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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 1992

Cassazione n. 28763/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1992 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse da: - 1) Tribunale di Udine, in data 11 novembre 2015, condanna per reati evasione commessi il 30 aprile ed il 20 maggio 2015: - 2) Corte di appello di Trieste, in data 20 maggio 2020, condanna per reati di cessione di cocaina e\ hashish commessi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2018; - 3) G.I.P. del Tribunale di Udine in data 10 giugno 2019, condanna per reati di estorsione tentata e lesioni personali commessi il 2 dicembre 2018.

A ragione osserva che il reato oggetto della sentenza sub 1) è stato commesso ad oltre tre anni di distanza da quelli oggetto delle sentenze sub 2) e 3) e che tra questi ultimi, alla luce dell'accertamento del giudice della cognizione, non è ipotizzabile alcun collante.

Non è logicamente sostenibile che Sagrestano, all'atto delle cessioni di stupefacente, si prefigurasse anche le condotte intimidatorie e violente poste in essere per ottenere il pagamento da un tossicodipendente in relazione ad operazioni di compravendita realizzate non da lui stesso ma da un altro spacciatore con il quale non aveva in comune affari illeciti.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, non tenendo conto degli indici rivelatori dell'ideazione a della determinazione volitiva unitaria e, soprattutto non confrontandosi con il portato argomentativo delle sentenze di condanna, abbia escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso nonostante la vicinanza temporale tra i reati, l'unicità dell'ambito territoriale in cui sono stati commessi, l'affinità del bene giuridico leso, l'identità del modus operandi e dello scopo preso di mira.

Alla luce di quanto accertato in sede cognitiva è pacifico che Sagrestano aveva messo in programma, sin dall'inizio dell'attività di spaccio oggetto della ‘let‹ z'g sentenza sub 2), la commissione di azioni illecite al fine di poterevdagli acquirenti il pagamento delle cessioni di droga operate in stretto collegamento con il fratellastro, che era il creditore della somma pretesa con le attività intimidatorie e violente oggetto della sentenza sub 3). [OSCURATO:PERSONA] Le censure dedotte con il ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.

Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

1.2. La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dà luogo sempre ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione.

Detto vizio ricorre, evidentemente, anche laddove ad essere omesso o totalmente svalutato senza adeguata giustificazione sia lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019, Raccichini, Rv. 277864).

1.3. A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria.

Non spetta invece al condannato l'onere di provare tale unicità.

È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze zIzza. acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).)

2. Il provvedimento impugnato, in applicazione dei richiamati principi, ha osservato, quanto ai rapporti tra i reati oggetto delle sentenze sub 2) e 3), che osta, con rilievo decisivo, l'assenza di collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornice deliberativa.

Non può essere, in quest'ottica, valorizzata nemmeno la circostanza che il condannato si era dedicato allo spaccio di stupefacenti in via continuativa per un periodo prolungato, come attestato dalla sentenza sub 2). e la connessione con tale attività illecita anche dei reati di tentata estorsione e lesioni personali oggetto della sentenza sub 3).

Infatti, la determinazione di compiere tali ultimi reati non poteva certamente essere presente nella mente di Sagrestano, neanche a grandi linee, sin da quando aveva cominciato le cessioni di stupefacente (maggio 2018) perché scaturita da un fattore imprevedibile, il mancato pagamento, nel dicembre 2018, da parte della persona offesa del prezzo dovuto ad uno spacciatore, diverso da lui, con il quale non era emersa alcuna comunanza di interessi.

3. Le censure del ricorrente sono, in parte, generiche e, nel resto, non consentite o comunque manifestamente infondate, perché pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, nella sostanza, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi, già presi in considerazione e logicamente/dal Giudice dell'esecuzione che li ha valutati incompatibili con la esistenza di un'unica complessa deliberazione preventivamente tracciata ("disegnata"), anche solo per grandi linee, alla quale segua , per ogni singola azione, una deliberazione specifica, ed, al contrario, sintomatici della generica scelta del condannato di dedicarsi ad attività delinquenziale quale "sistema di vita".

3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1992 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse da: - 1) Tribunale di Udine, in data 11 novembre 2015, condanna per reati evasione commessi il 30 aprile ed il 20 maggio 2015: - 2) Corte di appello di Trieste, in data 20 maggio 2020, condanna per reati di cessione di cocaina e\ hashish commessi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2018; - 3) G.I.P. del Tribunale di Udine in data 10 giugno 2019, condanna per reati di estorsione tentata e lesioni personali commessi il 2 dicembre 2018. A ragione osserva che il reato oggetto della sentenza sub 1) è stato commesso ad oltre tre anni di distanza da quelli oggetto delle sentenze sub 2) e 3) e che tra questi ultimi, alla luce dell'accertamento del giudice della cognizione, non è ipotizzabile alcun collante. Non è logicamente sostenibile che Sagrestano, all'atto delle cessioni di stupefacente, si prefigurasse anche le condotte intimidatorie e violente poste in essere per ottenere il pagamento da un tossicodipendente in relazione ad operazioni di compravendita realizzate non da lui stesso ma da un altro spacciatore con il quale non aveva in comune affari illeciti. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, non tenendo conto degli indici rivelatori dell'ideazione a della determinazione volitiva unitaria e, soprattutto non confrontandosi con il portato argomentativo delle sentenze di condanna, abbia escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso nonostante la vicinanza temporale tra i reati, l'unicità dell'ambito territoriale in cui sono stati commessi, l'affinità del bene giuridico leso, l'identità del modus operandi e dello scopo preso di mira. Alla luce di quanto accertato in sede cognitiva è pacifico che Sagrestano aveva messo in programma, sin dall'inizio dell'attività di spaccio oggetto della ‘let‹ z'g sentenza sub 2), la commissione di azioni illecite al fine di poterevdagli acquirenti il pagamento delle cessioni di droga operate in stretto collegamento con il fratellastro, che era il creditore della somma pretesa con le attività intimidatorie e violente oggetto della sentenza sub 3). [OSCURATO:PERSONA] Le censure dedotte con il ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2. La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dà luogo sempre ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione. Detto vizio ricorre, evidentemente, anche laddove ad essere omesso o totalmente svalutato senza adeguata giustificazione sia lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019, Raccichini, Rv. 277864). 1.3. A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provare tale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze zIzza. acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).) 2. Il provvedimento impugnato, in applicazione dei richiamati principi, ha osservato, quanto ai rapporti tra i reati oggetto delle sentenze sub 2) e 3), che osta, con rilievo decisivo, l'assenza di collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornice deliberativa. Non può essere, in quest'ottica, valorizzata nemmeno la circostanza che il condannato si era dedicato allo spaccio di stupefacenti in via continuativa per un periodo prolungato, come attestato dalla sentenza sub 2). e la connessione con tale attività illecita anche dei reati di tentata estorsione e lesioni personali oggetto della sentenza sub 3). Infatti, la determinazione di compiere tali ultimi reati non poteva certamente essere presente nella mente di Sagrestano, neanche a grandi linee, sin da quando aveva cominciato le cessioni di stupefacente (maggio 2018) perché scaturita da un fattore imprevedibile, il mancato pagamento, nel dicembre 2018, da parte della persona offesa del prezzo dovuto ad uno spacciatore, diverso da lui, con il quale non era emersa alcuna comunanza di interessi. 3. Le censure del ricorrente sono, in parte, generiche e, nel resto, non consentite o comunque manifestamente infondate, perché pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, nella sostanza, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi, già presi in considerazione e logicamente/dal Giudice dell'esecuzione che li ha valutati incompatibili con la esistenza di un'unica complessa deliberazione preventivamente tracciata ("disegnata"), anche solo per grandi linee, alla quale segua , per ogni singola azione, una deliberazione specifica, ed, al contrario, sintomatici della generica scelta del condannato di dedicarsi ad attività delinquenziale quale "sistema di vita". 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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