CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1978
Cassazione n. 46317/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1978 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 130-25102-2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità del motivo, che non coglie nel portato motivazionale della Corte il segmento di valutazione che intende censurare. 1.1. La difesa lamenta vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, cod. pen.) per non avere la Corte motivato la dimensione sanzionatoria calcolata in anni quattro di reclusione, in misura non superiore a quella già calcolata come pena base in primo grado. 1.2. La Corte distrettuale, che in riforma della sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ha invece apprezzato a tal fine sia la «gravità del reato» (art. 133, co. I, cod. pen.) che la «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co. II, cod. pen.), che restano gli indicatori essenziali cui ancorare la valutazione che orienta la dosimetria della sanzione. Deve inoltre ribadirsi che, allorquando la sanzione sia indicata in misura non distante dal minimo edittale nessun particolare onere motivazionale grava sul giudice di merito (Sez. 3, n. 29968, del 22/2/2019, Rv. 276288: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]