CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 08689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; e, Motivi della decisione 1.11 ricorso in esame è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 12.12.2024 con motivazione contestuale e imputato assente al dibattimento . Con unico motivo la difesa del ricorrente deduce genericamente che l'appello è stato depositato coma da ricevuta di consegna in data 13.01.2025 e non il 14.01.2025 come affermato nell'ordinanza impugnata. 2.11 ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Il termine per l'appello scadeva il sabato, 11 Gennaio 2025, mentre l'impugnazione risulta presentata il 13.01.2025, con integrazione il 14.1.2025. Quindi anche a voler considerare la presentazione, secondo la deduzione difensiva il 13.01.2025, come risultante da pec in atti, si tratta comunque di impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 172 cod. proc.pen. ( cfr. Sez.3 n. 44004 del 27.09.2023 rv 285308). Infatti solo la scadenza in giorno festivo del termine comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo( cfr. Sez. 3 n. 9345 del 19/01/2024 Cc. (dep. 05/03/2024 ) Rv. 286024 - 01). 3.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data