CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 28028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15773/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e , e con domicilio eletto in Roma, via Arno, n. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro COMUNE di CANICATTI’; –intimato – avverso la sentenza n. 3495/24/14 della Commissione tributaria regionale della Siciliadepositata il 12/11/2014. Oggetto: ICI Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3495/24/14 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Canicattì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la riforma delle sentenze n. 586, n. 587 e n. 588 del 24/11/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento , che avevano accolto i ricorsi separatamente proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento ICI (anni 2004, 2005 e 2006), notificati il 23/7/2009. Il giudice di appello ha disattes o l’eccezione di inammissibilità del gravame del Comune per omesso deposito della ricevuta di spedizionedella raccomandata relativa alla notifica del ricorso in appello per mezzo del servizio postale, in quantola tempestività della costituzione in giudizio entro trenta giorni dalla sua proposizione era positivamente riscontrata dal confronto tra la data di notifica dell’impugnazione (indicata dalla stessa appellata nel giorno “28 febbraio 2012”) e quella (2 marzo 2012) in cui l’atto è pervenuto presso la segreteria di questa [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente che la costituzione in giudizio è intervenuta prima dello spirare del termine (30 giorni) previsto dalla legge . Ha, altresì, riten uto il giudicant e che la notifica degli atti impositivi tramite agenzia privata di recapito ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) , titolare della licenza n. 58772008, rilasciata dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], che autorizza a trattare raccomandate ed assicurate fuori dai limitigarantiti, a [OSCURATO:PERSONA], dall’art. 4, comma 5, DL.VO n. 261/1999 , pur comportando l’inesistenza della notificazione, non determinasse, in via automatica , anche quella dell’atto impositivo e che essendo incontroverso che il contribuente aveva avuto piena conoscenza degli atti medesimi entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottarli e notificarli, essendo stateproposte le relative impugnazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione degli avvisi di accertamento, secondo le previsioni de ll’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, contrariamente a quanto sostenuto dal Paci dovesse anche escludersila nullità degli atti impositivi impugnati. Avverso la pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Comune di Canicattì non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sul rilievo che il giudice a quoha constatato l’omesso deposito, nella segreteria della C ommissione tributaria adita dal Comune appellante,di copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a m e zzo del servizio postale dell’atto d’appello, adempimento quest’ultimo volto al riscontro della tempestività della costituzione della parte appellante e, tuttavia, ha escluso l’inammissibilità dell’impugnazioneosservando, al riguardo, che la tempestività della costituzione è positivamente riscontrata dal confronto tra la data di notifica dell’impugnazione (indicata dalla stessa appellata nel giorno “28 febbraio 2012”) e quella (2 marzo 2012) in cui l’atto è pervenuto presso la segreteria di questa [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente che la costituzione in giudizio è intervenuta prima dello spirare del termine (30 giorni) previsto dalla legge, sicché l’eccezione va respinta . Deduce, altresì, che la individuazione certa della data di partenza del plico raccomandato è strumentale alla verifica, ad opera della Commissione Tributaria adita, della tempestività dell’impugnazione e, quindi, dell’eventualepassaggio in giudicato della decisione di primo grado. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 261 del 1999, nonché insufficiente motivazione c irca un punto decisivo della controversia, sul rilievo che il giudice a quo,pur avendo afferm ato , alla luce del richiamato d.lgs. n. 261 del 1999, l’ inesistenza della notificazione degli atti impositivi tramite servizio di posta privata, tuttavia,ha erroneamente ritenuto che la notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto , per cui l’inesistenza della notificazione non determina in via automatica anche quella dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario , circostanza quest’ultima , positivamente riscontrabile nella fattispecie in esame avendo il contribuente, proposto tempestive opposizioni con effetto sanante. Lecensure sono infondat e e non meritano accoglimento . La tesi dell’odierno ricorrente si incentra sull’affermazione che, ai sensi degli artt. 22, 23 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per il procedimento di appello, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, sia necessario il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche dellaricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata, sicché la mancata allegazione di essa comport erebbe, insanabilmente, l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in caso d i costituzione in giudizio del resistente/appellato. Questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezionedel plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)"; 2) "non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimentodel plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza". Orbene, proprio alla luce del temperamento interpretativod i cui al le sopra richiamate pronunzie, si può ritenere che la mancanza della ricevuta di spedizioneben possa esser e surrogata dall'avviso di ricevimento del gravame , a certe condizionifacente fede della data di consegna del plico all’agente postale notificatoree quindi in grado di assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Al riguardo la Corte (Cass. Sez. Un., n. 13452/2017 citata), ha evidenziato che “la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunque dattilografica della data di spedizione sull’avviso ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazionedella prima sentenza, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”. Nel caso in esame, la data dichiarata dall o stesso appellato contribuente è corroborata dalla data di ricezione dell’atto di appello presso la segreteria della CTR della Sicilia;entrambe le date sono anteriori allo spirare del termine - lungo -di proposizione dell’a ppello d i cui a ll’art. 327 cod. p roc civ. , nel testo ratione temporisapplicabile, a decorrere dall e gravate sentenze di primo grado n. 586, n. 587 e n. 588 rese il 24/11/2011 .(Cass. n. /20 16 ). Quanto al la contestata ritualità della costituzione in giudizio della parte appellante, profilo rispetto al quale rileva la data di ricezione del ricorso in appello (Cass. Sez. Un., n. 13452/2017 citata), la CTR della Sicilia ha correttamente valorizzato il momento della consegna dell’atto di gravame al destinatario, individuatonella data (“28 febbraio 2012”) dichiarata dalla stessa parte appellata costituendosi nel giudizio , per quanto si legge nell’impugnata sentenza, essendo evidente che la costituzione in giudizio ( del Comune appellante) è intervenuta prima dello spirare del termine (30 giorni) previsto dalla legge , essendo l’atto di appello pervenuto presso la segreteria del giudice di secondo grado in data“2 marzo 2012”. Anche l’ulteriore profilo censorio, riguardante la natura del vizio di notifica degli avvisi di accertamento impugnati dal Paci, è palesemente infondato alla luce dei principi affermati dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299/2020 delle Corte, in tema di notificazioni di atti processuali ( principio estensibile alla notificazione di atti amministrativi), secondo cui posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazionedi atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo . Sebbene la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell'attività notificatoria in questione, l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenzaed in quanto nulla la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte. il Giudice della nomofilachia ha, tuttavia, precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi. Perché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. Un., n.n. 13452 e 13453 del 2017 citate). Il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l'atto sia stato consegnato all'operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile. Secondo le Sezioni Unite, la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell'ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazionema, ai fini della tempestività del ricorso, non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell'atto da parte del notificante all'operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, potrà assumere rilevanza soltanto il momento della consegna dell'atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all'atto della costituzione in giudizio. Giova, inoltre, ricordare il principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17198/2011) secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore , del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria . Ebbene, la decisione del Giudice di appello appare in linea con la sopra richiamata giurisprudenza atteso che, con accertamento al riguardo non specificamente censurato, ha ritenuto che non fossero decorsi i termini di decadenza dell’imposizione quando il contribuente ha avuto conoscenza degli atti impositivi, come è dimostrato dalla circostanza che (il Paci) ha proposto tempestive opposizioni avverso gli avvisi di accertamento ICI oggetto di causa. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 14 settembr