronuncia affermava il dovere del giudice dell'esecuzione, nella sua ordinaria composizione, di statuire in merito ad ogni questione coinvolgente beni sequestrati o confiscati, e quindi anche in merito ad investigazioni difensive aventi corrispondente oggetto.

Sulle relative istanze il giudice stesso avrebbe dovuto nuovamente provvedere, tenuto conto della «incidenza della precedente autorizzazione del 27/11/2019, che i provvedimenti impugnati sembrano ignorare».

3. A seguito del disposto annullamento la Corte di assise di Bergamo adottava l'ordinanza 1° giugno 2021, con cui la Corte stessa: a) rigettava l'istanza diretta all'adozione di provvedimenti finalizzati ad ottenere l'accesso della difesa ai corpi di reato e la loro ricognizione; b) dichiarava inammissibile l'istanza diretta ad ottenere la trasmissione dei DVD.

L'ordinanza era dalla difesa impugnata dinanzi a questa Corte, mediante formulazione di otto motivi di censura.

Questa Corte, con sentenza n. 35349 del 2022, riqualificava il ricorso dinanzi ad essa proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di assise di Bergamo per il prosieguo.

4. A definizione del giudizio di opposizione interveniva l'ordinanza in epigrafe indicata, che disattendeva le censure difensive e confermava il provvedimento opposto.

A confutazione dei motivi primo e secondo di opposizione, il giudice dell'esecuzione ribadiva che l'autorizzazione presidenziale del 27 novembre 2019 non poteva considerarsi più attuale, perché medio tempore i reperti erano stati confiscati.

La confisca segnerebbe una radicale trasformazione del regime giuridico dei beni in questione, a fronte della quale la possibilità di svolgimento su di essi di attività difensive di vario tipo andava ex novo rivalutata, senza che ciò importasse una violazione del mandato assegnato dalla sentenza rescindente di legittimità n. 2603 del 2021, né una menomazione del contraddittorio in sede difensiva.

A confutazione dei motivi terzo, quarto e quinto, il giudice dell'esecuzione ribadiva il convincimento, secondo cui le istanze difensive di accesso ai reperti, oggetto dunque di rivalutazione, non potevano essere accolte, non contenendo esse l'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero reso necessari e decisivi i nuovi accertamenti, e neppure dell'utilità e del risultato vantaggioso per il condannato che se ne sarebbe potuto ricavare.

Le investigazioni difensive di tipo meramente esplorativo non sarebbero ammesse, e non lo sarebbero neppure quelle tese a sovvertire accertamenti fattuali definitivi e consolidati per effetto del giudicato di condanna, formatosi, nella specie, all'esito di giudizio nel quale la prova scientifica era stata raccolta e valutata in assenza di qualsivoglia anomalia.

Né sarebbero, da allora, sopravvenuti metodi di analisi e sequenziamento del DNA realmente innovativi, che di quel giudicato potessero imporre o suggerire la rivisitazione sotto l'aspetto considerato.

Il giudice dell'esecuzione disattendeva i motivi di opposizione ulteriori, osservando: - quanto al sesto motivo, che la sollecitata attività di verifica dell'integrità e completezza del compendio confiscato, rispetto al materiale probatorio già inciso da sequestro, doveva giudicarsi totalmente superflua, trattandosi di materiale già abbondantemente utilizzato e valutato nel giudizio di merito, nonché in assenza di indicazioni specifiche delle ragioni che rendessero necessario il recupero di ulteriori reperti; - quanto al settimo motivo, che non esistevano provette di DNA che fossero mai state occultate alla difesa nel processo e che in quest'ultimo era stato già chiarito come il materiale genetico utilmente esaminabile fosse ormai esaurito, contenendo dette provette residui di campioni biologici già analizzati e inidonei a consentire nuove amplificazioni e tipizzazioni; - quanto all'ottavo motivo, che l'istanza volta all'acquisizione dei DVD era inammissibile, perché l'interessato, a seguito del diniego opposto dalla Pubblica amministrazione detentrice dei supporti, avrebbe dovuto sollecitare il previo intervento del Pubblico ministero, a norma del combinato disposto degli artt. 367, 368 e 391-quater, comma 3, cod. proc. pen. 5.

Avverso la decisione resa dalla Corte di assise in sede di opposizione, [OSCURATO:PERSONA], assistito dai suoi difensori di fiducia, ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, di seguito illustrati nei limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione.

La difesa ritiene che sull'autorizzazione presidenziale del 27 novembre 2019 fosse calato il giudicato esecutivo, che solo l'insorgenza di un fatto nuovo avrebbe potuto rimettere in discussione.

Natura di fatto nuovo non potrebbe riconoscersi al successivo provvedimento di confisca, non abilitato alla rimozione di effetti processuali ormai cristallizzati.

Abnorme sarebbe, così, la valutazione di sopravvenuta inattualità dell'autorizzazione in questione, altresì contrastante con l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione in sede rescindente, che avrebbe sancito l'equiparabilità di sequestro e confisca ai fini delle valutazioni riguardanti le avviate attività d'investigazione difensiva.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione delle legge processuale.

Il giudice dell'esecuzione, a suo giudizio, avrebbe dovuto limitarsi a valutare le istanze del 30 aprile 2020 e del 10 giugno 2020, alla luce del provvedimento autorizzatorio già adottato, alla cui esecuzione le istanze stesse erano finalizzate.

Esulava dai compiti del predetto giudice compiere valutazioni ulteriori sull'istanza del 26 novembre 2019, ormai definitivamente accolta, oltretutto in assenza di una corretta instaurazione del contraddittorio sul punto.

5.3. Con il terzo motivo, il • ricorrente deduce violazione della legge processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione.

L'attività investigativa del difensore in vista della revisione, proprio perché finalizzata a ricercare e individuare elementi di prova utili alla riapertura del processo, non potrebbe essere preventivamente sindacata sotto il profilo dell'idoneità dimostrativa di ciò che, in prospettiva, dovrebbe essere l'esito finale di quel giudizio, ossia del proscioglimento.

La citata attività investigativa, in 4 (ft{ quanto prodromica all'eventuale presentazione dell'istanza di revisione, non andrebbe valutata con il metro riservato a quest'ultima, operante per stabilirne l'ammissibilità.

Il metro di valutazione sarebbe, più limitatamente, quello in via analogica desumibile dall'art. 410 cod. proc. pen., sicché sarebbe sufficiente che l'oggetto dell'indagine si presenti concreto e specifico.

Un'interdizione potrebbe scattare solo rispetto a richieste meramente esplorative o prive di ogni serietà.

Violando tale principio direttivo, il giudice a quo avrebbe effettuato una prognosi di superfluità dell'indagine indebitamente anticipando, in tema di novità della prova e di potenziale sua capacità risolutiva del giudicato, il criterio di giudizio che è proprio della sede di revisione.

5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale.

Diversamente da quanto, in tesi, sostenuto nell'ordinanza impugnata, le valutazioni in tema di ammissione della prova, effettuate nel giudizio di cognizione, non restringerebbero in sé l'ambito dell'investigazione difensiva.

5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione.

Ai fini della specificità dell'oggetto dell'indagine, la difesa aveva fatto riferimento ad una nuova tecnica d'indagine genetica, nota come [OSCURATO:PERSONA] (NGS), in grado di dare una risposta definitiva sul tema, nient'affatto marginale e in realtà cruciale, della riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle tracce genetiche repertate.

Il fatto che tale tecnica fosse stata sperimentata già nel corso delle originarie indagini preliminari, senza successo, non toglieva valore alla prospettiva di rinnovarne l'impiego trattandosi di metodica in incessante e significativa evoluzione.

Se costituisce prova nuova, ai fini della revisione, la prova che, pur incidendo su aspetti fattuali già valutati, appaia fondata su acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, potenzialmente tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, il principio a maggior ragione dovrebbe trovare applicazione, a prescindere da qualsivoglia anomalia verificatasi nel giudizio di cognizione, a proposito delle investigazioni difensive alla revisione prodromiche, assoggettate a requisiti di ammissibilità meno stringenti.

5.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione.

Non risultando, dalla lettura dei provvedimenti giudiziari, la medesima «identità quantitativa» dei beni nel loro passaggio dal regime di sequestro a quello di confisca, perfettamente lecita sarebbe stata la richiesta difensiva di estensione di quest'ultima ai beni mancanti e l'ordinanza impugnata l'avrebbe irragionevolmente respinta, mentre evidente appariva la sua connessione con le tematiche dell'investigazione difensiva.

Quanto ai beni, già sequestrati, e dipoi non confiscati, sarebbe ancora vigente, peraltro, l'autorizzazione presidenziale del 27 novembre 2019.

5.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione.

Il motivo censura il ragionamento giudiziale, nella parte in cui esso contraddice l'asserzione difensiva secondo cui esisterebbero 54 provette di DNA, custodite presso i laboratori dell'IRCC [OSCURATO:PERSONA] di Milano, misteriosamente riapparse dopo il giudicato, contenenti materiale biologico, già studiato ai fini della prova scientifica formatasi a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma ancora perfettamente idoneo (come in giudizio sarebbe stato sempre negato) per nuove analisi.

E, incidentalmente, censura l'ordinanza emessa dalla Corte di assise di Bergamo in data 21 novembre 2022, dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta difensiva di acquisizione di verbali di un procedimento penale attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Venezia, utili a confortare i precedenti assunti.

6. li Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe.

La difesa del ricorrente ha controdedotto con rituale memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono fondati nei termini di seguito precisati.

2. Con la sentenza di annullamento con rinvio n. 2603 del 2021, in narrativa richiamata, questa Corte aveva demandato al giudice dell'esecuzione di provvedere sulle istanze avanzate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, per la parte che qui interessa, invocavano istruzioni sui tempi e sulle modalità di accesso ai corpi di reato, già autorizzato con provvedimento del 27 novembre 2019.

Di quest'ultimo, ammoniva la sentenza rescindente, non si era tenuto conto, mente ne andava valutata l'incidenza.

Nell'adempiere il compito, la Corte di assise ha, da un lato, ritenuto la giuridica esistenza della pregressa autorizzazione, nonché la sua non più contestabile validità, benché essa risultasse priva di motivazione e fosse stata emessa da organo giudiziario in realtà incompetente (avendo provveduto il solo presidente, in luogo dell'organo collegiale nella sua piena composizione), sull'assunto che la decisione, non impugnata, avesse ormai assunto il crisma della definitività. 6 5fl D'altra parte, la Corte di assise ha ritenuto l'autorizzazione già intervenuta «non più attuale», e quindi sostanzialmente inefficace, in ragione del fatto che le cose pertinenti al reato, per le quali era stata avanzata e assentita l'originaria istanza difensiva, fino ad allora sottoposte a sequestro, erano successivamente divenute oggetto di confisca, disposta con ordinanza del 15 gennaio 2020.

Tale mutamento del regime giuridico dei beni rappresenterebbe, secondo il giudice territoriale, l'elemento di novità idoneo al superamento della preclusione derivante dal giudicato esecutivo ormai formatosi, giacché l'intervenuto provvedimento ablatorio definitivo non si risolverebbe in una «operazione di ri- etichettatura meramente nominalistica», ma segnerebbe «un'immutazione essenziale della situazione giuridica preesistente, come tale dirompente rispetto alla statuizione autorizzatoria» pregressa.

Di qui il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di rivalutare i presupposti di quest'ultima e il conclusivo mancato riscontro di essi.

3. Mentre il primo caposaldo dell'ordinanza impugnata, inerente l'esistenza e la validità dell'autorizzazione presidenziale, appare del tutto corretto, l'assunto della sua sopravvenuta inefficacia non può essere condiviso.

4. La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406-01; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785-01), cui lo stesso giudice a quo dichiara di aderire, solo in presenza di elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti alla decisione, o in ogni caso diversi da quelli precedentemente considerati.

Ciò posto, il fisiologico dinamico passaggio dei reperti dallo stato di cosa sequestrata a quello di cosa confiscata non implica un aliquid novi, incidente sul quadro fattuale e giuridico che era stato già sottoposto al giudice dell'esecuzione, allorché venne autorizzato lo svolgimento, in relazione agli stessi beni, di attività di investigazione difensiva finalizzate al promovimento dell'eventuale giudizio di revisione.

Nell'ottica dell'investigazione, e dei presupposti richiesti per darvi corso, il richiamato diverso regime giuridico dei beni appare invero ininfluente, posto che non è dato comprendere la ragione per cui l'esigenza d'indagine, o la sua finalità, debbano essere influenzate dal solo fatto che, nelle more dell'espletamento, sia intervenuta una decisione di confisca che - invariate la condizione materiale e la conservazione fisica dei reperti, sino a quel momento asserviti alle necessità del processo penate per il tramite dell'esistente sequestro - è in fondo destinata ad incidere solo sulla titolarità formale dei beni (che vengono incamerati dallo Stato) e sulla loro futura destinazione finale (vendita, assegnazione, distruzione), destinazione peraltro - e non a caso - espressamente procrastinata, come dà atto l'ordinanza impugnata, nello stesso provvedimento ablatorio del 15 gennaio 2020.

L'autorizzazione già rilasciata accoglie la prospettata necessità di visione dei reperti, al fine di apprezzare le condizioni di possibili nuovi accertamenti tecnici in vista di un'eventuale richiesta di revisione.

Tale necessità, il cui rilevo è coperto dal giudicato, sussiste immutata anche dopo la confisca, così come immutata rimane la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine ad ogni questione comunque attinente alle cose sequestrate e in custodia sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria, che si estende, per quanto di ragione, secondo le direttive impartite dalla sentenza di questa Corte n. 2603 del 2021, anche alle cose confiscate.

5. Occorre dunque stabilire, in questo giudizio, il principio secondo cui il regime giuridico dei reperti di causa, ossia la circostanza che essi siano soltanto assoggettati a sequestro, o siano invece confiscati, non interferisce sui presupposti dell'investigazione difensiva e sulle sorti della relativa richiesta.

L'autorizzazione al compimento dell'investigazione, già data in costanza di sequestro, non può essere ridiscussa se al sequestro segue la definitiva ablazione del bene.

6. Se si guarda, ora, ai termini di questa autorizzazione, è facile constatare che il suo contenuto era ben delimitato.

L'attività permessa era «la mera ricognizione dei corpi di reato relativi al processo definito con sentenza irrevocabile», con la successiva precisazione che «l'operazione avrebbe dovuto essere eseguita sotto la vigilanza della Polizia giudiziaria competente, escludendo qualsiasi operazione di prelievo o analisi dei reperti [...]».

Il provvedimento, non impugnato da alcuna delle parti interessate, ha acquistato autorità di giudicato, vincolando così gli attori processuali al rispetto di quanto in esso disposto.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, in accoglimento dei motivi in scrutinio, perché il giudice dell'esecuzione dia le opportune disposizioni applicative dell'autorizzazione già in essere, valida, vigente e intangibile.

Tali disposizioni dovranno mantenersi all'interno del perimetro già determinato, dovendo essere, al momento, consentito il solo accesso e la sola osservazione dei reperti, previa adozione di ogni cautela atta a garantire l'integrità dei medesimi, e con esclusione di ogni attività implicante interventi di altra natura, come anche di ogni attività, non importa se ripetibile o meno, che comporti il contatto fisico con gli oggetti.

7. Eventuali attività ulteriori, diverse da quelle destinate a soddisfare il semplice accesso e la mera osservazione dei corpi di reato, potranno essere, se del caso, assentite all'esito della ricognizione e sulla base del verbale che la documenterà, ove la difesa, dando impulso ad un procedimento esecutivo distinto da quello odierno, avanzi specifica e corrispondente richiesta.

Solo in tale eventuale ed ulteriore sede il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a deliberare in proposito, dopo aver valutato, alla luce della consistenza dei reperti, la concreta possibilità di nuovi accertamenti tecnici, e dopo aver valutato la loro non manifesta inutilità, secondi canoni di concretezza, specificità e astratta vantaggiosità (dovendo invece rimanere estranea a quel giudizio ogni più pregnante valutazione in punto di ammissibilità della ipotetica richiesta di revisione).

E' chiaro che l'autorizzazione già in vigore, per il suo carattere circoscritto, non soddisfi le esigenze ultime dell'investigazione difensiva, rendendosi a tal fine necessari eventuali, e più incisivi, provvedimenti abilitativi, capaci in buona sostanza di permettere l'effettuazione di nuove analisi genetiche.

Il futuro rilascio di questi ultimi rimane, come detto, impregiudicato.

8. I motivi di ricorso terzo, quarto e quinto - con cui in sostanza si assume che non vi sarebbero ostacoli allo svolgimento delle nuove analisi genetiche, perché il vincolo del giudicato penale non coprirebbe le statuizioni assunte in cognizione in punto di ammissione della prova, e si censura la circostanza che la Corte di assise abbia sindacato in via preventiva l'ammissibilità e l'esito di una futura revisione, formulando una prognosi incongrua rispetto all'effettuazione di mere investigazioni difensive - restano assorbiti dalla decisione qui adottata.

Da quanto sinora osservato emerge infatti con chiarezza che la decisione impugnata è erronea, laddove essa si addentra in una valutazione di merito sulla possibilità di assentire nuove indagini scientifiche, prematura ed estranea al definito ambito della cognizione odierna; valutazione che deve intendersi conseguentemente caducata.

9. Il sesto motivo è inammissibile, perché il condannato non ha interesse a domandare l'estensione della confisca a beni ulteriori rispetto a quelli sequestrati, essendo il provvedimento autorizzatorio in vigore già parametrato su questi ultimi ed essendo esso insensibile, per le ragioni illustrate, al corrispondente mutamento di regime giuridico.10.

Il settimo motivo è inammissibile, perché il tema posto, ossia l'acquisizione delle 54 ulteriori provette di DNA, in tesi custodite presso l'ICCR [OSCURATO:PERSONA] di Milano, esula dalla mera attuazione del provvedimento autorizzatorio in vigore, riguardante i reperti sotto sequestro.

Le provette potranno formare oggetto di separata attività di acquisizione, che la difesa potrà sollecitare dando impulso ad un procedimento esecutivo ulteriore rispetto a quello odierno.

Non sono consentite infine, in sede di impugnazione di un provvedimento giudiziale, censure incidentali, dirette a sindacare la bontà di una decisione (nella specie, quella 21 novembre 2022, dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], irrevocabilmente condannato alla pena principale dell'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], presentava tramite i suoi difensori, in data 26 novembre 2019, alla Corte di assise di Bergamo, istanza volta ad esaminare i reperti, in sequestro, già oggetto d'indagine penale (indumenti e relativi campioni di DNA) e ad acquisire copia dei DVD, riproducenti gli esiti delle analisi effettuate dal RIS dei Carabinieri. L'attività d'investigazione difensiva, di cui l'istanza era esercizio, appariva funzionale al promovimento dell'eventuale giudizio di revisione. Il presidente della Corte di assise concedeva l'autorizzazione, con provvedimento adottato senza formalità di procedura in data 27 novembre 2019. Con successivo provvedimento 2 dicembre 2019, adottato secondo le medesime modalità, il presidente specificava che l'autorizzazione rilasciata doveva intendersi, allo stato, limitata alla «mera ricognizione dei corpi di reato [...], operazione che dovrà essere eseguita sotto la vigilanza della P.G. competente, rimanendo esclusa qualsiasi operazione di prelievo o analisi degli stessi [...]». 2. Con successive istanze, datate 30 aprile 2020 e 10 giugno 2020, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] domandava alla Corte di assise di dettare disposizioni sui tempi e sulle modalità di accesso ai corpi di reato e sulla consegna dei DVD. Intervenivano due distinti provvedimenti presidenziali dichiarativi della inammissibilità delle istanze, annullati con rinvio da questa Corte di cassazione con sentenza n. 2603 del 2021. Quest'ultima pronuncia affermava il dovere del giudice dell'esecuzione, nella sua ordinaria composizione, di statuire in merito ad ogni questione coinvolgente beni sequestrati o confiscati, e quindi anche in merito ad investigazioni difensive aventi corrispondente oggetto. Sulle relative istanze il giudice stesso avrebbe dovuto nuovamente provvedere, tenuto conto della «incidenza della precedente autorizzazione del 27/11/2019, che i provvedimenti impugnati sembrano ignorare». 3. A seguito del disposto annullamento la Corte di assise di Bergamo adottava l'ordinanza 1° giugno 2021, con cui la Corte stessa: a) rigettava l'istanza diretta all'adozione di provvedimenti finalizzati ad ottenere l'accesso della difesa ai corpi di reato e la loro ricognizione; b) dichiarava inammissibile l'istanza diretta ad ottenere la trasmissione dei DVD. L'ordinanza era dalla difesa impugnata dinanzi a questa Corte, mediante formulazione di otto motivi di censura. Questa Corte, con sentenza n. 35349 del 2022, riqualificava il ricorso dinanzi ad essa proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di assise di Bergamo per il prosieguo. 4. A definizione del giudizio di opposizione interveniva l'ordinanza in epigrafe indicata, che disattendeva le censure difensive e confermava il provvedimento opposto. A confutazione dei motivi primo e secondo di opposizione, il giudice dell'esecuzione ribadiva che l'autorizzazione presidenziale del 27 novembre 2019 non poteva considerarsi più attuale, perché medio tempore i reperti erano stati confiscati. La confisca segnerebbe una radicale trasformazione del regime giuridico dei beni in questione, a fronte della quale la possibilità di svolgimento su di essi di attività difensive di vario tipo andava ex novo rivalutata, senza che ciò importasse una violazione del mandato assegnato dalla sentenza rescindente di legittimità n. 2603 del 2021, né una menomazione del contraddittorio in sede difensiva. A confutazione dei motivi terzo, quarto e quinto, il giudice dell'esecuzione ribadiva il convincimento, secondo cui le istanze difensive di accesso ai reperti, oggetto dunque di rivalutazione, non potevano essere accolte, non contenendo esse l'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero reso necessari e decisivi i nuovi accertamenti, e neppure dell'utilità e del risultato vantaggioso per il condannato che se ne sarebbe potuto ricavare. Le investigazioni difensive di tipo meramente esplorativo non sarebbero ammesse, e non lo sarebbero neppure quelle tese a sovvertire accertamenti fattuali definitivi e consolidati per effetto del giudicato di condanna, formatosi, nella specie, all'esito di giudizio nel quale la prova scientifica era stata raccolta e valutata in assenza di qualsivoglia anomalia. Né sarebbero, da allora, sopravvenuti metodi di analisi e sequenziamento del DNA realmente innovativi, che di quel giudicato potessero imporre o suggerire la rivisitazione sotto l'aspetto considerato. Il giudice dell'esecuzione disattendeva i motivi di opposizione ulteriori, osservando: - quanto al sesto motivo, che la sollecitata attività di verifica dell'integrità e completezza del compendio confiscato, rispetto al materiale probatorio già inciso da sequestro, doveva giudicarsi totalmente superflua, trattandosi di materiale già abbondantemente utilizzato e valutato nel giudizio di merito, nonché in assenza di indicazioni specifiche delle ragioni che rendessero necessario il recupero di ulteriori reperti; - quanto al settimo motivo, che non esistevano provette di DNA che fossero mai state occultate alla difesa nel processo e che in quest'ultimo era stato già chiarito come il materiale genetico utilmente esaminabile fosse ormai esaurito, contenendo dette provette residui di campioni biologici già analizzati e inidonei a consentire nuove amplificazioni e tipizzazioni; - quanto all'ottavo motivo, che l'istanza volta all'acquisizione dei DVD era inammissibile, perché l'interessato, a seguito del diniego opposto dalla Pubblica amministrazione detentrice dei supporti, avrebbe dovuto sollecitare il previo intervento del Pubblico ministero, a norma del combinato disposto degli artt. 367, 368 e 391-quater, comma 3, cod. proc. pen. 5. Avverso la decisione resa dalla Corte di assise in sede di opposizione, [OSCURATO:PERSONA], assistito dai suoi difensori di fiducia, ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, di seguito illustrati nei limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione. La difesa ritiene che sull'autorizzazione presidenziale del 27 novembre 2019 fosse calato il giudicato esecutivo, che solo l'insorgenza di un fatto nuovo avrebbe potuto rimettere in discussione. Natura di fatto nuovo non potrebbe riconoscersi al successivo provvedimento di confisca, non abilitato alla rimozione di effetti processuali ormai cristallizzati. Abnorme sarebbe, così, la valutazione di sopravvenuta inattualità dell'autorizzazione in questione, altresì contrastante con l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione in sede rescindente, che avrebbe sancito l'equiparabilità di sequestro e confisca ai fini delle valutazioni riguardanti le avviate attività d'investigazione difensiva. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione delle legge processuale. Il giudice dell'esecuzione, a suo giudizio, avrebbe dovuto limitarsi a valutare le istanze del 30 aprile 2020 e del 10 giugno 2020, alla luce del provvedimento autorizzatorio già adottato, alla cui esecuzione le istanze stesse erano finalizzate. Esulava dai compiti del predetto giudice compiere valutazioni ulteriori sull'istanza del 26 novembre 2019, ormai definitivamente accolta, oltretutto in assenza di una corretta instaurazione del contraddittorio sul punto. 5.3. Con il terzo motivo, il • ricorrente deduce violazione della legge processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione. L'attività investigativa del difensore in vista della revisione, proprio perché finalizzata a ricercare e individuare elementi di prova utili alla riapertura del processo, non potrebbe essere preventivamente sindacata sotto il profilo dell'idoneità dimostrativa di ciò che, in prospettiva, dovrebbe essere l'esito finale di quel giudizio, ossia del proscioglimento. La citata attività investigativa, in 4 (ft{ quanto prodromica all'eventuale presentazione dell'istanza di revisione, non andrebbe valutata con il metro riservato a quest'ultima, operante per stabilirne l'ammissibilità. Il metro di valutazione sarebbe, più limitatamente, quello in via analogica desumibile dall'art. 410 cod. proc. pen., sicché sarebbe sufficiente che l'oggetto dell'indagine si presenti concreto e specifico. Un'interdizione potrebbe scattare solo rispetto a richieste meramente esplorative o prive di ogni serietà. Violando tale principio direttivo, il giudice a quo avrebbe effettuato una prognosi di superfluità dell'indagine indebitamente anticipando, in tema di novità della prova e di potenziale sua capacità risolutiva del giudicato, il criterio di giudizio che è proprio della sede di revisione. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale. Diversamente da quanto, in tesi, sostenuto nell'ordinanza impugnata, le valutazioni in tema di ammissione della prova, effettuate nel giudizio di cognizione, non restringerebbero in sé l'ambito dell'investigazione difensiva. 5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione. Ai fini della specificità dell'oggetto dell'indagine, la difesa aveva fatto riferimento ad una nuova tecnica d'indagine genetica, nota come [OSCURATO:PERSONA] (NGS), in grado di dare una risposta definitiva sul tema, nient'affatto marginale e in realtà cruciale, della riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle tracce genetiche repertate. Il fatto che tale tecnica fosse stata sperimentata già nel corso delle originarie indagini preliminari, senza successo, non toglieva valore alla prospettiva di rinnovarne l'impiego trattandosi di metodica in incessante e significativa evoluzione. Se costituisce prova nuova, ai fini della revisione, la prova che, pur incidendo su aspetti fattuali già valutati, appaia fondata su acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, potenzialmente tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, il principio a maggior ragione dovrebbe trovare applicazione, a prescindere da qualsivoglia anomalia verificatasi nel giudizio di cognizione, a proposito delle investigazioni difensive alla revisione prodromiche, assoggettate a requisiti di ammissibilità meno stringenti. 5.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione. Non risultando, dalla lettura dei provvedimenti giudiziari, la medesima «identità quantitativa» dei beni nel loro passaggio dal regime di sequestro a quello di confisca, perfettamente lecita sarebbe stata la richiesta difensiva di estensione di quest'ultima ai beni mancanti e l'ordinanza impugnata l'avrebbe irragionevolmente respinta, mentre evidente appariva la sua connessione con le tematiche dell'investigazione difensiva. Quanto ai beni, già sequestrati, e dipoi non confiscati, sarebbe ancora vigente, peraltro, l'autorizzazione presidenziale del 27 novembre 2019. 5.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione. Il motivo censura il ragionamento giudiziale, nella parte in cui esso contraddice l'asserzione difensiva secondo cui esisterebbero 54 provette di DNA, custodite presso i laboratori dell'IRCC [OSCURATO:PERSONA] di Milano, misteriosamente riapparse dopo il giudicato, contenenti materiale biologico, già studiato ai fini della prova scientifica formatasi a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma ancora perfettamente idoneo (come in giudizio sarebbe stato sempre negato) per nuove analisi. E, incidentalmente, censura l'ordinanza emessa dalla Corte di assise di Bergamo in data 21 novembre 2022, dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta difensiva di acquisizione di verbali di un procedimento penale attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Venezia, utili a confortare i precedenti assunti. 6. li Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. La difesa del ricorrente ha controdedotto con rituale memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono fondati nei termini di seguito precisati. 2. Con la sentenza di annullamento con rinvio n. 2603 del 2021, in narrativa richiamata, questa Corte aveva demandato al giudice dell'esecuzione di provvedere sulle istanze avanzate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, per la parte che qui interessa, invocavano istruzioni sui tempi e sulle modalità di accesso ai corpi di reato, già autorizzato con provvedimento del 27 novembre 2019. Di quest'ultimo, ammoniva la sentenza rescindente, non si era tenuto conto, mente ne andava valutata l'incidenza. Nell'adempiere il compito, la Corte di assise ha, da un lato, ritenuto la giuridica esistenza della pregressa autorizzazione, nonché la sua non più contestabile validità, benché essa risultasse priva di motivazione e fosse stata emessa da organo giudiziario in realtà incompetente (avendo provveduto il solo presidente, in luogo dell'organo collegiale nella sua piena composizione), sull'assunto che la decisione, non impugnata, avesse ormai assunto il crisma della definitività. 6 5fl D'altra parte, la Corte di assise ha ritenuto l'autorizzazione già intervenuta «non più attuale», e quindi sostanzialmente inefficace, in ragione del fatto che le cose pertinenti al reato, per le quali era stata avanzata e assentita l'originaria istanza difensiva, fino ad allora sottoposte a sequestro, erano successivamente divenute oggetto di confisca, disposta con ordinanza del 15 gennaio 2020. Tale mutamento del regime giuridico dei beni rappresenterebbe, secondo il giudice territoriale, l'elemento di novità idoneo al superamento della preclusione derivante dal giudicato esecutivo ormai formatosi, giacché l'intervenuto provvedimento ablatorio definitivo non si risolverebbe in una «operazione di ri- etichettatura meramente nominalistica», ma segnerebbe «un'immutazione essenziale della situazione giuridica preesistente, come tale dirompente rispetto alla statuizione autorizzatoria» pregressa. Di qui il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di rivalutare i presupposti di quest'ultima e il conclusivo mancato riscontro di essi. 3. Mentre il primo caposaldo dell'ordinanza impugnata, inerente l'esistenza e la validità dell'autorizzazione presidenziale, appare del tutto corretto, l'assunto della sua sopravvenuta inefficacia non può essere condiviso. 4. La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406-01; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785-01), cui lo stesso giudice a quo dichiara di aderire, solo in presenza di elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti alla decisione, o in ogni caso diversi da quelli precedentemente considerati. Ciò posto, il fisiologico dinamico passaggio dei reperti dallo stato di cosa sequestrata a quello di cosa confiscata non implica un aliquid novi, incidente sul quadro fattuale e giuridico che era stato già sottoposto al giudice dell'esecuzione, allorché venne autorizzato lo svolgimento, in relazione agli stessi beni, di attività di investigazione difensiva finalizzate al promovimento dell'eventuale giudizio di revisione. Nell'ottica dell'investigazione, e dei presupposti richiesti per darvi corso, il richiamato diverso regime giuridico dei beni appare invero ininfluente, posto che non è dato comprendere la ragione per cui l'esigenza d'indagine, o la sua finalità, debbano essere influenzate dal solo fatto che, nelle more dell'espletamento, sia intervenuta una decisione di confisca che - invariate la condizione materiale e la conservazione fisica dei reperti, sino a quel momento asserviti alle necessità del processo penate per il tramite dell'esistente sequestro - è in fondo destinata ad incidere solo sulla titolarità formale dei beni (che vengono incamerati dallo Stato) e sulla loro futura destinazione finale (vendita, assegnazione, distruzione), destinazione peraltro - e non a caso - espressamente procrastinata, come dà atto l'ordinanza impugnata, nello stesso provvedimento ablatorio del 15 gennaio 2020. L'autorizzazione già rilasciata accoglie la prospettata necessità di visione dei reperti, al fine di apprezzare le condizioni di possibili nuovi accertamenti tecnici in vista di un'eventuale richiesta di revisione. Tale necessità, il cui rilevo è coperto dal giudicato, sussiste immutata anche dopo la confisca, così come immutata rimane la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine ad ogni questione comunque attinente alle cose sequestrate e in custodia sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria, che si estende, per quanto di ragione, secondo le direttive impartite dalla sentenza di questa Corte n. 2603 del 2021, anche alle cose confiscate. 5. Occorre dunque stabilire, in questo giudizio, il principio secondo cui il regime giuridico dei reperti di causa, ossia la circostanza che essi siano soltanto assoggettati a sequestro, o siano invece confiscati, non interferisce sui presupposti dell'investigazione difensiva e sulle sorti della relativa richiesta. L'autorizzazione al compimento dell'investigazione, già data in costanza di sequestro, non può essere ridiscussa se al sequestro segue la definitiva ablazione del bene. 6. Se si guarda, ora, ai termini di questa autorizzazione, è facile constatare che il suo contenuto era ben delimitato. L'attività permessa era «la mera ricognizione dei corpi di reato relativi al processo definito con sentenza irrevocabile», con la successiva precisazione che «l'operazione avrebbe dovuto essere eseguita sotto la vigilanza della Polizia giudiziaria competente, escludendo qualsiasi operazione di prelievo o analisi dei reperti [...]». Il provvedimento, non impugnato da alcuna delle parti interessate, ha acquistato autorità di giudicato, vincolando così gli attori processuali al rispetto di quanto in esso disposto. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, in accoglimento dei motivi in scrutinio, perché il giudice dell'esecuzione dia le opportune disposizioni applicative dell'autorizzazione già in essere, valida, vigente e intangibile. Tali disposizioni dovranno mantenersi all'interno del perimetro già determinato, dovendo essere, al momento, consentito il solo accesso e la sola osservazione dei reperti, previa adozione di ogni cautela atta a garantire l'integrità dei medesimi, e con esclusione di ogni attività implicante interventi di altra natura, come anche di ogni attività, non importa se ripetibile o meno, che comporti il contatto fisico con gli oggetti. 7. Eventuali attività ulteriori, diverse da quelle destinate a soddisfare il semplice accesso e la mera osservazione dei corpi di reato, potranno essere, se del caso, assentite all'esito della ricognizione e sulla base del verbale che la documenterà, ove la difesa, dando impulso ad un procedimento esecutivo distinto da quello odierno, avanzi specifica e corrispondente richiesta. Solo in tale eventuale ed ulteriore sede il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a deliberare in proposito, dopo aver valutato, alla luce della consistenza dei reperti, la concreta possibilità di nuovi accertamenti tecnici, e dopo aver valutato la loro non manifesta inutilità, secondi canoni di concretezza, specificità e astratta vantaggiosità (dovendo invece rimanere estranea a quel giudizio ogni più pregnante valutazione in punto di ammissibilità della ipotetica richiesta di revisione). E' chiaro che l'autorizzazione già in vigore, per il suo carattere circoscritto, non soddisfi le esigenze ultime dell'investigazione difensiva, rendendosi a tal fine necessari eventuali, e più incisivi, provvedimenti abilitativi, capaci in buona sostanza di permettere l'effettuazione di nuove analisi genetiche. Il futuro rilascio di questi ultimi rimane, come detto, impregiudicato. 8. I motivi di ricorso terzo, quarto e quinto - con cui in sostanza si assume che non vi sarebbero ostacoli allo svolgimento delle nuove analisi genetiche, perché il vincolo del giudicato penale non coprirebbe le statuizioni assunte in cognizione in punto di ammissione della prova, e si censura la circostanza che la Corte di assise abbia sindacato in via preventiva l'ammissibilità e l'esito di una futura revisione, formulando una prognosi incongrua rispetto all'effettuazione di mere investigazioni difensive - restano assorbiti dalla decisione qui adottata. Da quanto sinora osservato emerge infatti con chiarezza che la decisione impugnata è erronea, laddove essa si addentra in una valutazione di merito sulla possibilità di assentire nuove indagini scientifiche, prematura ed estranea al definito ambito della cognizione odierna; valutazione che deve intendersi conseguentemente caducata. 9. Il sesto motivo è inammissibile, perché il condannato non ha interesse a domandare l'estensione della confisca a beni ulteriori rispetto a quelli sequestrati, essendo il provvedimento autorizzatorio in vigore già parametrato su questi ultimi ed essendo esso insensibile, per le ragioni illustrate, al corrispondente mutamento di regime giuridico.10. Il settimo motivo è inammissibile, perché il tema posto, ossia l'acquisizione delle 54 ulteriori provette di DNA, in tesi custodite presso l'ICCR [OSCURATO:PERSONA] di Milano, esula dalla mera attuazione del provvedimento autorizzatorio in vigore, riguardante i reperti sotto sequestro. Le provette potranno formare oggetto di separata attività di acquisizione, che la difesa potrà sollecitare dando impulso ad un procedimento esecutivo ulteriore rispetto a quello odierno. Non sono consentite infine, in sede di impugnazione di un provvedimento giudiziale, censure incidentali, dirette a sindacare la bontà di una decisione (nella specie, quella 21 novembre 2022, dic
Sentenza Cassazione n. 32595/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris