CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24823/2021R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in h ouse providing , in persona del rappresentante legale, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del rappresentante legale , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]:Contratto – Fornitura servizio idrico –Corretta applicazione tariffa. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 24823/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in Roma, via Nizzan.59; –resistente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquilan. 910/2021, pubblicata il 10 giugno2021, notificata il 21 giugno 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 luglio 2022dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e ha dichiarato che la tariffa applicabile per la fornitura idrica a quest’ultima è quella ad uso pubblico e non quella ad uso commerciale. L’appello proposto da A.C.A. è stato rigettato dalla Corte territoriale di L’Aquila. A.C.A. impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato adun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ferroviaria italiana.Sebbene intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Parte resistenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente si duole della violazione dell ’a rt. 360 n. 5 c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo concernente la natura giuridica di [OSCURATO:PERSONA] e l’applicazione C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 24823/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della tariffa commerciale per il consumo idrico anziché quella per uso pubblico. 2.Il motivo così come prospettato è inammissibile. Da un lato, è inammissibile in quanto rientra nella preclusione della c.d. doppia conforme ex art. 348 ter commi 4 e 5 cod. proc. civ.; dall’altro è inammissibile per difetto di decisività stante la mancata impugnazione della ratio decidendi della impugnata decisione ( tra tante, Sez. L, 04/03/2016 n. 4293 Rv. 639158 - 01) costituita dalla mancata prova dell’esistenza del potere di modifica unilaterale della tariffa applicabile per mancata produzione del contratto. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio d