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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2023

Cassazione n. 24789/2026

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re, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Assennato Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA] n. 6273/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026, e aseguito di riconvocazione del 10.7.2026, dal Consigliere AnnachiaraMassafra.Numero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/20261.

La CGT-2 Sicilia con la sentenza in epigrafe, in controversia aventead oggetto l’avviso di pagamento con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna,nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di€ 497,58, a titolo di “Tributo 0648 – contributo opere irrigue”, per gli anni2015, 2016 e 2017 (così nella parte espositiva della sentenza impugnata).2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.173/2020 della Commissione tributaria provinciale di Enna, ritenendofondante e assorbente il primo motivo di appello, e, pertanto, annullaval’atto impugnato.3. il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia ulteriormente illustrato con memoria.3.1.

Il contribuente ha resistito eccependo, in via preliminarel’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura.

Successivamenteha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna pereffetto del giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n.9695/2024, depositata il 27.12.20224 e passata in giudicato, la quale haritenuto che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensidell’art. 13 l.r. n. 5/2014, e, per l'effetto, ha annullato la cartella dipagamento impugnata con riferimento alla pretesa di contributo per opereirrigue degli anni 2015, 2016, 2017.CONSIDERATO CHE1.

Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla già menzionata disposizione;Numero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/2026- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici dimerito il necessario preliminare sindacato circa la presenza della provaagli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente dellaRegione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi 2 e3 e ter, Cost., 21 septies della legge n. 241 del 1990, 13 della legge 28gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi 12 e 13, delRegolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e Deliberazione delCommissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017, rilevando la illegittimitàdella sentenza nella parte in cui i giudici di appello, muovendo dall’erroneapremessa per cui il Consorzio di Bonifica 6 di Enna “non esiste più”,avevano fatto riferimento alla previsione del “mandato senzarappresentanza”, in forza della Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 8 del 30.10.2017, per cui il Consorzio di Bonifica n. 6Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA];2. riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questionedi improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto cheNumero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/2026il contribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva -depositata successivamente al deposito di analoga memoria di partericorrente – l’intervenuta decisione avente ad oggetto l’annullamento dellacartella di pagamento n. 294 2020 00028821 28 000 relativa alla pretesadi contributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016, 2017, annualitàoggetto dell’odierno giudizio riguardante l’impugnazione degli avvisi dipagamento;3. posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, cosìseparatamente impugnata, e l’avviso di pagamento viene in rilievola consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effettodella sola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi dicontributi consortili direttamente riscossi in assenza di previoaccertamento, appunto la cartella), viene a cessare l’interesseall’impugnazione (facoltativa) dell’atto atipico quale l’invito o avviso dipagamento (v., ex multis, Cass. n. 11303 del 29/04/2025), non può nonrilevarsi che sulla specifica questione, dedotta per la prima volta nellamemoria del contribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzioricorrente;4. essendo, pertanto, necessario instaurare su tale questione ilcontraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., con assegnazione alP.G. ed alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sullamedesima; P.Q.MLa Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.,assegnando al P.G. e alle parti un termine di giorni trenta, dallacomunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria diosservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.Numero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/2026Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026 e a seguito di riconvocazione il 10luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Assennato Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA] n. 6273/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026, e aseguito di riconvocazione del 10.7.2026, dal Consigliere AnnachiaraMassafra.Numero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/20261. La CGT-2 Sicilia con la sentenza in epigrafe, in controversia aventead oggetto l’avviso di pagamento con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna,nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di€ 497,58, a titolo di “Tributo 0648 – contributo opere irrigue”, per gli anni2015, 2016 e 2017 (così nella parte espositiva della sentenza impugnata).2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.173/2020 della Commissione tributaria provinciale di Enna, ritenendofondante e assorbente il primo motivo di appello, e, pertanto, annullaval’atto impugnato.3. il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia ulteriormente illustrato con memoria.3.1. Il contribuente ha resistito eccependo, in via preliminarel’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura. Successivamenteha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna pereffetto del giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n.9695/2024, depositata il 27.12.20224 e passata in giudicato, la quale haritenuto che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensidell’art. 13 l.r. n. 5/2014, e, per l'effetto, ha annullato la cartella dipagamento impugnata con riferimento alla pretesa di contributo per opereirrigue degli anni 2015, 2016, 2017.CONSIDERATO CHE1. Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla già menzionata disposizione;Numero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/2026- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici dimerito il necessario preliminare sindacato circa la presenza della provaagli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente dellaRegione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi 2 e3 e ter, Cost., 21 septies della legge n. 241 del 1990, 13 della legge 28gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi 12 e 13, delRegolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e Deliberazione delCommissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017, rilevando la illegittimitàdella sentenza nella parte in cui i giudici di appello, muovendo dall’erroneapremessa per cui il Consorzio di Bonifica 6 di Enna “non esiste più”,avevano fatto riferimento alla previsione del “mandato senzarappresentanza”, in forza della Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 8 del 30.10.2017, per cui il Consorzio di Bonifica n. 6Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA];2. riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questionedi improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto cheNumero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/2026il contribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva -depositata successivamente al deposito di analoga memoria di partericorrente – l’intervenuta decisione avente ad oggetto l’annullamento dellacartella di pagamento n. 294 2020 00028821 28 000 relativa alla pretesadi contributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016, 2017, annualitàoggetto dell’odierno giudizio riguardante l’impugnazione degli avvisi dipagamento;3. posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, cosìseparatamente impugnata, e l’avviso di pagamento viene in rilievola consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effettodella sola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi dicontributi consortili direttamente riscossi in assenza di previoaccertamento, appunto la cartella), viene a cessare l’interesseall’impugnazione (facoltativa) dell’atto atipico quale l’invito o avviso dipagamento (v., ex multis, Cass. n. 11303 del 29/04/2025), non può nonrilevarsi che sulla specifica questione, dedotta per la prima volta nellamemoria del contribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzioricorrente;4. essendo, pertanto, necessario instaurare su tale questione ilcontraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., con assegnazione alP.G. ed alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sullamedesima; P.Q.MLa Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.,assegnando al P.G. e alle parti un termine di giorni trenta, dallacomunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria diosservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.Numero registro generale 931/2024Numero sezionale 5370/2026Numero di raccolta generale 24789/2026Data pubblicazione 26/08/2026Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026 e a seguito di riconvocazione il 10luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris