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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07658/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30711/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. prof.

Guido BONFANTE e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Maurizio FOGAGNOLO e [OSCURATO:PERSONA] ROMANELLI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 5, int. 1, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente- avverso la sentenza n. 249/05/2020 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cinque avvisi di accertamento in materia di IMU relativi agli anni d'imposta dal 2012 al 2016, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte accoglieva l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e confermava la legittimità degli atti impositivi impugnati dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA]; - avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico, ancorché multiplo motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce la «violazione degli artt. 36 D.P.R. 546/1992 e 132 c.p.c. nullità della sentenza per motivazione apparente nel quadro dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e/o violazione errata applicazione di norme ai sensi art. 360 n. 3 e/o omissione fatto decisivo per il giudizio ai sensi n. 5 art. 360 c.p.c.».

2. Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.

3. Innanzitutto perché nel ricorso viene del tutto omessa l'esposizione dei fatti di causa, limitandosi la ricorrente a trascrivere nella "premessa" in fatto, il solo contenuto della sentenza impugnata, così contravvenendo al principio giurisprudenziale secondo cui «Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa» (Cass. n. 24432 del 2020).

3.1. In senso analogo si sono recentemente espresse anche le Sezioni unite di questa Corte che hanno però precisato entro quali limiti tale carenza può condurre all'inammissibilità del ricorso.

Nella sentenza n. 37552 del 2021 si è, infatti, affermato che «Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c. p.c.».

3.2. Orbene, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae al rilevato vizio di inammissibilità, posto che l'esposizione dei fatti di causa è del tutto mancante e nemmeno è ricavabile dall'esposizione del motivo di ricorso, pure esso formulato in maniera inammissibile.

3.3. Invero, l'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso è data dalla evidente inestricabile commistione dei vizi denunziati, in violazione del precetto di specificità dei motivi di cassazione (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez.

U., n. 9100 del 2015 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016 che richiama Sez.

U. n. 26242 del 2014 e Sez.

U. n. 17931 del 2013).

3.4. La ricorrente, infatti, cumula in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. ed i dedotti vizi di violazione di norme di diritto e di norme processuali, nonché il vizio logico di motivazione, sono tra loro accomunati inestricabilmente nell'esposizione del motivo, come emerge evidente dal rilievo che secondo la prospettazione di parte ricorrente, la violazione delle disposizioni censurate conseguirebbe all'errata valutazione da parte della CTR, oltre che della destinazione degli immobili (adibiti a biblioteca pubblica) anche della convenzione stipulata con l'ente comunale.

Il motivo, pertanto, difetta del requisito di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., attesa l'ontologica distinzione tra i vizi in questione, ed in particolare tra quello di violazione di legge e di motivazione, ripetutamente ribadita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo in Cass. n. 4773 del 2017) secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (cfr. Cass.

S.U. n. 10313 del 2006; conf.

Sez. 1^, n. 4178 del 2007; sez. lav. n. 7394 del 2010).

3.5. L'incertezza del parametro di legittimità denunciato dal ricorrente determina, ex se, l'inammissibilità del motivo, non essendo alla Corte demandato il compito di ricercare quale sia la effettiva critica mossa dalla parte alla sentenza impugnata, e non potendo ritenersi ricompreso nel compito di nomofilachia assegnato al Giudice di legittimità anche l'individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata (cfr. Cass. n. 4610 del 2016, che richiama Cass. Sez. 3^, n. 18242 del 2003).

4. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30711/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. prof. Guido BONFANTE e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Maurizio FOGAGNOLO e [OSCURATO:PERSONA] ROMANELLI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 5, int. 1, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente- avverso la sentenza n. 249/05/2020 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cinque avvisi di accertamento in materia di IMU relativi agli anni d'imposta dal 2012 al 2016, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte accoglieva l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e confermava la legittimità degli atti impositivi impugnati dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA]; - avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico, ancorché multiplo motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce la «violazione degli artt. 36 D.P.R. 546/1992 e 132 c.p.c. nullità della sentenza per motivazione apparente nel quadro dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e/o violazione errata applicazione di norme ai sensi art. 360 n. 3 e/o omissione fatto decisivo per il giudizio ai sensi n. 5 art. 360 c.p.c.». 2. Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. 3. Innanzitutto perché nel ricorso viene del tutto omessa l'esposizione dei fatti di causa, limitandosi la ricorrente a trascrivere nella "premessa" in fatto, il solo contenuto della sentenza impugnata, così contravvenendo al principio giurisprudenziale secondo cui «Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa» (Cass. n. 24432 del 2020). 3.1. In senso analogo si sono recentemente espresse anche le Sezioni unite di questa Corte che hanno però precisato entro quali limiti tale carenza può condurre all'inammissibilità del ricorso. Nella sentenza n. 37552 del 2021 si è, infatti, affermato che «Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c. p.c.». 3.2. Orbene, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae al rilevato vizio di inammissibilità, posto che l'esposizione dei fatti di causa è del tutto mancante e nemmeno è ricavabile dall'esposizione del motivo di ricorso, pure esso formulato in maniera inammissibile. 3.3. Invero, l'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso è data dalla evidente inestricabile commistione dei vizi denunziati, in violazione del precetto di specificità dei motivi di cassazione (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2015 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016 che richiama Sez. U. n. 26242 del 2014 e Sez. U. n. 17931 del 2013). 3.4. La ricorrente, infatti, cumula in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. ed i dedotti vizi di violazione di norme di diritto e di norme processuali, nonché il vizio logico di motivazione, sono tra loro accomunati inestricabilmente nell'esposizione del motivo, come emerge evidente dal rilievo che secondo la prospettazione di parte ricorrente, la violazione delle disposizioni censurate conseguirebbe all'errata valutazione da parte della CTR, oltre che della destinazione degli immobili (adibiti a biblioteca pubblica) anche della convenzione stipulata con l'ente comunale. Il motivo, pertanto, difetta del requisito di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., attesa l'ontologica distinzione tra i vizi in questione, ed in particolare tra quello di violazione di legge e di motivazione, ripetutamente ribadita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo in Cass. n. 4773 del 2017) secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (cfr. Cass. S.U. n. 10313 del 2006; conf. Sez. 1^, n. 4178 del 2007; sez. lav. n. 7394 del 2010). 3.5. L'incertezza del parametro di legittimità denunciato dal ricorrente determina, ex se, l'inammissibilità del motivo, non essendo alla Corte demandato il compito di ricercare quale sia la effettiva critica mossa dalla parte alla sentenza impugnata, e non potendo ritenersi ricompreso nel compito di nomofilachia assegnato al Giudice di legittimità anche l'individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata (cfr. Cass. n. 4610 del 2016, che richiama Cass. Sez. 3^, n. 18242 del 2003). 4. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,