CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17294/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Maria ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnatasentenza con riferimento al reato di cui al capo b), relativamente al falso ideologicodel referto operatorio e dello sdo di V.Q. , perché il fatto non sussistee di annullamento con rinvio, per un nuovo giudizio in punto di qualificazionegiuridica del reato di cui al capo a) sub art. 590, co. 2 c.p.; declaratoria diinammissibilità nel resto.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso con l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino indata 6 novembre 2024, G.E. nella sua qualità di Direttore della SCD “U”presso l’ospedale Luogo_2 , è stato ritenuto responsabile dei reati di cuiagli artt. 582, 583, comma 1, cod. pen. (capo a) nei confronti di V.Q.e Y.Z. per averle costrette a sottoporsi all’intervento di“dacriocistectomia” (DCT), omettendo di fornire loro le corrette informazioni e lepossibilità di complicanze post-operatorie, cagionando una malattia o incapacitàdi attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.G.E. è stato assolto dal reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, cod. pen.in danno di D.M. , nonché dal reato di cui all’art. 479 cod. pen. in relazionealle posizioni di D.M. , Y.J. , G.V. e F.P.perché i fatti non sussistono.Il GUP ha dichiarato non doversi procedere per i restanti reati di cui all’art.582 cod. pen. per difetto di querela e dai restanti reati di cui all’art. 479 cod. pen.(capo b) perché estinti per intervenuta prescrizione.A fondamento della affermazione di responsabilità in ordine al reato di lesionidolose, il GUP ha evidenziato che:- i pazienti non erano stati adeguatamente informati e venivano sottoposti adintervento di “dacriocistectomia” (DCT) diverso da quello concordato di“dacriocistorinostomia” (DCR); in ogni caso, veniva loro fatto firmare un doppiomodulo di consenso creando una situazione di confusione;- l’intervento a cui erano sottoposti (DCT) è giudicato dalla comunitàscientifica inidoneo al trattamento dell’epifora da cui essi erano affetti, e comunqueinvasivo e desueto;- numerosi interventi avevano avuto esito negativo, costringendo i pazienti aprolungati trattamenti terapeutici.2. La Corte d’appello di Torino ha confermato il giudizio di responsabilità diG.E. nei confronti di Y.Z. e V.Q. in ordine al reato di lesioni doloseaggravate, rimodulando il trattamento sanzionatorio, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza che l’imputato eseguisse inmodo sistematico interventi di DCT, i quali, avendo conseguenze demolitorie, sonoconsiderati come extrema ratio dalla Società italiana di chirurgia oftalmoplastica,e comunque desueti, essendo preferibile l’intervento di DCR in quanto consente ilmantenimento almeno parziale del sacco lacrimale; la non linearità dei consensiacquisiti dai pazienti e la confusione generata dalla cd. collegialità dei consensi; lafalsificazione dei refeti e delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO) costituivanoelementi univoci della volontà di G.E. di eseguire un intervento anacronistico edemolitorio, in luogo di quello consigliato dalle leges artis, cui conseguiva un esitoinfausto.È stata altresì esclusa la possibilità di riqualificare il reato di lesioni volontarienell’ipotesi colposa di cui all’art. 590 cod. pen., in quanto la serialità dell’interventodi DCT, dimostrava che questo era praticato non per imperizia, ma perché fruttodi scelta deliberata; inoltre, falsificazione delle cartelle, dei referti e delle SDO conriguardo al tipo di intervento praticato, nonché l’indicazione alternativa dei due tipidi intervento sui moduli di consenso costituivano indizi gravi precisi e concordantidella natura dolosa della condotta tenuta dall’imputato.3. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando sei motivi di censura, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp.3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43cod. pen. nonché travisamento della prova.Il ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presenzadel consenso informato non incide sulla sussistenza dell’elemento soggettivo delreato, sicché la sua assenza non determina la configurabilità del dolo di lesioni.Non rileverebbe il mancato rispetto delle leges artis, la cui violazione verrebbe inconsiderazione, semmai, sotto il profilo dell’imperizia e neppure rileverebbel’asserita falsificazione del referto operatorio e della SDO (scheda di dimissioniospedaliere), trattandosi di condotta successiva all’intervento chirurgico, che alpiù potrebbe “coprire” un errore colposo.La Corte territoriale non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive con cuisi rilevava l’insussistenza di un movente alternativo alla finalità curativa. Invero,l’esecuzione dell’intervento di DCT sarebbe stato frutto di una scelta medicaoperata in relazione ai singoli casi sanitari, che non integrerebbe il dolo di lesioni,cioè la volontà di recare nocumento alle pazienti.Il ricorrente evidenzia, inoltre, l’insussistenza di alcuna ragione alternativarispetto alla finalità curativa della condotta, non ricorrendo alcun fine economico,posto che gli interventi erano sempre effettuati nella struttura pubblica e che peri due interventi (DCT e DCR), i quali avevano il medesimo codice identificativo, ilrimborso pubblico era il medesimo.La mancanza di consenso informato e la violazione delle leges artis sarebberoelementi estranei al dolo delle lesioni.3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’elementooggettivo del reato. La sentenza impugnata avrebbe omesso di dare risposta alleplurime deduzioni difensive contenute nei motivi di appello e nella memoriasuccessiva, e, specificamente, a quella con cui si evidenziava l’assenza dell’eventodel reato, non avendo la condotta dell’imputato cagionato una malattia. L’epifora(eccessiva lacrimazione oculare), cui farebbe riferimento la Corte territoriale,rappresenterebbe un sintomo derivante da una diversa patologia, e non già essastessa una malattia, come confermato anche da tutti i consulenti di parte.Nel caso in esame difetterebbe l’evento del reato in quanto nessuna malattia,intesa come limitazione funzionale o processo patologico, sarebbe stata provocatadall’intervento, in quanto l’organo della vista dei pazienti era rimasto integro;semplicemente non sarebbe stato eliminato il sintomo (l’epifora, appunto).Con riguardo alla scelta del tipo di intervento da praticare, il ricorrenteevidenzia che non esisterebbero linee guida ufficiali, cioè prodotte e validate daenti scientifici, e che in giudizio sarebbe stato acquisito unicamente un parere deldott. V.G. presidente della SICOP (Società italiana di chirurgiaoftalmoplastica), il quale sarebbe generico e non riferito al caso di specie, nonavendo egli mai visionato le cartelle cliniche delle pazienti.Diversamente, il consulente tecnico dell’imputato, analizzando i casi specifici,aveva rilevato come in tutte le ipotesi in cui era stato praticato l’intervento di DCTvi erano infiammazioni pregresse o in atto del sacco lacrimale, che ne avevanodeterminato l’asportazione totale o parziale.Inoltre, la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la letteraturamedica depositata dalla difesa, la quale attesterebbe che il DCT è un tipo diintervento che, in determinati casi, presenta vantaggi rispetto al DCR.Difetterebbero, comunque al riguardo linee guida ufficiali, sicché la scelta trai due interventi veniva operata da G.E. sulla base della letteratura medica, degliesami clinici e dell’osservazione dei pazienti in sede operatoria. Per tale ragione,in alcuni casi l’imputato raccoglieva il doppio consenso dai pazienti. Invero, lascelta tra i due tipi di operazione non potrebbe essere fatta in astratto, maoccorrerebbe verificare in concreto, in relazione ai singoli casi specifici, quale deidue sia più adeguato, posto che gli stessi consulenti del PM avevano affermato chein taluni casi il DCT è un intervento ammesso. La Corte territoriale avrebbemancato verificare se le fattispecie concrete fossero tali per cui il DCT risultaval’intervento maggiormente idoneo a rimuovere la patologia da cui erano affetti ipazienti, circostanza, questa, attestata dalla cartella clinica di V.Q. e diY.Z. .Il ricorrente censura, altresì, la valutazione operata dalla Corte territoriale inordine all’esito degli interventi incriminati, evidenziando che esso era sempre stato“fausto”, perché aveva eliminato la patologia (dacriocistiti), attraverso larimozione del sacco lacrimale, benché in taluni casi il sintomo (epifora) fosserimasto. Si evidenzia infine che in tutti i casi, e specificamente in quello diY.Z. e V.Q. i pazienti avevano dato il consenso per il DCT.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamando le censure svolte con iprecedenti motivi, chiede l’annullamento della sentenza nella parte in cui hadichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reatodi cui agli artt. 610, 582, 583 cod. pen. commesso in danno dei pazienti per i qualinon era stata provata l’aggravante delle lesioni di durata superiore a 40 giorni.3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. e vizio dimotivazione.Il ricorrente rileva che ai fini dell’accertamento della durata della malattiarileverebbe solo il tempo eventualmente più lungo conseguente all’intervento diDCT rispetto a quello di DCR, posto che anche tale ultimo tipo di interventoprevede un periodo di convalescenza. In realtà, già con i motivi di appello era statodedotto che i due interventi comportano un taglio cutaneo e hanno esiti cicatrizialidel tutto sovrapponibili, ma tale elemento non sarebbe stato valutato dalla Corteterritoriale.Inoltre, con specifico riguardo all’intervento effettuato su Y.Z. , i giudicidell’appello hanno sostenuto che gli esiti cicatriziali si sarebbero risolti solo nel2023 a seguito di una nuova operazione. Tuttavia, la CT della parte civile nellapropria relazione aveva affermato che tale operazione aveva riguardato l’occhiosinistro, mentre il G.E. aveva operato l’occhio destro.Quanto a V.Q. on sarebbe documentata la durata della malattia.3.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al reato di cui all’art. 479 cod. pen. contestato capo B) dell’imputazione,per aver attestato nel referto operatorio e nella scheda di dimissioni ospedaliere(SDO) di aver sottoposto nove pazienti a intervento DCR invece che l’interventorealmente praticato di DCT.La prospettazione accusatoria secondo cui le discrasie riscontrate sui modulideriverebbero dalla volontà di G.E. i occultare il vero intervento praticato (DCT)sarebbe smentito dalla circostanza che nelle SDO è espressamente attestato chele pazienti sono state operate per «dacriocisterectomia + intubazione», cioèappunto DCT.Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale inoltre non avrebbe individuato ilmovente che aveva spinto il G.E. ad agire in tal modo, visto che egli non neavrebbe tratto alcun vantaggio, neppure economico.La necessità di inserire nelle SDO il codice di intervento DCR discenderebbe,in realtà, dalla circostanza che non esiste un codice specifico per l’intervento diDCT, sicché anche nel caso in cui venga praticato tale intervento si inserisce ilcodice dell’altro, come prescritto dal decreto del Ministero della salute del18.10.2012. Tali codici, inoltre, sono previsti solo a fini statistici e amministrativi.In ogni caso, ai fini del reato contestato, assume rilievo la circostanza che la SDOcontiene la descrizione del tipo di intervento effettuato che, nei casi contestati,corrisponde al DCT.3.6. Con il sesto motivo si chiede l’annullamento delle statuizioni civili.4. Con successiva memoria la difesa ha replicato alle conclusioni del PG nellaquale, con riguardo alla richiesta di annullamento con rinvio formulata in relazioneal reato di cui al capo a), evidenzia che già le sentenze di merito danno atto dellamancanza di querela, sicché si imporrebbe l’annullamento senza rinvio dellapronuncia impugnata.Con riguardo al reato di falso, di cui al capo B), la difesa evidenzia che sia conriguardo alla posizione di Y.Z. , sia a quella di V.Q. on vi sarebbe stataalcuna falsificazione delle SDO, atteso che tali schede contenevano la correttaindicazione dell’intervento effettivamente praticato, sicché non era configurabilealcuna falsificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. I giudici di entrambi i gradi del merito hanno ritenuto l’imputatoresponsabile del reato di lesioni volontarie gravi per aver praticato nei confrontidelle pazienti V.Q. e Y.Z. un intervento (DCT)diverso da quello per il quale avevano prestato il consenso (DRG) e dal qualesarebbe derivata una malattia.3. Conviene preliminarmente chiarire il significato e il ruolo che al riguardoche il consenso del paziente riveste nella valutazione dell’attività medico –chirurgica.3.1. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep.2009, Giulini, Rv. 241752 - 01) hanno affermato che l’attività sanitaria, in quantodestinata a realizzare in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute eddirettamente nelle norme costituzionali, che, appunto, tratteggiano il bene dellasalute come diritto fondamentale dell'individuo. Pertanto, il trattamento medico-chirurgico - compiuto nel rispetto delle leges artis - costituisce un'attivitàintrinsecamente lecita, in quanto non offensiva dell'interesse protetto da alcunadelle norme incriminatrici contemplate dal nostro ordinamento.La richiamata pronuncia ha altresì precisato che, in tale quadro, costituiscepresupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario la scelta libera econsapevole della persona che a quel trattamento si sottopone – salvo i casi dinecessità e di incapacità di manifestare il proprio volere.Tuttavia, la mancanza di consenso informato del paziente non consente diravvisare la responsabilità penale del sanitario allorché l’intervento medico siinserisca in un contesto caratterizzato da finalismo terapeutico. Si è escluso chein tal caso sia configurabile il reato di lesioni personali volontarie, giacché talereato presuppone una attività diretta a cagionare un male alla persona, da cuideriva una malattia nel corpo o nella mente. Richiede, cioè, il verificarsi di unamalattia (elemento oggettivo) e la coscienza e volontà di provocarla (elementosoggettivo). Ebbene, è fuori discussione che il medico, allorché agisce per finiterapeutici (e non per fini sperimentali, di lucro, di prestigio o per fini altrimentispeculativi), non pone in essere alcuna attività diretta a procurare un “male”, maagisce per risolvere una patologia.La richiamata pronuncia delle Sezioni unite ha affermato che ove il medicosottoponga il paziente ad un intervento chirurgico diverso da quello in relazione alquale egli aveva prestato il consenso informato, se esso si sia concluso con unesito fausto, avendo determinato un apprezzabile miglioramento delle condizionidi salute, tale condotta è priva di rilevanza penale, in quanto l’assenza delconsenso non è idonea a fondare la responsabilità del medico a titolo di lesionipersonali volontarie.3.2. Tale conclusione è stata affermata dalla giurisprudenza di questa Corteregolatrice anche con riguardo all’ipotesi cui all’intervento segua l’esito infausto,precisato che, anche se l’attività medico-chirurgica, per essere legittima,presuppone il consenso informato del paziente, dall’intervento effettuato inassenza di tale consenso, o con un consenso prestato in modo invalido, non puòdi norma farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarieovvero, in caso di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale. Ciò in quantoil sanitario, anche ove agisca erroneamente (salvo ipotesi anomale), lo fa pursempre con una finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolodelle lesioni. In questa prospettiva, «la valutazione del comportamento delmedico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condottavuoi omissiva, vuoi commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diversoapprezzamento a seconda che l'attività sia stata prestata con o in assenza diconsenso» (Sez. 4, n. 21537 del 24/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263495 – 01).Infatti, l’obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente altrattamento sanitario non costituisce regola cautelare rilevante ai fini del giudiziodi responsabilità per colpa, sicché la sua inosservanza da parte del medico, nelcaso in cui il trattamento abbia causato morte o lesioni, non costituisce elementoper affermarne la responsabilità, salvo che la mancata acquisizione del consensoabbia impedito di conseguire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente(Sez. 4, n. 48619 del 14/09/2022, Aldigretti, Rv. 284011 - 01).In sostanza, nel caso in cui l’attività medico-chirurgica sia sorretta da unaragionevole indicazione terapeutica, o tale indicazione sia ritenuta in buona fededall'agente comunque sussistente, con valutazione ex ante, la relativa attivitàdeve considerarsi in via di principio lecita o sindacabile sotto l’esclusivo profilodella colpa, in ipotesi di errore operatorio ascrivibile a negligenza, imprudenza oimperizia (Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, Brega, Rv. 280480 – 01; Sez. 4, n.34521 del 26/5/2010, Huscher, Rv. 249818).In definitiva, qualora il chirurgo esegua un intervento da cui derivino lesionigravi e permanenti al paziente, in presenza di un consenso prestato sulla base diun'informazione non adeguata a comprenderne il rischio (nella specie, leconseguenze invalidanti) ovvero a consentire la valutazione di scelte terapeutichealternative), non è configurabile il reato doloso di cui agli artt. 582 e 583 cod.pen., poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersiconcettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocareun'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa. In tali ipotesipermane la possibilità di configurare il reato di lesioni colpose, qualora ne ricorranoi presupposti (Sez. 5, n. 16678 del 24/11/2015, dep. 2016, Crotti, Rv. 266864 -01).3.3. Diversamente, la condotta del medico-chirurgo si risolve in un’attivitàlesiva di natura dolosa allorché l’intervento operatorio sia posto in essere inassenza di qualsiasi ragionevole indicazione terapeutica, con condottaconsapevolmente estranea o distorta rispetto alle finalità diagnostiche o di cura,ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, ad esempioprovocando coscientemente un’inutile mutilazione, od agendo per scopi estranei(scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica), non accettatidal paziente (Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, Brega, cit.).4. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso risulta fondato,con assorbimento di tutte le censure concernenti il reato di lesioni personalivolontarie.La sentenza impugnata, nell’affermare la responsabilità a titolo di dolo delricorrente per le lesioni cagionate, in tesi accusatoria, alle persone offese, non siè in alcun modo confrontata con le censure svolte con l’atto di appello alla luce deiprincipi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità come sopra ripercorsi.Invero, la pronuncia censurata, nell’attribuire un ruolo centrale alla asserita«non linearità dei consensi» prestati dai pazienti, e perciò in definitiva alla «verae propria assenza di consenso del paziente», la quale sarebbe «del tuttocompatibile con la consapevole intenzione di provocare un’alterazione dell’integritàfisica della persona offesa», si pone in evidente contrasto con i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso che la mancata acquisizionedel consenso informato del paziente al trattamento sanitario non costituisceelemento per affermarne la responsabilità del medico.La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di accertare se la scelta deltrattamento medico-chirurgico in concreto eseguito dall’imputato (cioè il DCT)fosse stata determinata da finalità diverse da quella terapeutica, a fronte delledoglianze difensive con cui si evidenziava l’assenza di scopi lucrativi, atteso chegli interventi erano eseguiti in una struttura pubblica e il rimborso pubblicoriconosciuto all’ospedale era il medesimo, mentre la scelta di un interventopiuttosto che l’altro non determinava alcun vantaggio per la carriera dell’imputato.Inoltre, in assenza di perizia sul punto, e in mancanza di linee guidaministeriali approvate (tale non potendosi certo considerare il breve parere reso,successivamente ai fatti, dalla Società italiana di chirurgia oftalmoplastica-SICOP),i giudici d’appello non si sono confrontati con la prospettazione difensiva chedocumentava la presenza nella letteratura medica specialistica di pareri nonconcordi in ordine alla preferenza da accordare all’intervento di DCR rispetto aquello di DCT in concreto effettuato. Hanno altresì omesso di verificare se nel casodi specie ricorresse una delle ipotesi specifiche in cui, secondo la richiamataletteratura e il parere dei consulenti, l’intervento di DCT sarebbe era addiritturada prediligere, asserendone in modo del tutto illogico l’irrilevanza. Accertamentoche si rendeva tanto più necessario in considerazione della circostanza chel’intervento in questione non era l’unico praticato dal ricorrente, il quale anzieseguiva anche interventi di DCR.La sentenza impugnata non ha neppure verificato se nella specie l’attivitàmedico-chirurgica posta in essere dall’imputato avesse determinato nelle pazientiuna “malattia” in senso funzionale e oggettivo, rilevante ai fini della configurabilitàdel reato di lesioni, tale dovendosi intendere il processo patologico evolutivonecessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissionedell’assetto funzionale dell'organismo, rispetto al quale non sono rilevanti - perl'integrazione del reato di cui all'art. 582 cod. pen. - le mere alterazioni anatomicheche non hanno interferenza con il profilo funzionale della persona (Sez. U, n. 2437del 18/12/2008, dep. 2009, Giulini, cit.).Ebbene, la Corte territoriale non ha tenuto conto – anche solo al fine diescluderne la fondatezza – dei rilievi difensivi con cui si escludeva che nel casoconcreto l’intervento avesse cagionato una malattia, tale non potendosiconsiderare la lacrimazione eccessiva (epifora), la quale costituiva soltanto unsintomo di una sottostante malattia, e che nel caso di specie non era statocagionato dall’intervento ma preesisteva allo stesso.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioalla Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul punto da condurre sulla scortadei principi affermati, eventualmente verificando se nella condotta dell’imputatosiano ravvisabili profili di colpa e, in tal caso, se ricorrano le condizioni diprocedibilità del reato.6. Il quinto motivo è fondato.La motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla configurabilità delreato di falso è meramente apparente, e comunque manifestamente illogica.È contestato all’imputato di aver falsamente attestato sul referto operatorio esulle schede di dimissione ospedaliera (SDO) di aver sottoposto i pazientispecificamente indicati ad intervento di DCR invece che a quello di DCT realmenteeffettuato. A fondamento del giudizio di responsabilità, la sentenza impugnata haaddotto l’asserita inadeguatezza dei moduli sui quali i pazienti avevano espressoil consenso, nonché, genericamente, la non corrispondenza tra «interventoindicato per il day hospital e quello effettuato realmente».Essa non ha tenuto in alcun modo il dato oggettivo rappresentato dal fattoche le SDO relative alle pazienti V.Q. Y.Z. (riprodotte nel ricorso enella memoria, in ossequio al principio di autosufficienza), pur contenendol’indicazione di DCR e il relativo codice, nella parte in cui descrivono l’interventosvolto fanno espresso riferimento alla “dacriocistectomia” (DCT) e alla intubazione,e cioè appunto al tipo di operazione concretamente effettuata.Difetta pertanto nella specie il presupposto del reato contestato, nonravvisandosi alcuna falsa attestazione in ordine al tipo di intervento chirurgicopraticato.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza limitatamenteal reato di falso ideologico (capo b) perché il fatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui alcapo b), perché' il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza limitatamenteai reati di cui al capo a), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cortedi appello di Torino.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e glialtri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dallalegge.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]