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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 23732/2026

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da: Procuratore Della Repubblica Presso il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conciusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Depositata in Cancelleria °ggi, 26 6W. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dotts lisa Arrabito fres-[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cosenza propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in data 5 febbraio 2026 dal citato Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 2 d.

Igs. n. 74/00, chiedendone l'annullamento nella parte in cui il Giudice monocratico ha omesso ogni statuizione relativa alla confisca ex art. 12 -bis d.

Igs. n. 74 citato.

Il ricorrente, in particolare, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione proprio all'art. 12-bis già richiamato.

Con memoria scritta, la Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore ha comunicato di aver formalizzato appello, allegando il relativo atto. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente osservato che il ricorso ritualmente trasmesso dal Pubblico Ministero (cfr. sul punto Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Pg, Rv. 288455 - 01; Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Pg, Rv. 283754 - 01), all'esito della formalizzazione dell'atto di gravame ad opera dell'imputato, deve essere trattato congiuntamente a tale impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 580 cod. proc. pen., a tenore del quale quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione si converte in appello.

Nel caso di specie, la connessione prevista dalla legge senz'altro sussiste, atteso che, in tanto è possibile disporre la confisca (oggetto precipuo dell'impugnazione del Pubblico Ministero), in quanto si confermi la valutazione di sussistenza del fatto e l'attribuibilità all'imputato.

Per le ragioni sopra esposte, va, pertanto, disposta la conversione del proposto ricorso in appello, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il giudizio.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Procuratore Della Repubblica Presso il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conciusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Depositata in Cancelleria °ggi, 26 6W. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dotts lisa Arrabito fres-[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cosenza propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in data 5 febbraio 2026 dal citato Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74/00, chiedendone l'annullamento nella parte in cui il Giudice monocratico ha omesso ogni statuizione relativa alla confisca ex art. 12 -bis d. Igs. n. 74 citato. Il ricorrente, in particolare, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione proprio all'art. 12-bis già richiamato. Con memoria scritta, la Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore ha comunicato di aver formalizzato appello, allegando il relativo atto. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente osservato che il ricorso ritualmente trasmesso dal Pubblico Ministero (cfr. sul punto Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Pg, Rv. 288455 - 01; Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Pg, Rv. 283754 - 01), all'esito della formalizzazione dell'atto di gravame ad opera dell'imputato, deve essere trattato congiuntamente a tale impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 580 cod. proc. pen., a tenore del quale quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione si converte in appello. Nel caso di specie, la connessione prevista dalla legge senz'altro sussiste, atteso che, in tanto è possibile disporre la confisca (oggetto precipuo dell'impugnazione del Pubblico Ministero), in quanto si confermi la valutazione di sussistenza del fatto e l'attribuibilità all'imputato. Per le ragioni sopra esposte, va, pertanto, disposta la conversione del proposto ricorso in appello, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il giudizio. P. P.Q.M
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