CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2016 del TRIBUNALE di NOLAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Nola, debitamente riconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen., in ricorso per cassazione, deve essere dichiarato inammissibile in quanto redatto e sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli la quale, fiduciariamente nominata, non risulta iscritta all'Albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato che, sebbene l'istituto della conversione dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, dovendo l'atto convertito possedere tutti i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092); rilevato che tra i requisiti essenziali previsti a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione rientra, secondo quanto disposto dall'art. 613 primo comma cod. proc. pen., così come novellato dalla L. 23.6.2017 n.103, la sottoscrizione dell'atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all'apposito albo dei professionisti ammessi all'esercizio del patrocinio in sede di legittimità, condizione questa integralmente carente nella fattispecie in esame; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]