CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesanne cautelare ex art.324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente il fumus di entrambe le imputazioni provvisorie: - la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., con riferimento alla detenzione, in assenza di denunzia, di una "spingarda ad avancarica a luminello", ritenuta arma antica con caratteristiche offensive; - il reato di cui all'art. 20, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento alla detenzione delle armi, facenti parte di collezione denunziata, in violazione delle modalità di custodia prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso Mereu, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 697 cod. pen. e 20 della legge n. 110 del 1975 Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto configurabile la fattispecie prevista dall'art. 697 cod. pen. senza tener conto delle modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 110 del 1975 e dal d.m. 14 aprile 1982, che hanno limitato l'obbligo di denuncia per i soggetti autorizzati alla detenzione di collezione di armi ai soli "mutamenti sostanziali". Tale non può essere considerato l'inserimento in collezione di un fucile tipo "spingarda", per di più privo dei meccanismi necessari al suo regolare funzionamento. Altrettanto erroneamente sarebbe stato ritenuto sussistente l'ulteriore addebito: le uniche due armi detenute in collezione si trovavano custodite in ambiente protetto da allarme antifurto, disinserito all'ingresso degli agenti nel locale, e da adeguato sistema di video sorveglianza. D'altra parte, alle armi diverse da quelle in collezione non possono essere automaticamente estese le modalità previste per queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, fondato limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., è nel resto inammissibile. 1. Va sinteticamente rammentata la disciplina penalistica in materia di detenzione di armi comuni da sparo, di armi antiche e di collezioni. La detenzione di armi comuni da sparo o parti di esse senza la tempestiva presentazione, ai sensi dell'art. 38 e 39 R.D., 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), della denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questa manchi, al locale Comando dell'Arma dei Carabinieri integra il delitto previsto dagli artt. 2 e 7 della I., 2 ottobre 1967, n. 895. La detenzione in assenza di denuncia di armi "ad avancarica" o comunque fabbricate anteriormente al 1890 integra, invece, la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. Trova, infatti, applicazione l'art. 10, comma 7, della Legge n. 110 del 1975 che esclude la qualificazione di tali oggetti come armi comuni da sparo (Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Castagna, Rv. 264650 - 01). La detenzione di armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica è disciplinata dal d.m. 14 aprile 1982. All'ad 7 è previsto l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., qualora la detenzione abbia ad oggetto un numero non superiore a otto. Anche eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia debbono essere denunciati con l'osservanza della medesima procedura. Ai sensi dell'art. 8, se la detenzione riguarda un numero di armi antiche, artistiche o rare superiore a otto, vi è obbligo di chiedere al questore della provincia in cui esse si trovano la licenza di collezione prescritta dall'art. 31, secondo comma, T.U.L.P.S. Tale licenza è disciplinata diversamente rispetto all'autorizzazione alla collezione di armi comuni da sparo prevista dall'art. 10, com ma 6, legge n. 110 del 1975 e dall'art. 28 T.U.L.P.S. Solo il rilascio della licenza di collezione di armi artistiche, rare o antiche è subordinato, oltre alla osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'accertamento della esistenza di specifici presupposti indicati nell'art. 6 Non è, invece, richiesto l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, fermo restando il divieto della detenzione del munizionamento. Per la licenza di collezione di armi antiche non opera neanche il limite di un esemplare per ciascun tipo di arma destinato a collezione, anche se le armi presentano le stesse caratteristiche e tecniche di fabbricazione. A mente dell'art. 11 del d.m. 14 aprile 1982 la licenza è permanente ed impone al titolare di denunziare al questore i cambiamerti sostanziali delle collezioni o del luogo in cui sono custodite. Tali cambiamenti vanno annotati sulla licenza. Ai sensi del successivo art. 12, infine, la licenza può anche essere revocata: anche in questo caso le armi devono essere trasferite dall'interessato entro un certo termine e, in caso di inottemperanza, devono essere depositate presso un ente pubblico. L'autorizzazione alla collezione di ai-mi comuni da sparo, che non ha carattere permanente ma, in forza del principio generale dettato dall'art. 13, comma primo, T.U.L.P.S., ha la durata di tre anni, impone la custodia in idonei locali nonché l'obbligo di adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza, tenuto conto del tipo e della quantità delle armi e delle caratteristiche dei locali in cui sono custodite. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma dell'art. 10 della legge 110 del 1975 integra uno specifico delitto, quello previsto ultimo comma della medesima disposizione. In conclusione: - il detentore di armi antiche, artistiche o rare che non sia titolare della licenza di collezione deve sempre provvedere alla denuncia ove acquisisca la disponibilità di una nuova arma appartenente a questa particolare categoria, sempreché non superi il numero di otto armi, nel qual caso può sottrarsi alla sanzione penale solo se munito di licenza di collezione; - il titolare della licenza di collezione di armi artistiche, rare o antiche, invece, deve denunciare al questore solo i "cambiamenti sostanziali". Per tali devono intendersi, in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte sia pure in epoca risalente, soltanto quelli che comportano il mutamento della natura della collezione e cioè "se da armi artistiche si passa ad armi antiche o da armi corte ad armi lunghe o viceversa e non già quando il numero delle armi subisce un mutamento" (Sez. 1, n. 9456 del 28/02/1986 , Formica, Rv. 173748 - 01 ). 1.2. Tanto posto deve escludersi che l'odierno ricorrente, titolare, al momento del sequestro, oltre che di una licenza di collezione di armi comuni, anche di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare, acqu sendo la spingarda come nuovo oggetto di collezione senza previamente assolvere all'obbligo di denunzia, abbia posto in essere una condotta integrante gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., essendosi limitato, per quanto è dato evincersi dal provvedimento impugnato, a modificare il numero delle armi, fermo restando la natura della collezione. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio nella parte in cui ritiene astrattamente configurabile il fumus della contravvenzione di cui all'art.697 cod. pen. per la detenzione dell'arma antica in assenza di denuncia, in realtà non necessaria per essere il detentore già munito di licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare. 2. Il secondo motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità perché non consentito è, comunque, manifestamente infondato. Occorre al riguardo ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie, pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, il ricorrente censura nella sostanza la logicità e completezza di un percorso motivazionale al contrario contraddistinto da coerenza ed esaustività ed esente da illogicità alcuna, di talché non potrebbe nemmeno versarsi in ipotesi di motivazione apparente L'ordinanza impugnata, in particolare, ha spiegato che le armi della collezione, secondo quanto accertato dagli agenti operanti, erano custodite in maniera non conforme a quanto prescritto nella licenza. Si trovavano, infatti, riposte alla rinfusa in un mobile non idoneo ad impedirne il facile impossessamento da parte di terzi, in una stanza di un immobile privo sistema antifurto funzionante e non munito di porta di accesso blindata; ciò è sufficiente ad integrare il contestato reato di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi, posto dall'art. 20 comma primo, prima parte, della legge del n. 110 1975 a carico di chiunque detenga legittimamente armi, non va confuso con quello, specifico, di adozione di efficienti difese antifurto, posto dalla seconda parte del medesimo art. 20 comma primo a carico tra gli alti del soggetto autorizzato alla raccolta o collezione di armi (Sez. 6, n. 9621 del 08/09/1992, Argentieri, Rv. 191856 - 01). 3. Una volta inclusa la "spingarda" tra le armi legittimamente detenute dal ricorrente in base alla licenza di collezione antiche, artistiche o rare, non può essere disposta la sua restituzione, posto che il sequestro è stato emesso, oltre per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., per la quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio, anche per il reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975, con contestazione estesa all'omessa custodia di tutte le armi in collezione, addebito in relazione al quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro disposto in ordine alla contravvenzione di cui