CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13807/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al calcolo della pena inflitta a titolo di aumento per continuazione tra i due reati; Ritenuto che, diversamente dagli assunti difensivi, nella specie non è configurabile un errore di calcolo nella determinazione della pena; Rilevato infatti che il Tribunale non ha fatto riferimento al terzo della pena base per quantificare l'aumento di pena inflitto per continuazione, essendosi invece, da una parte, limitato ad affermare di non poter aumentare - in ragione della recidiva- la pena in misura inferiore a un terzo di quella prevista per la pena base, e, dall'altra, ad aumentare la pena in misura leggermente superiore ad un terzo di quella inflitta per il reato più grave; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio