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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30743/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, più in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. cfr. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune, è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno morale, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249391), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, più in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. cfr. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune, è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno morale, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249391), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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