CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ari, contrada [OSCURATO:PERSONA], TERESAINGRASCÌ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CINZIAINGRASCÌ, [OSCURATO:PERSONA] (NGRGNN61R19C3511D), nato aCatania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4, Catania, ROSALIAINGRASCÌ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALERIA(NGRGNN61R19C3511D);- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona delcuratore pro tempore, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., sedente in [OSCURATO:PERSONA], in persona della procuratricemandataria [OSCURATO:SOCIETA]., sedente a Milano, con avv.Numero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], MPS [OSCURATO:PERSONA] banca s.p.a., [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].,Agenzia delle Entrate sede di Catania, tutte in persona dei rispettivilegali rappresentanti; [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la sentenza n. 4591 resa dal Tribunale di Catania, depositata il 9novembre 2023, notificata il 20 novembre 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] donava ad [OSCURATO:PERSONA] lanuda proprietà di alcuni beni. Nel 2011 prima e nel 2012 poi, detti benierano oggetto di due differenti atti di pignoramento immobiliare,rispettivamente, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diCREDITO [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], sempre sui medesimi beni, venivatrascritto un sequestro conservativo da parte della curatela deld’accoglimento delle domande e la conversione del sequestro nelpignoramento immobiliare. Le procedure esecutive, pendenti presso ilTribunale di Catania, venivano poi riunite.2. Il 18 aprile 2017 veniva annotata la sentenza di annullamento delladonazione di cui sopra, senza che tale annotazione fosse stata precedutadalla trascrizione della domanda di annullamento. La decisione venivaconfermata dalla Corte d’appello. A seguito di ciò, nel 2017, RosaliaIngrascì (successivamente deceduta, dante causa degli odierni opponenti),ritenendosi proprietaria dei beni quale erede della donante, proponevaopposizione di terzo alla procedura esecutiva. Con ordinanza del17.2.2021 il G.E. dichiarava la nullità assoluta e insanabile, rilevataNumero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026d’ufficio, e ordinava la cancellazione dei pignoramenti. La curatela delprecedente ordinanza nella parte relativa al pignoramento n. 263/2015con specifico riferimento alle unità negoziali di cui alle lettere c) e d) dellacertificazione notarile. Seguivano altre iniziative degli eredi Ingrascì e, daultimo, l’opposizione proposta «ex artt. 615, 618, 619 e 700 cod. proc.civ.».Con ordinanza datata 29.6.2022, fatta oggetto di infruttuoso reclamo, ilG.E. concludeva la fase cautelare dell’opposizione.Con apposita citazione gli odierni ricorrenti introducevano il giudizio dimerito, ad esito del quale il Tribunale dichiarava l’inammissibilitàdell’opposizione formulata dagli stessi “per quanto specificamente attieneal quomodo della procedura esecutiva”, rigettando poi le ulterioridomande.Gli attori in primo grado propongono ricorso in cassazione fondato sutredici motivi, mentre resistono a mezzo di controricorso il Fallimento eRevalea s.p.a.; le altre parti sono rimaste intimate.Da ultimo i ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorieillustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper consumazione del potere d’impugnazione, così come formulata dallacontroricorrente curatela. Infatti, per espressa previsione degli artt.358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l’appello e per il ricorso percassazione, la consumazione del detto potere presuppone l’esistenza didue impugnazioni della stessa specie nonché, al tempo della proposizionedella seconda, una declaratoria di inammissibilità della precedente:pertanto non si ha consumazione del potere d’impugnazione quando il suoesercizio sia stato preceduto da impugnazione di diversa specie (appello),Numero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026com’è avvenuto nel caso in esame (cfr. Cass. Sez. U. n. 16162/02; Cass.n. 7406/03).Inoltre, può prescindersi dalla verifica della rituale instaurazione delcontraddittorio nei confronti di tutte le parti restate intimate, inapplicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. n. 6826/10, estesi pureall’ipotesi dell’infondatezza del ricorso dalla giurisprudenza successiva.2. Con il primo mezzo si deduce “violazione degli artt. 112 e 183 c.p. c. inrelazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.”.A parere dei ricorrenti il contenuto delle domande - petitum e causapetendi - va determinato tenendo conto dell’emendatio libelli previstadall’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., ove avrebbero chiarito eprecisato di fondare le domande non solo sulla loro titolarità iuresuccessionis dei beni di cui all’atto notarile Tomasello del 1998, ma anchesulla loro qualità di creditori dell’esecutata Puglisi, muniti di titoloesecutivo (costituito dalla sentenza della Cassazione n. 8035/2015).2.1. Va anzitutto premesso che il primo motivo di ricorso viene proposto inrelazione alla parte della sentenza in cui si esclude che i ricorrenti siano“legittimati” a proporre opposizione nella loro qualità di intervenutinell’espropriazione e con cui si esclude la valutazione delladocumentazione proposta a suffragio di tale qualità. Sotto tale profiloallora, l’opposizione doveva ritenersi proposta ai sensi dell’art. 617 cod.proc. civ. e, pertanto, la sentenza che ha definito tale fase eraesclusivamente ricorribile in cassazione a mente dell’art. 111 Cost.2.2. È ben noto che, per costante giurisprudenza di questa Corteregolatrice, la struttura di giudizio unitario con articolazione bifasica,propria di tutte le opposizioni esecutive, determina che sia il ricorsoproposto al g.e. nella fase sommaria della controversia a costituiredomanda introduttiva dell’intero giudizio in maniera vincolante.Con ciò è sempre tale atto a tracciare i confini del thema decidendumdevoluto al giudice adito, ancorché il giudizio di merito (previsto per leNumero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026opposizioni agli atti dall’art. 618 cod. proc. civ., per quello all’esecuzionedall’art. 616 stesso codice, ed infine, per l’opposizione di terzo dall’art.619, sempre del codice di rito, peraltro a mezzo di un mero rinvio alledisposizioni di cui all’art. 616 citato) sia “introdotto” da apposita citazione(o altro atto idoneo a seconda del rito applicabile).Ne deriva che qualsiasi mutamento - di là dalla mera emendatio libelli, ovecioè ci si limiti a dedurre ulteriori argomenti, circostanze di fatto oquestioni, ma pur sempre a sostegno dell’originaria contestazione oallegazione - rispetto alle ragioni di contestazione poste a basedell’opposizione oppure dei provvedimenti richiesti, configura unadomanda nuova, come tale inammissibile (da ultimo, Cass. n. 11237/22,nonché Cass. 33233/25; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U. n.25478/21 nonché Cass., Sez. U. n. 28387/20; cfr., ancora, Cass. n.9719/20; Cass. n. 21996/19; Cass. n. 12981/14; Cass. n. 18761/13;Cass. n. 1328/11; Cass. n. 16541/11), proprio in ragione della limitatafunzione (rispetto al ricorso introduttivo) che assume la citazione previstadalle norme da ultimo richiamate.Ne deriva allora che, nella specie dell’opposizione di terzo, con cui vienecontestata la legittimità dell’espropriazione in rapporto al suo oggetto(analogamente a quanto avviene in caso di opposizione all’esecuzione inragione dell’impignorabilità del bene), con riguardo alla sua titolarità incapo al soggetto passivo dell’espropriazione medesima, attraverso ungiudizio di accertamento della titolarità medesima in via incidentale (cioèstrumentalmente alla legittimità dell’iniziativa espropriativa), nonostantela natura generalmente autodeterminata delle relative questioni, apparedel tutto nuova la prospettazione degli opponenti - in essa inseritaaddirittura per il tramite della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1),cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) relativa al giudiziodi merito, come dagli stessi affermato, della propria condizione diintervenuti quali creditori.Numero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tanto che, come visto, con ciò si introduce una diversa tipologia diopposizione, appunto quella agli atti esecutivi. La doglianza per cui ilgiudice dell’opposizione non avrebbe tenuto conto della documentazioneofferta dagli stessi opponenti, tesa a dimostrare la loro qualità di creditoriintervenuti, è pertanto inammissibile.Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto:«In tema di opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicitànecessaria, l’intero giudizio è introdotto dal ricorso al giudicedell’esecuzione previsto rispettivamente dagli artt. 615, 617 e 619, cod.proc. civ. Di conseguenza, anche con specifico riguardo all’opposizione delterzo di cui all’art. 619 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove(nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti asostegno dell’opposizione medesima) proposte con l’atto di citazione (odaltro previsto secondo il rito applicabile) previsto dall’art. 616, cui rimandal’art. 619, cod. proc. civ.Ne deriva, in tale contesto, l’inammissibilità della deduzione di questioni,proprie di un’opposizione agli atti esecutivi, con la memoria di cui all’art.183, sesto comma, num. 1, cod. proc. civ. (nel testo anteriore allemodifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/22), prevista per le deduzioniassertive nei limiti della mera emendatio libelli, anche ove l’opponente exart. 619 cod. proc. civ. proponga le stesse quale creditore intervenuto».3. Col secondo mezzo si deduce “violazione degli artt. 100 cod. proc. civ.e 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: lalegittimazione ad agire va accertata al momento della decisione”.Con esso i ricorrenti sostengono che la qualità di creditori titolatiintervenuti nella procedura esecutiva sarebbe stata esplicitata dagli stessientro il termine fissato dall’art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., inquanto “alla data della decisione risultava con certezza che i ricorrentierano creditori titolati già intervenuti”.Numero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/20263.1. Le osservazioni svolte a proposito del motivo precedente possonoessere ripetute con riguardo al presente motivo che, dunque, come quello,risulta inammissibile.4. Possono ora riassuntivamente indicarsi e complessivamente esaminarsii motivi diversi dal dodicesimo e cioè: III, in base al quale si deduce“violazione degli artt. 102, 615, 617 e 619 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost.in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la ‘lesività dell’atto’ o laqualità di ‘interessato’ o di “destinatario degli effetti dell’atto” o l’avere“compiuto un atto presupposto, ad efficacia processuale” o un atto “diimpulso processuale” legittima il terzo a opporsi agli atti esecutivi - esamedi tali profili con specifico riferimento alle “contestazioni in merito alleordinanze del 10.3.2021, 17.2.2021 e del 28.2.2022… e in merito alpotere di revoca ex art. 487 cod. proc. civ.”); IV “violazione degli artt.132, co. 2, n. 4 e 115, co. 1, c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazione all’art.360, n. 4, cod. proc. civ.: motivazione inferiore al “minimo costituzionale”;per illogicità e contraddittorietà (statuizione di p. 9), per illogicità eirrilevanza (statuizione di p. 6)”; V “violazione degli artt. 101, 102, 110,298, 300, 302, 303 e 304 c.p.c. e 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360,n. 4, cod. proc. civ.: la legittimazione a ‘contestare le ordinanze del10.3.2021, 17.2.2021 e del 28.2.2022 e l’esercizio del potere di revocatrova fondamento anche nella qualità di ‘parte processuale’ correlata alsubentro degli opponenti nella posizione della loro de cuius nel giudiziooppositivo da essa introdotto con il ricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”; VI “violazionedegli artt. 102, 615, 617 e 619 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. inrelazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la ‘lesività dell’atto’ o la qualitàdi ‘interessato’ o di “destinatario degli effetti dell’atto” o l’avere “compiutoun atto presupposto, ad efficacia processuale” o un atto “di impulsoprocessuale” legittima il terzo a opporsi agli atti esecutivi”; VII “violazionedegli artt. 102, 567, 615, 617 e 619 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. inrelazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: l’art. 567 attribuisce anche alNumero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026‘terzo’ proprietario dei beni la legittimazione a fare valere la sopravvenutainefficacia del pignoramento nel caso di mancata produzione delladocumentazione ipocatastale; la qualità di ‘interessato’ legittima il terzo adedurre “la violazione dell’art. 567 cod. proc. civ. per omesso rilievo dellamancata integrazione della documentazione necessaria ad assicurare lacontinuità delle trascrizioni”; VIII “violazione degli artt. 567, 617 e 630cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: i ricorrenti, incaso di rigetto dell’appello sul capo di sentenza concernente il reclamo exart. 630, comma 3, cod. proc. civ., o in caso di rigetto nel merito delreclamo, hanno interesse a che venga annullata la statuizione con cui ilg.u. ha qualificato la fattispecie quale estinzione tipica cui si applica solo ilreclamo e ha contestualmente negato l’accesso al rimedio alternativo delricorso oppositivo ex art. 617 chiesto in via subordinata, oltre che lalegittimazione dei ricorrenti a proporla”; IX “violazione degli artt. 102,615, 617 e 619 cod. proc. civ., 2645-ter c.c. e 24 e 111 Cost. in relazioneall’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la qualificazione quale giudizio diopposizione agli atti attribuita alla domanda fondata sull’art. 2645-ter c.c.viola gli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ. - il vincolo di destinazione èstato trascritto prima del sequestro - la legittimazione spetta ai ricorrenti”;X “violazione degli artt. 100, 115, 183, co. 6, n. 1, cod. proc. civ.;violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, e 115, co. 1, c.p.c., 24 e 111 Cost.in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la carenza della qualità dicreditori intervenienti nel proc. es. 263/205 in capo ai soggetti diversidella curatela Tessilnova e la contestazione della loro legittimazionepassiva alla lite oppositiva - carenza di interesse di tali soggetti acontraddire alle domande dei ricorrenti - motivazione inferiore al “minimocostituzionale”; per carenza anche grafica”; XI “violazione degli artt. 2697c.c. e dell’art. 58 T.U.B. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: “latitolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del dirittofatto valere, che la parte ha l’onere di allegare e di provare” - in caso diNumero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026“cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs.n. 385 del 1993” il cessionario del credito “ha anche l’onere di dimostrarel’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modofornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”;XIII “violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 115, co. 1, c.p.c., 24 e 111Cost. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: motivazione inferiore al“minimo costituzionale”; per carenza anche grafica viene cautelativamentecensurata per carenza anche grafica di motivazione l’affermazione con cui,a pag. 3, il g.u. scrive de plano che “il g.e., ai sensi dell’art. 487 cod. proc.civ., revocò la precedente ordinanza nella parte relativa al pignoramenton. 263 citato”.4.1. Come si vede tutti tali motivi presuppongono in capo ai ricorrenti laqualità di terzi opponenti che, nella prospettiva dei ricorrenti stessi,sarebbero legittimati a proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.Sotto tale profilo i motivi stessi sono infondati, perché invece - in base apacifico orientamento di questa Corte, per il cui superamento non sonoindicati idonei elementi - l’opposizione agli atti esecutivi non può essereproposta dai terzi opponenti ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. (in talsenso già Cass. n. 3026/81; n. 1961/80; n. 1408/78; n. 3532/75;nn. 1861 e 572 del 1974; n. 373/67; n. 2255/65; n. 1036/64; più direcente n. 14003/04; 1703/09; 15400/10), i quali non hanno alcuninteresse giuridicamente qualificato al legittimo esercizio dell’azioneesecutiva, se non nel senso che, con l’opposizione loro propria, quellaappunto di cui all’art. 619 del codice di rito, contestano il quomododell’azione in quanto contrappongono la titolarità in capo ad essi di undiritto reale incompatibile con quello del debitore esecutato, oggetto dipignoramento.Invero al terzo in parola è preclusa ogni attività di sindacato degli internacorporis del processo esecutivo, non potendo divenire parte-soggettopassivo dell’esecuzione. L’unico mezzo di tutela riconosciutogli è appuntoNumero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., al fine di farvalere l’originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo originale equindi di sottrarre il bene all’espropriazione nel senso già illustrato.Va in proposito affermato il seguente principio di diritto:«Il terzo che pretende di avere la proprietà od altro diritto reale sui benipignorati (art. 619 cod. proc. civ.), non potendo divenire parte-soggettopassivo dell’esecuzione, non può proporre opposizione agli atti esecutivi,non avendo alcun interesse giuridicamente qualificato al legittimo eserciziodell’azione esecutiva, se non nel senso che, con l’opposizione sua propria,prevista appunto dall’art. 619 del codice di rito, contesta la legittimitàdell’azione esecutiva in relazione al bene staggito, in quanto contrapponela titolarità in capo ad esso di un diritto reale incompatibile con quello deldebitore esecutato, oggetto di pignoramento».Invero al terzo in parola è preclusa ogni attività di sindacato degli internacorporis del processo esecutivo. L’unico mezzo di tutela riconosciutogli èappunto l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., al finedi far valere l’originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolooriginale e quindi di sottrarre il bene all’espropriazione nel senso giàillustrato.4.2. I motivi indicati sono altresì inammissibili nella parte in cui hannoinvece ad oggetto questioni attinenti all’accertamento della titolarità delbene, e ciò in quanto essi attengono alla sentenza nella parte in cui lastessa viene pronunciata ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., posto cheper tale mezzo è previsto l’appello (peraltro proposto, come risulta dalrelativo atto di gravame prodotto, esitato in diversa pronuncia resaoggetto di altro ricorso esaminato in questa stessa Camera di Consiglio) enon il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.5. Con il dodicesimo motivo si deduce «violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - omissione di pronuncia.Come supra riferito, i ricorrenti - a pag. 47 della citazione di merito -Numero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026hanno chiesto l’annullamento della ingiusta “statuizione con cui il G.E. hairrogato ai reclamanti la pesante sanzione di 5000,00 euro affermando chel’opposizione da essi proposta sarebbe connotata da ‘temerarietà’ e da‘inescusabile negligenza’ e rimproverando ad essi di avere “agito senzaaver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativoper mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità lagiurisprudenza consolidata”.4.1. Il motivo è infondato, dal momento che l’opposizione era statarespinta dal Tribunale, che peraltro non ha omesso di pronunciarsi, vistoche ha respinto in apposito capo le “ulteriori domande”.In ogni caso, nella citazione per il giudizio di merito la richiesta di riformaè collegata all’accoglimento dell’opposizione, circostanza non verificatasi;per il resto, il punto richiamato appare privo di concludenza e peraltroestremamente generico, limitandosi la parte ad allegare “ampie ragioni” e“plurimi richiami giurisprudenziali”.Inoltre, è - normalmente - meramente fattuale (e, quindi, incensurabilenella presente sede di legittimità, se - come accade nella specie - nonimplausibile e se scevra dai soli gravissimi vizi logici o giuridici rilevantidopo la novella del 2012 dell’art. 360, n. 5, c.p.c.), la valutazione delgiudice del merito sul carattere temerario o negligente dell’iniziativaprocessuale assunta dalla parte cui è irrogata la sanzione di cui all’art. 96c.p.c.5. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capoai ricorrenti soccombenti, tra loro in solido per l’evidenza dell’identità dellaposizione processuale e della comunanza dell’interesse, da liquidarsi, infavore di ciascuna controricorrente in relazione all’attività processuale inconcreto svolta, in dipendenza del dispiegamento della domanda qualeopposizione agli atti esecutivi e, così, non evincendosi, dal coacervo degli35878/22), prendendo a base un valore tecnicamente indeterminabile.Numero registro generale 3214/2024Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12964/2026Data pubblicazione 06/05/2026Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, incapo ai ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese, cheliquida: per [OSCURATO:SOCIETA], come rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA],in € 6.600,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 per esborsi;per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in € 5.100,00,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. ec.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo airicorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])