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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 22112/2024

Testo disponibile della fonte

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reto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C.

PU R.G.1808/2017 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consiglier a - [OSCURATO:PERSONA] Consiglier a – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1808/2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]: - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ell e MARCHE, n. 380 / 3 /1 5 , depositata in data 24 novembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio2024 dalla [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto il pagamento a titolo di Ires ed Iva, sanzioni ed interessi, della somma di euro 446.306,24, in relazione all’anno di imposta 2004. 2.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

3. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso.

Ritenuto che:

1. In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 1 marzo 2024, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, rappresentando di avere presentato domanda di definizione agevolata in data 18 aprile 2017 ed allegando la domanda di definizione agevolata e i bollettini di pagamento relativi alle cinque rate corrisposte per l’ammontare complessivo di euro 29.720,56 1.1 Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 1.2 Ed invero, c ome da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022,n. 37232). 1.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992. 1.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere.

Spese a carico della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C. PU R.G.1808/2017 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consiglier a - [OSCURATO:PERSONA] Consiglier a – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1808/2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]: - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ell e MARCHE, n. 380 / 3 /1 5 , depositata in data 24 novembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio2024 dalla [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto il pagamento a titolo di Ires ed Iva, sanzioni ed interessi, della somma di euro 446.306,24, in relazione all’anno di imposta 2004. 2.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). 3. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Ritenuto che: 1. In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 1 marzo 2024, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, rappresentando di avere presentato domanda di definizione agevolata in data 18 aprile 2017 ed allegando la domanda di definizione agevolata e i bollettini di pagamento relativi alle cinque rate corrisposte per l’ammontare complessivo di euro 29.720,56 1.1 Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 1.2 Ed invero, c ome da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022,n. 37232). 1.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992. 1.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere. Spese a carico della
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