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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 16712/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BONDENO avverso la sentenza del 08/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 08/04/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 17/0572019 del Tribunale di Ferrara che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen..

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché tardivo.

La sentenza è stata pronunciata in data 08/04/2022 ed è stata tempestivamente depositata in data 11/04/2022, nel rispetto del termine di quindici giorni fissato dall'art. 544, comma 2, cod.proc.pen.

In tale ipotesi, il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione, per come stabilito dalla lettura combinata dell'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. e dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod.proc.pen..

Seguendo tali coordinate normative -nel caso in esame- la sentenza doveva essere impugnata entro il 22 maggio 2022.

L'impugnazione è stata proposta, invece, il 29/06/2022, quando il termine a tal fine fissato era oramai spirato.

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BONDENO avverso la sentenza del 08/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 08/04/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 17/0572019 del Tribunale di Ferrara che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza è stata pronunciata in data 08/04/2022 ed è stata tempestivamente depositata in data 11/04/2022, nel rispetto del termine di quindici giorni fissato dall'art. 544, comma 2, cod.proc.pen. In tale ipotesi, il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione, per come stabilito dalla lettura combinata dell'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. e dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod.proc.pen.. Seguendo tali coordinate normative -nel caso in esame- la sentenza doveva essere impugnata entro il 22 maggio 2022. L'impugnazione è stata proposta, invece, il 29/06/2022, quando il termine a tal fine fissato era oramai spirato. 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore •
Sentenza Cassazione n. 16712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris