CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1991
Cassazione n. 46176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1991 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, tanto da ridurre la pena irrogata dalla sentenza di primo grado, e giustificando la determinazione di una pena superiore al minimo edittale in ragione della contestata recidiva, reiterata e infraquinquennale, oltre che della gravità del reato, per la estrema pericolosità del fatto; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] I ere estensore Il Presidente