CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 33194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28061/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] 33 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via C. Fracassini n. 4. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5739/2021, pubblicata in data 25.8.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con sentenza n. 5739/2021, la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto Oggetto: sanzioni amministrative l’opposizione del Condominio avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] - ex amministratrice - per il rimborso delle anticipazioni fatte nel corso del mandato gestorio, respingendo le domanda monitoria. Secondo il giudice distrettuale, la fondatezza della pretesa creditoria era stata specificamente contestata ed era stato mossi molteplici rilievi all’operato dell’amministratore, che non aveva presentato i rendiconti consuntivi per gli anni 2010- 2011 e per il primo semestre 2012, e non aveva tempestivamente avvisato i Condomini della richiesta della condomina dell’ultimo piano dello stabile della necessità di interventi di manutenzione straordinaria sul terrazzo, tanto che l’amministratrice era stata rimossa anticipatamente dalla carica con delibera non impugnata. Non sussisteva –inoltre - alcun riconoscimento del debito da parte dell’assemblea, né prova dell’inerenza degli esborsi alla gestione condominiale. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c . p.c., lamentando che la Corte, in violazione dell’obbligo di motivazione, abbia trascurato che nessuna contestazione era stata sollevata dal Condominio in ordine alle spettanze del rimborso, essendo pacifico l’inserimento delle fatture comprovanti i pagamenti nella contabilità degli anni 2011 e 2012, tanto che il Condominio, nelle assemblee del 18.03.2013 e del 30.06.2014, aveva approvato i bilanci consuntivi e i relativi riparti delle spese senza sollevare eccezion i , avendo sospeso il pagamento solo per verificare se l’amministratrice avesse informato i condomini delle diffide della [OSCURATO:PERSONA] e della necessità di effettuare lavori sul terrazzo. Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che,per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" ed è pertanto è denunciabile in cassazione solo il vizio che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e quindi nel soli casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053). Nello specifico, la Corte di merito ha posto in rilievo che le spese che l’amministratore aveva asserito di aver sostenuto erano state specificamente contestate e che il Condominio, assumendo che la ricorrente non avesse presentato i bilanci 2010-2012 e non avesse informato l’assemblea delle richieste di una condomina, aveva sollevato anche un’eccezione di inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato gestorio. La pronuncia ha infine escluso che i rendiconti consegnati al nuovo amministratori e da questi sottoscritti fossero equipollenti ad una loro formale approvazione assembleare, negando inoltre che il Condominio avesse riconosciuto il debito ed affermando che gli esborsi non erano inerenti alla gestione condominiale. L’impianto argomentativo della sentenza appare chiaro ed esente da contraddizioni; in realtà il ricorso appare volto a far rilevare pretese insufficienze della pronuncia, non denunciabili in cassazione (Cass. s.u. 8053/2014), proponendo una diversa valutazione delle prove, che esula dall’ambito del controllo di legittimità. 3.Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, Si espone che i consuntivi 2010 - 2011 - 2012 e i bilanci preventivi 2011- 2012 approvati dal Condominio, depositati in ottemperanza all’ordine di esibizione, erano stati approvati dal nuovo amministratore, che aveva cancellato / sovrapposto la propria firma a quella della ricorrente, e che erano stati acquisiti tutti i documenti comprovanti tutti i pagamenti e l e anticipazioni effettuate nell’interesse del Condominio, da ultimo nel corso del procedimento di mediazione. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, la ricorrente aveva ottenuto l’esibizione di tutta la documentazione già nella disponibilità del Condominio, evidenziando che i bilanci e i consuntivi erano stati sottoscritti dall’amministratore di nuova nomina, che aveva anche depositato una relazione contabile cui erano stati allegati i documenti comprovanti la fondatezza della richiesta di rimborso. I due motivi sono inammissibili. La sentenza ha dato atto che i bilanci preventivi e consuntivi non integravano un riconoscimento di debito, con effetti di inversione dell’onere della prova, e che i documenti relativi agli esborsi non erano pertinenti alla gestione condominiale. La semplice consegna e sottoscr i zion e dei bilanci da parte del nuovo amministratore non poteva difatti equivalere ad una formale approvazione o ratifica delle spese, occorrendo una delibera adottata dall’assemblea condominiale, unico organo competente ai sensi dell’art. 1135 c.c.. Quanto alla prova dei pagamenti, il Tribunale ha chiarito che “la ricorrente non aveva indicato il conto corrente personale, né aveva saputo indicare le causali analitiche delle spese per inferire la sua inerenza, ove effettivamente corrisposta con denaro proprio, alla gestione delle parti comuni”, con apprezzamento della rilevanza probatoria degli elementi emersi in istruttoria, incensurabile in cassazione. Non sussiste, in definitiva, alcuno dei vizi denunciati: la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass.17313/2020; Cass. 13995/2018; Cass. 15107/2013; Cass.19064/2006). Nel caso in esame, mancando una delibera avente il valore di ricognizione di debito, competeva all’amministrazione la prova degli esborsi e della loro “inerenza”, come ha appunto stabilito la Corte di merito. Appare inoltre incensurabile il giudizio di irrilevanza probatoria dei documenti, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. 20867/2020; Cass. 29730/2020; Cass.3601/2006). Più in particolare, la violazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può essere prospettata in cassazione ove si alleghi che il giudice, nell’esaminare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando il giudice abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione (Cass. 11892/2016; Cass.13960/2014; Cass. 26965/2007). Per ritenere violato l’art. 115 c.p.c. occorre invece che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio allorquando il giudice non sia depositario di poteri officiosi di indagine, non potendosi invocare nessuna delle due disposizioni ove si intenda, come nella specie, contestare il modo in cui siano state valutate le prove (Cass. s.u. 20867/2020; Cass.16016/2021). Tutte le circostanze dedotte in ricorso risultano – infine - compiutamente esaminate, ed è quindi insussistente anche la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014). Il ricorso è pertanto inammissibile, con regolazione delle spese in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezio