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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27911/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 aprile 2021, la Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiedeva la rideterminazione della pena inflittagli con sentenza n. 10870 del 3 ottobre 2018 (divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2020, dopo la pronuncia di questa Corte con sentenza n. 12737 del 17 febbraio 2020 che, eliminando un aumento di pena precedentemente statuito per la recidiva infraquinquennale, confermava nel resto il provvedimento impugnato) che lo ha condannato alla pena di anni 6, mesi 2 di reclusione e 62.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 7

I. 12 luglio 1991, n. 203, accertato il 26 gennaio 2011, sul presupposto che la Corte di cassazione non avesse tenuto conto della cornice edittale più favorevole prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, già disattesa dalla Corte d'appello.

La richiesta del ricorrente veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello con la decisione qui impugnata perché la rideterminazione della pena, asseritamente calcolata in base a una norma dichiarata incostituzionale, presuppone che la condanna sia stata camminata sulla base di una disposizione che venga poi effettivamente dichiarata non conforme alla Costituzione mentre, nel caso in esame, sia la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2016 che quella della Corte di appello del 3 ottobre 2018 sono state emesse dopo l'invocata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con applicazione del principio affermato, cosicché la pena irrogata risultava conforme alla nuova cornice edittale.

2. Avverso la dichiarazione d'inammissibilità dell'incidente d'esecuzione ora descritto il condannato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio, ponendo a base dell'impugnazione dieci motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen. per avere la Corte erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta formulata, quale incidente di esecuzione, di rideterminazione della pena ritenuta illegale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il difetto di motivazione poiché, non considerando l'oggetto della richiesta difensiva - ritenuto frainteso - la pena base è stata determinata in anni 4 quando il minimo edittale è di anni 2, così potendosi desumere la mancata applicazione della nuova cornice edittale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il difetto di motivazione poiché, non considerando l'oggetto della richiesta difensiva - ritenuto frainteso - i criteri commisurativi della pena applicati non sarebbero stati conformi alla nuova cornice edittale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 30, comma quarto,

I. 11 marzo 1953, n. 87 perché nelle pronunce di merito non sarebbe stata applicata la nuova cornice edittale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014.

Violazione desumibile dal fatto che, a fronte di un minimo edittale di due anni di reclusione la pena base sia stata determinata in quattro, in prossimità del massimo di anni sei.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 30, comma quarto,

I. 11 marzo 1953, n. 87 perché, anche nella pronuncia di legittimità, non sarebbe stata applicata la nuova cornice edittale stabilita a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014.

Violazione desumibile dal fatto che, a fronte di un minimo edittale di due anni di reclusione, la pena base sia stata determinata in quattro, in prossimità del massimo di anni sei.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. perché l'elisione della circostanza aggravante da parte della Corte di cassazione avrebbe dovuto incidere sul giudizio della personalità dell'autore del reato, sulla carenza di pericolosità sociale ed attenuare la gravità del reato con rideterminazione della pena base in misura inferiore.

2.7. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il difetto di motivazione poiché il provvedimento impugnato non considera la richiesta di rimodulazione della pena irrogata rispetto alla nuova cornice edittale stabilita a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014.

2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. perché l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 andava considerata unitamente a quella di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, prevalente sulla precedente.

2.9. Con il nono motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 30, comma quarto,

I. 11 marzo 1953, n. 87, perché nelle pronunce di merito non sarebbe stata applicata la nuova cornice edittale stabilita a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014.

Si cita Sez. un., n. 33040 del 2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che ( si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 46, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, tornato in vigore per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.

2.10. Con il decimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. perché, pur avendo la Corte di cassazione eliso solo l'aggravante della recidiva, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 1, comma 67,

I. 23 giugno 2017, n. 103, mantenendo inalterata la pena residua, è sempre possibile rideterminare la pena con l'incidente di esecuzione laddove si rinvenga l'erronea determinazione della stessa con la doppia considerazione delle circostanze aggravanti in violazione degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Tutti i motivi sono manifestamente infondati e, come tali inammissibili.

La pena, di cui si lamenta l'illegittimità, è stata individuata con motivazione congrua dalla decisione impugnata, all'interno della cornice edittale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

Va peraltro rilevato che detta illegittimità costituzionale è intervenuta prima dei giudizi di merito e legittimità, rispettivamente degli anni 2018, 2020 e 2020, con l'applicazione dei nuovi limiti edittali e che in detti giudizi si è contestata solo l'aggravante dell'ingente quantità e la recidiva infraquinquennale, senza alcun riferimento alla qui dedotta illegalità della pena.

Da ciò deriva la manifesta infondatezza di tutti i motivi con la precisazione che non sussiste alcun obbligo normativo di stabilire la pena base nel minimo e che, nel caso in esame con riferimento all'ottavo e al decimo motivo di ricorso, non si applicano gli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen., bensì, come correttamente avvenuto, l'art. 63, comma terzo, cod. pen. poiché, essendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad effetto speciale, l'aumento di pena determinato dall'aggravante comune di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 va operato sulla pena stabilita per l'aggravante a effetto speciale.

5. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2021, la Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiedeva la rideterminazione della pena inflittagli con sentenza n. 10870 del 3 ottobre 2018 (divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2020, dopo la pronuncia di questa Corte con sentenza n. 12737 del 17 febbraio 2020 che, eliminando un aumento di pena precedentemente statuito per la recidiva infraquinquennale, confermava nel resto il provvedimento impugnato) che lo ha condannato alla pena di anni 6, mesi 2 di reclusione e 62.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, accertato il 26 gennaio 2011, sul presupposto che la Corte di cassazione non avesse tenuto conto della cornice edittale più favorevole prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, già disattesa dalla Corte d'appello. La richiesta del ricorrente veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello con la decisione qui impugnata perché la rideterminazione della pena, asseritamente calcolata in base a una norma dichiarata incostituzionale, presuppone che la condanna sia stata camminata sulla base di una disposizione che venga poi effettivamente dichiarata non conforme alla Costituzione mentre, nel caso in esame, sia la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2016 che quella della Corte di appello del 3 ottobre 2018 sono state emesse dopo l'invocata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con applicazione del principio affermato, cosicché la pena irrogata risultava conforme alla nuova cornice edittale. 2. Avverso la dichiarazione d'inammissibilità dell'incidente d'esecuzione ora descritto il condannato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio, ponendo a base dell'impugnazione dieci motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen. per avere la Corte erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta formulata, quale incidente di esecuzione, di rideterminazione della pena ritenuta illegale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il difetto di motivazione poiché, non considerando l'oggetto della richiesta difensiva - ritenuto frainteso - la pena base è stata determinata in anni 4 quando il minimo edittale è di anni 2, così potendosi desumere la mancata applicazione della nuova cornice edittale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il difetto di motivazione poiché, non considerando l'oggetto della richiesta difensiva - ritenuto frainteso - i criteri commisurativi della pena applicati non sarebbero stati conformi alla nuova cornice edittale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 30, comma quarto, I. 11 marzo 1953, n. 87 perché nelle pronunce di merito non sarebbe stata applicata la nuova cornice edittale a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014. Violazione desumibile dal fatto che, a fronte di un minimo edittale di due anni di reclusione la pena base sia stata determinata in quattro, in prossimità del massimo di anni sei. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 30, comma quarto, I. 11 marzo 1953, n. 87 perché, anche nella pronuncia di legittimità, non sarebbe stata applicata la nuova cornice edittale stabilita a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014. Violazione desumibile dal fatto che, a fronte di un minimo edittale di due anni di reclusione, la pena base sia stata determinata in quattro, in prossimità del massimo di anni sei. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. perché l'elisione della circostanza aggravante da parte della Corte di cassazione avrebbe dovuto incidere sul giudizio della personalità dell'autore del reato, sulla carenza di pericolosità sociale ed attenuare la gravità del reato con rideterminazione della pena base in misura inferiore. 2.7. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il difetto di motivazione poiché il provvedimento impugnato non considera la richiesta di rimodulazione della pena irrogata rispetto alla nuova cornice edittale stabilita a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. perché l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 andava considerata unitamente a quella di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, prevalente sulla precedente. 2.9. Con il nono motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 30, comma quarto, I. 11 marzo 1953, n. 87, perché nelle pronunce di merito non sarebbe stata applicata la nuova cornice edittale stabilita a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014. Si cita Sez. un., n. 33040 del 2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che ( si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 46, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, tornato in vigore per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. 2.10. Con il decimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. perché, pur avendo la Corte di cassazione eliso solo l'aggravante della recidiva, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 1, comma 67, I. 23 giugno 2017, n. 103, mantenendo inalterata la pena residua, è sempre possibile rideterminare la pena con l'incidente di esecuzione laddove si rinvenga l'erronea determinazione della stessa con la doppia considerazione delle circostanze aggravanti in violazione degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Tutti i motivi sono manifestamente infondati e, come tali inammissibili. La pena, di cui si lamenta l'illegittimità, è stata individuata con motivazione congrua dalla decisione impugnata, all'interno della cornice edittale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Va peraltro rilevato che detta illegittimità costituzionale è intervenuta prima dei giudizi di merito e legittimità, rispettivamente degli anni 2018, 2020 e 2020, con l'applicazione dei nuovi limiti edittali e che in detti giudizi si è contestata solo l'aggravante dell'ingente quantità e la recidiva infraquinquennale, senza alcun riferimento alla qui dedotta illegalità della pena. Da ciò deriva la manifesta infondatezza di tutti i motivi con la precisazione che non sussiste alcun obbligo normativo di stabilire la pena base nel minimo e che, nel caso in esame con riferimento all'ottavo e al decimo motivo di ricorso, non si applicano gli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen., bensì, come correttamente avvenuto, l'art. 63, comma terzo, cod. pen. poiché, essendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad effetto speciale, l'aumento di pena determinato dall'aggravante comune di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 va operato sulla pena stabilita per l'aggravante a effetto speciale. 5. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila
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