CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26384-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3762/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3762/09/.2019, è stato notificato il 22 aprile 2020, ma non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ., giusta certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte del 27 ottobre 2020. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, e successivamente ha depositato memoria. Considerato che: 1.AI difetto del deposito del ricorso consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La parte controricorrente non si è costituita al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso - per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità, che il ricorrente potesse riproporre il ricorso ove non fosse ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. III, 01/09/2008, n. 21969; Cass., Sez. VI, 28/12/2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30/04/2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18/02/2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26/07/ 2019, n. 20327) - ma chiedendo, nel controricorso, di dichiarare inammissibile o infondata nel Ric. 2020 n. 26384 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- merito l'impugnazione, questioni il cui esame è precluso, stante la preliminare rilevazione dell' improcedibilità. Solo con la memoria, successivamente alla proposta del relatore di dichiarare l'improcedibilità„ la controricorrente ha preso atto di tale preclusione alla decisione dell'impugnazione nel merito. Non è quindi del tutto conforme al caso di specie il precedente giurisprudenziale (Cass. ord. 25/02/2020, n. 4917) citato dalla controricorrente nella memoria, nel quale si fa riferimento alla costituzione della controricorrente ed all'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, che in questa sede è stata rilevata d'ufficio. Pertanto, in conformità a precedenti sezionali, va disposta la compensazione delle spese di lite, in assenza di difese, nel controricorso, in punto di improcedibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] og g , ( t.) [OSCURATO:PERSONA] 'Li:[OSCURATO:PERSONA]